F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0061/TFN – SD del 30 Settembre 2024 (motivazioni) – ASD Emanuele Troise, ASD Cantera Napoli + altri – Reg. Prot. 52/TFN-SD
Decisione/0061/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0052/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri: Carlo Sica - Presidente
Giammaria Camici - Componente
Valeria Ciervo - Componente
Maurizio Lascioli - Componente
Angelo Venturini - Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 19 settembre 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 5629/1077pf23- 24/GC/GR/ff del 3 settembre 2024 nei confronti del sig. Domenico Fiorillo, delle sigg.re Maria Mellone e Lucia Porciello, nonché nei confronti delle società ASD Emanuele Troise e ASD Cantera Napoli, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Procura Federale, nell’ambito dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare iscritto al n. 5629/1077pf23-24, contestava a carico:
- del sig. DOMENICO FIORILLO, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore per la società ASD CANTERA NAPOLI, la violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dagli artt. 33 comma 1, 37 commi 1 e 2, e 40 comma 1 del Regolamento Settore Tecnico e dall’art. 38 commi 1 e 4 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in costanza di tesseramento per la ASD CANTERA NAPOLI, benché esonerato in data 1° marzo 2024, svolto attività di allenatore privo di tesseramento per la società ASD EMANUELE TROISE dal 1° marzo 2024 fino al mese di giugno 2024;
- della sig.ra MARIA MELLONE, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD EMANUELE TROISE, la violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall’art. 33 comma 1 e 40 comma 1 del Regolamento Settore Tecnico e dall’art. 38 commi 1 e 4 delle N.O.I.F., per avere consentito, o comunque non impedito, che il sig. DOMENICO FIORILLO svolgesse attività di allenatore privo di tesseramento per la ASD EMANUELE TROISE dal 1° marzo 2024 fino al mese di giugno 2024, nonostante fosse già tesserato per la ASD CANTERA NAPOLI;
- della sig.ra LUCIA PORCIELLO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società ASD CANTERA NAPOLI, la violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in via autonoma, per avere sottoscritto, impiegato e depositato presso il Portale Federale, o comunque consentito che venisse impiegato e depositato presso il Portale Federale, il modulo di richiesta di tesseramento del tecnico e la dichiarazione di prestazione di natura volontaria relativi al sig. Domenico Fiorillo, recanti le firme manifestamente apocrife di quest’ultimo; e la violazione degli artt. 4 comma 1 e 22 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver contravvenuto all’obbligo di presentarsi innanzi alla Procura Federale per espletare le audizioni regolarmente fissate in prima convocazione per il giorno 14 giugno 2024 ed in seconda convocazione per il giorno 21 giugno 2024, il tutto senza addurre alcuna giustificazione o motivo ostativo;
- della società ASD EMANUELE TROISE, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 1 e comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. DOMENICO FIORILLO e dalla sig.ra MARIA MELLONE, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;
- della società ASD CANTERA NAPOLI, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dalla sig.ra LUCIA PORCIELLO, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.
La fase istruttoria
La Procura Federale avviava il procedimento disponendo vari atti di indagine, fra i quali assumevano particolare rilievo: - la segnalazione prot. n. 26106 del 16 aprile 2024 pervenuta via posta elettronica alla Procura Federale, avente ad oggetto “Segnalazione illecito contrattuale” recante in allegato n. 2 fotografie ed il modulo federale di esonero del sig. Domenico Fiorillo;- i fogli di censimento della società ASD Emanuele Troise, stagione sportiva 2023-2024; - i fogli di censimento della società ASD Cantera Napoli, stagione sportiva 2023-2024; - la posizione di tesseramento del sig. Domenico Fiorillo, allenatore, ASD Cantera Napoli presso il C.R. Campania; - la posizione di tesseramento del sig. Domenico Fiorillo, allenatore, ASD Cantera Napoli presso il Settore Tecnico; - il verbale di mancata comparizione della sig.ra Lucia Porciello, Presidente della ASD Cantera Napoli, relativo alla audizione prevista in prima convocazione il 14 giugno 2024; - il verbale di mancata comparizione della sig.ra Lucia Porciello, Presidente della ASD Cantera Napoli, relativo alla audizione prevista in seconda convocazione il 21 giugno 2024; - il verbale di audizione del 21 giugno 2024 del sig. Domenico Fiorillo, allenatore, ASD Cantera Napoli, corredato da documentazione fotografica, modulo di richiesta di tesseramento del tecnico e dichiarazione di prestazione di natura volontaria; - il verbale di audizione del 21 giugno 2024 della sig.ra Maria Mellone, Presidente della ASD Emanuele Troise, corredato da documentazione fotografica.
Esaminata l’attività istruttoria, la Procura riteneva che i deferiti fossero responsabili delle violazioni prima riportate.
La fase predibattimentale
Il Presidente del Tribunale Federale fissava quindi l’udienza di discussione del 19 settembre 2024.
Il dibattimento
All’udienza del 19 settembre era presente l’avv. Alessandro D’Oria per la Procura. Nessuno compariva per i deferiti. La Procura Federale, nel riportarsi integralmente all’atto di deferimento, chiedeva l’accoglimento dello stesso, con condanna del sig. Domenico Fiorillo a mesi 6 (sei) di squalifica; della sig.ra Maria Mellone a mesi 6 (sei) di inibizione; della sig.ra Lucia Porciello a mesi 6 (sei) di inibizione; della società ASD Emanuele Troise ad euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda; della società ASD Cantera Napoli ad euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.
La decisione
Dall’esame degli atti istruttori il Tribunale ritiene che risulti provata la responsabilità dei deferiti.
1) Per quanto, invero, attiene alla contestazione nei confronti del sig. Fiorillo e della sig.ra Mellone riguardante lo svolgimento da parte del Fiorillo dell’attività di allenatore, i fatti hanno trovato riscontro nelle deposizioni confessorie sia del Fiorillo che della Mellone, i quali hanno ammesso lo svolgimento dell’attività di allenatore da parte del Fiorillo per conto della società ASD Emanuele Troise nel periodo dal marzo al giugno 2024 ancorché egli non fosse stato tesserato per la predetta società in quel periodo (all. 6 e 7). Il mancato tesseramento risulta confermato, oltreché dalle predette deposizioni dei deferiti, anche dai fogli di censimento delle due società e dai documenti relativi alla posizione di tesseramento del sig. Fiorillo, dai quali emerge che questi, per la stagione sportiva 2023-24, è stato tesserato per altra società, la società ASD Cantera Napoli, dalla quale è stato esonerato formalmente il 1° marzo 2024 (all. 2a, 2b, 2c e 3a). Dalla responsabilità dei deferiti persone fisiche discende, in considerazione della loro posizione societaria, anche quella della società ASD Emanuele Troise.
2) Per quanto riguarda poi la contestazione a carico della sig. Porciello, relativa alla mancata partecipazione del presidente della società ASD Cantera Napoli alle audizioni avanti alla Procura, emerge per tabulas che la Porciello non si è presentata per ben due volte all’audizione ritualmente fissata in prima convocazione il 14 giugno 2024 ed in seconda convocazione il 21 giugno 2024, senza che risulti agli atti alcuna giustificazione del comportamento tenuto (all. 4 e 5). In relazione, inoltre, alla contestazione riguardante la medesima sig.ra Porciello per aver sottoscritto, impiegato e depositato il modulo di tesseramento per la società ASD Cantera Napoli e la dichiarazione di prestazione di natura volontaria relativi al sig. Domenico Fiorillo recanti la firma apocrifa dello stesso Fiorillo, da un agile confronto tra la deposizione in atti recante le firme apposte dal medesimo al momento della dichiarazione ed i predetti documenti (all.8), emerge in modo inequivoco che la firma apposta sugli stessi non è riconducibile al Fiorillo, con la conseguenza che la sig.ra Porciello, nella qualità di legale rappresentante della società, avrebbe quantomeno dovuto vigilare sulla corretta apposizione della stessa da parte dell’interessato ed evitare che venissero utilizzati i documenti con la firma apocrifa. Dalla responsabilità della persona fisica deferita discende, in ragione del rapporto organico, la responsabilità della società di appartenenza Asd Emanuele Troise.
Accertata la responsabilità dei deferiti, in ordine al quantum delle sanzioni il Tribunale, esaminati i fatti ed il comportamento processuale delle parti, ritiene congrue le sanzioni indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Domenico Fiorillo, mesi 4 (quattro) di squalifica;
- per la sig.ra Maria Mellone, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- per la sig.ra Lucia Porciello, mesi 6 (sei) di inibizione;
- per la società ASD Emanuele Troise, euro 600,00 (seicento/00) di ammenda;
- per la società ASD Cantera Napoli, euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 19 settembre 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Angelo Venturini Carlo Sica
Depositato in data 30 settembre 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai