F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0060/TFN – SD del 26 Settembre 2024 (motivazioni) – Ricorso della società Città di Cagliari SSD A RL – Reg. Prot. 49/TFN-SD
Decisione/0060/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0049/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri: Carlo Sica - Presidente
Giammaria Camici - Componente
Valeria Ciervo - Componente
Maurizio Lascioli - Componente (Relatore)
Angelo Venturini - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 19 settembre 2024, sul ricorso proposto dalla società Città di Cagliari SSD A RL al fine di ottenere di poter partecipare al campionato di Serie B della Divisione Calcio a 5, previo parziale annullamento e/o riforma delle delibere del Consiglio Direttivo riportate nei Comunicati Ufficiali nn. 12 e 13 della LND, Divisione Calcio A 5, con le quali è stata respinta la domanda di ammissione, nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali, la seguente
DECISIONE
Svolgimento del procedimento
Con il ricorso in decisione, privo di ogni titolazione e di riferimenti normativi, inviato via pec in data 29 agosto 2024 alla segreteria generale della Divisione Calcio a 5 della L.N.D. e depositato in pari data, Città di Cagliari SSD a r.l. ha esposto di aver militato nel campionato di Serie B, girone E, nel corso dell'uscente stagione sportiva 2023/2024 e di essere retrocessa perché risultata penultima in classifica.
Narrava che:
- entro i termini della predetta stagione sportiva avrebbe provveduto ad inviare la richiesta di tesseramento di 9 calciatori tramite la piattaforma informatica che però andava in blocco dopo aver caricato quasi tutti i contratti di lavoro sportivo, tranne uno, senza consentire di capire se l'allegazione fosse andata a buone fine;
- avendo ricevuto successiva notizia di malfunzionamento del sito, avrebbe provveduto a ricaricare i contratti di lavoro in data 21.9.2023, ad eccezione di uno e che il portale sino alla data del 14.10.2023 avrebbe indicato i medesimi 9 calciatori come tesserati per la società;
- in data 17.10.2023 il legale rappresentante, accedendo alla posizione personale della società, avrebbe però rilevato il respingimento del tesseramento dei predetti calciatori per mancata integrazione della documentazione, senza che, neppure dietro apposita richiesta, l'ufficio tesseramenti gli trasmettesse il provvedimento di respingimento al fine di poterlo impugnare;
- il ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS avverso il respingimento del tesseramento, risultante dal portale e mai comunicato con motivazione, proposto in data 10.11.2023, veniva accolto dal TFN- Sezione Tesseramenti, con decisione n. 0013 del 6.12.2023 che dichiarava perfezionato il tesseramento dei 9 calciatori a far data dal 13.9.2023, giorno dell'inoltro dell'originaria richiesta;
- per un disservizio imputabile alla Divisione Calcio a 5 avrebbe così patito un danno per non aver potuto impiegare tali calciatori dal 17.10.2023 al 6.12.2023, risultando alterata la leale concorrenza del campionato;
- detta Divisione avrebbe anche omesso di emettere il comunicato ufficiale con la classifica finale del campionato di Serie B, rendendole impossibile l'impugnazione del provvedimento;
- nei termini, avrebbe inviato istanza come società non avente diritto per l'ammissione al campionato di serie B, ma con C.U. n. 12 del 31.7.2024 il Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5 la respingeva "avendo già beneficiato di ripescaggio nella medesima categoria nelle ultime tre stagioni sportive", anche se con C.U. n. 11 di pari data sarebbero stati riaperti i termini per la graduatoria dei ripescaggi per il completamento dell'organico della stagione 2024/2025;
- ripresentata l'istanza in data 31.7.2024, avrebbe ricevuto in data 1.8.2024 comunicazione di rifiuto, nella quale sarebbe stato omesso il parere preliminare della Co.Vi.So.D. con causale il già intervenuto ripescaggio nella stessa categoria per la stagione 2023/2024, senza tener conto che la retrocessione sarebbe stata invece imputabile alla negligenza della stessa Divisione;
- avrebbe poi proposto ricorso alla Co.Vi.So.D. per aver omesso il parere, senza mai ottenere risposta alcuna;
- con C.U. n. 13 del 6.8.2024, la Divisione Calcio a 5 L.N.D. avrebbe ufficializzato l'organico del campionato di Serie B nel quale Città di Cagliari SSD a r.l. risulterebbe esclusa, e da questo provvedimento deriverebbe grave danno
- anche pecuniario - tale da giustificare il ricorso al TAR Lazio per la sua liquidazione.
Argomentava in diritto che non avendo potuto schierare, per quasi due mesi, alcuni calciatori suoi tesserati sarebbe stata penalizzata in relazione al minor rendimento della squadra alterando la leale concorrenza nel girone ed incidendo sulla classifica finale del campionato di competenza e ciò in spregio ai principi fondamentali del Coni e dello Statuto Figc, con conseguente illegittimità di siffatta esclusione, precisando che l'istanza di ammissione al campionato di Serie B non dovrebbe considerarsi come mera richiesta di ripescaggio, ma come "istanza di ammissione al campionato di una società che non può considerarsi retrocessa per demerito sportivo".
Ribadiva che sarebbe stata omessa la pubblicazione della classifica finale del campionato di serie B, girone E, della Divisione Calcio a 5 ovvero "dell'atto presupposto per la valutazione delle domande di ammissione al campionato ". Da ultimo, sotto l'aspetto procedurale, segnalava l'omesso parere della Co.Vi.So.D. sulla domanda di riammissione al campionato depositata in data 31.7.2024, nonché l'omessa pronuncia avverso il ricorso contro il mancato parere dell'organo citato.
Il dibattimento
All'odierna udienza è presente l'avv. Marco Sannais, in rappresentanza del sodalizio sportivo, che insiste nell'accoglimento del ricorso, ribadendo che l'impossibile impiego dei 9 calciatori per "alcuni" mesi avrebbe alterato il regolare svolgimento della competizione sportiva, falsificandone i risultati e determinandone la retrocessione per una causale non attinente al merito sportivo, e determinando danni sotto i profili del venir meno delle sponsorizzazioni, della perdita di chance connessa alla partecipazione al campionato di serie B con aspirazioni di passaggio alla categoria superiore, del pagamento ai calciatori di compensi in assenza delle prestazioni sportive, ecc. Nessuno è presente per la Divisione Calcio a 5 della LND.
La decisione
L'interpretazione del ricorso, seguendone la prospettazione, peraltro ribadita anche all'odierna udienza, consente di rilevare che la società ricorrente intende censurare la classifica finale del campionato di interesse (Serie B, girone E, stagione sportiva 2023/2024) che l'ha vista posizionarsi tra le retrocesse, lamentando l'impossibile impugnativa di detta classifica per l'asserita carenza di pubblicazione della stessa. Pertanto, anche se le istanze di ammissione al campionato di Serie B per la stagione sportiva 2024/2025, almeno quelle prodotte (mancando la prima), formulate dalla società ricorrente ineriscono palesemente richieste di ripescaggio, non viene censurata la causale del diniego individuata nell'aver goduto del ripescaggio in una delle tre stagioni precedenti, ma il risultato sportivo del campionato che sarebbe stato alterato dall'impossibile utilizzo per quasi due mesi di alcuni calciatori, il cui mancato tesseramento sarebbe imputabile al disservizio della piattaforma digitale della Divisione Calcio a 5. Avendo tale diniego al ripescaggio determinato l'impossibilità della partecipazione al campionato di interesse ed essendo pubblicati i C.U. che danno conto della composizione dei gironi di Serie B, formalizzando l'assenza della società ricorrente, quest'ultima agisce impugnando detti comunicati come se dagli stessi avesse appreso per la prima volta della sua retrocessione ed insorgesse l'interesse all'odierna impugnazione. Senonché il C.U. n. 880 del 16.4.2024 della Divisione Calcio a 5 riporta le classifiche finali di tutti i gironi del campionato di Serie B, compreso il girone E, a rettifica di quanto erroneamente sostenuto della ricorrente sull'omessa pubblicazione. Dallo stesso si ricava che la società ricorrente si è classificata al penultimo posto, totalizzando solo 6 punti (una vittoria e tre pareggi) nelle 22 gare disputate risultando retrocessa assieme alla terz'ultima che aveva totalizzato 20 punti ed all'ultima che ne aveva totalizzato 3. Tale risultanza è peraltro consolidata in quanto solo le quart'ultime classificate dei singoli giorni partecipano al play-out (nel caso di specie, la società classificata quart'ultima nel girone E, che ha partecipato ai play-out, aveva totalizzato 26 punti). Pertanto la società ricorrente è stata portata ufficialmente a conoscenza della classifica finale del suo girone di partecipazione sin dal 16.4.2024, anche a tacere che poteva avere piena conoscenza aliunde della suddetta classifica (sia dal sito istituzionale della Divisione Calcio a 5, sia da una serie di siti Web facilmente consultabili) e non a caso non ha mai rivolto apposita domanda di visione della classifica finale alla Divisione stessa. Risulta poi pacifico che ne era ad effettiva conoscenza sin dalla prima istanza di ripescaggio (antecedente al 10.7.2024) al campionato di Serie B tra le società non aventi diritto, altrimenti ingiustificabile. Orbene, il ricorso innominato in commento va pacificamente ricondotto alla previsione di cui all'art. 30, comma 1, C.G.S. Coni, avendo lo scopo di tutelare situazioni meritevoli di tutela nell'ordinamento federale, quale quella alla regolarità dei risultati sportivi, quando dai fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ad organi di giustizia sportiva. Da questa qualificazione discende la legittimità dell'impugnativa della classifica finale del campionato di cui si discetta e la competenza del Tribunale quivi adito, in aggiunta alle previsioni di cui agli artt. 83 e 84 C.G.S. Figc. Senonché, come anticipato, il ricorso è stato notificato e depositato solo in data 29.8.2024, decorsi oltre 4 mesi dalla pubblicazione del C.U. contenente la classifica finale, dalla quale emergeva la retrocessione del sodalizio sportivo, con l'effetto di risultare proposto oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla piena conoscenza dell'atto che si intende impugnare, con conseguente inammissibilità dello stesso per intervenuta decadenza. Sulla natura perentoria di detto termine breve (e di quello lungo) vi sono una pluralità di autorevoli decisioni concordi e condivisibili (ex multis, CFA, SS. UU.; n. 5/2024/2025, Coll. Gar. Sport, SS.UU., n. 19/2020), essendo palesemente destinato alla tutela delle esigenza di speditezza, celerità e concentrazione che sono proprie del giudizio sportivo. Fermo il carattere assorbente di tale statuizione, il Collegio rileva nel merito che anche applicando una sorta di prova di resistenza, le deduzioni della società ricorrente sull'ascrivibilità della retrocessione al mancato impegno dei 9 calciatori nel lasso temporale dal 17.10.2023 al 6.12.2023 non troverebbero fondamento. Infatti dall'esame delle risultanze delle 14 gare svolte in epoca successiva al 6.12.2023, data dalla quale era possibile l'impiego dei 9 calciatori tesserati e non impiegabili in precedenza per effetto del disservizio del sistema informativo della Divisione Calcia a 5, Città di Cagliari SSD a r.l. ha totalizzato solo 5 punti in classifica, frutto di una vittoria e di due pareggi, con una media a gara di circa 0.35 punti. Anche volendo applicare tale media per le prime 8 gare di campionato, cadute nel lasso temporale del disservizio, il sodalizio sportivo avrebbe potuto tutt'al più totalizzare ulteriori 2,85 punti (a fronte del solo punto realmente per il pareggio ottenuto nella gara del 18.11.2023) con l'effetto che avrebbe totalizzato 8 punti in classifica (al posto dei 6 effettivi), restando al penultimo posto, assolutamente distante dal punteggio realizzato dalla quart'ultima società del girone E (punti 26) che ha potuto svolgere il play-out, così evitando la retrocessione diretta. Da ultimo, per quanto non espressamente censurato, il diniego al ripescaggio della società ricorrente oggetto del C.U. n. 12 del 31.7.2024 risulta correttamente motivato per il divieto di concorrere al ripescaggio per il completamento degli organici per i sodalizi che hanno già beneficiato di ripescaggio nella medesima categoria nelle ultime tre stagioni sportive. Tale divieto trova la sua fonte nel C.U. n. 360 del 18.12.2023 nel quale si legge che è precluso il beneficio del ripescaggio e/o ammissione al campionato della Serie B maschile calcio a 5 per le società che ne abbiano già beneficiato in tale categoria nelle ultime tre stagioni sportive, come pacificamente già avvenuto per Città di Cagliari SSD a r.l. e neppure contestato. Tale preclusione, così come in genere i criteri per l'avanzamento e la sostituzione di altra squadra, rientra nell'ambito della discrezionalità amministrativa della Divisione Calcio a 5 che sarebbe astrattamente sindacabile solo qualora il criterio presentasse vizi logici e di irragionevolezza. Vizi comunque estranei alla fattispecie avendo la preclusione una sua precisa giustificazione, non volendosi duplicare nel triennio il beneficio del ripescaggio in capo ad una sola società a discapito delle altre che non l'hanno goduto.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso nella Camera di consiglio del 19 settembre 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Maurizio Lascioli Carlo Sica
Depositato in data 26 settembre 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai