F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0062/TFN – SD del 30 Settembre 2024 (motivazioni) – Oberdan Scotti – Reg. Prot. 52/TFN-SD
Decisione/0062/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0053/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Giammaria Camici – Componente
Valeria Ciervo - Componente (Relatore)
Maurizio Lascioli – Componente
Angelo Venturini - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 19 settembre 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 5617/1035pf2324/GC/GR/ff del 3 settembre 2024 nei confronti del sig. Oberdan Scotti, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con Deferimento proposto dal Procuratore Federale n Prot. 5617/1035pf23-24/GC/GR/ff del 2 settembre 2024, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare il sig. OBERDAN SCOTTI, iscritto nell’albo dei tecnici per rispondere:
- della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto e previsto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, a mezzo di “post” e “commenti” pubblicati sul proprio profilo del social network “Facebook”, rivolto frasi offensive e ingiuriose nei confronti del sig. Gian Romolo Palmieri, direttore responsabile della testata giornalistica on line e web tv “Ortica Social”; nei citati “post”, in particolare, il sig. Oberdan Scotti ha utilizzato le seguenti testuali espressioni:
1.- “Il COGLIONE E’ SERVITO##### ”, con allegata una fotografia riproducente il sig. Gian Romolo Palmieri ed una classifica tratta da “UEFA.com” (allegato n. 2 ai verbali di audizione dei sig.ri Gian Romolo Palmieri e Oberdan Scotti);
2.- “A morto de fame mo scrivi du righe alla UEFA perche quella squadra de merda come te che sponsorizzi sembra che non la conoscono pusillanime lestofante elemosinaro der cazzo” (allegato n. 3 ai verbali di audizione dei sig.ri Gian Romolo Palmieri e Oberdan Scotti):
3.- “Sapete il perché chiude gli occhi ….. ######per quanto gli fa schifo …. Pensate che dicono che poco dopo si tappa anche il naso perché al fenomeno je puzza er fiato########”, con allegate la riproduzione di un “post” pubblicato sulla pagina denominata “L’Ortica Social” del social network “Facebook” nel quale si afferma: “”W3 Maccarese – Pomezia 4-0. Intervista al tecnico della W3 Maccarese, Francesco Colantoni” ed una fotografia riproducente il sig. Gian Romolo Palmieri (allegato n. 6 ai verbali di audizione dei sig.ri Gian Romolo Palmieri e Oberdan Scotti);
4.- “Giornalaro che è successo anche Laurato ti ha schifato…. E alle 9 di mattina hai messo in moto Marco ha fare il giro delle sue conoscenze###### ” (allegato n. 9 ai verbali di audizione dei sig.ri Gian Romolo Palmieri e Oberdan Scotti);
5.- “Er verme guonalaro stranamente se dimenticato di fare l’articolo di domenica #########” (allegato n. 8 ai verbali di audizione dei sig.ri Gian Romolo Palmieri e Oberdan Scotti);
6.- “Anche oggi volutamente hai voluto prendere le uniche attenzioni chiedendo 60 secondi## infangando persone e società che a te non ti calcolano proprio, purtroppo per te rivolgi la domanda ad una persona molto capace nel calcio e nelle imprese e ti spiega quello che conta per arrivare all’obiettivo ( società e chi dirige) senza loro nessuno può fare nulla e quindi hai fatto la tua solita figura ….Ringrazio il presidente Andrea Persi per le sue belle parole nei confronti del Ladispoli calcio e della mia persona facendogli un enorme in bocca al lupo per proseguimento della stagione … forza press ti vengo a tifare …. La cosa più umiliante è parlare male del lavoro degli altri sapendo soprattutto lo sforzo economico, mentale e fisico che ci viene messo!! VERGOGNATI SEI UNA PERSONA SQUALLIDA”, con allegata una fotografia riproducente il sig. Gian Romolo Palmieri (allegato n. 10 ai verbali di audizione dei sig.ri Gian Romolo Palmieri e Oberdan Scotti);
7.- “Ma che articoli fa sto COMPLESSATO ###### ho creato un mostro #### Magari ste domande falle alla Pro Calcio che ospite tuo era quinta poi a picco o al Astrea un mese e mezzo fa era 7-8 punti fuori zona gialla …..Anzi al Cerveteri che oggi ha vinto perché non stavi in tribuna########. Se vuoi continuo#######Hai capito che articoli interessantissimi er giornalaro che fa ….Ricorda soggetto Ricchi ci si nasce ma pure poracci elemosinari come te ######Ma come due giorni fa hai scritto che non rispondi alle stronzate ….. ma poi zero mi piace e zero commenti######”, con allegata la riproduzione di un “post” pubblicato sulla pagina denominata “L’Ortica Social” del social network “Facebook” titolato “SE TRE INDIZI FANNO UNA PROVA COME DICEVA AGATHA CHRISITIE” (allegato n. 19 ai verbali di audizione dei sig.ri Gian Romolo Palmieri e Oberdan Scotti);
8.-“ Pupazzone Giornalaro##### senti senti …. a gran coglione ######”, con allegata una fotografia del tecnico Giampiero Gasperini nella quale viene riportato il seguente stralcio dell’intervista di quest’ultimo resa all’emittente DAZN : “NEL CALCIO SI E’ VINCENTI SOLO SE SI VINCE UN TITOLO? QUESTA E’ UNA IDIOZIA A CUI TANTI SI AGGRAPPANO” (allegato n. 20 ai verbali di audizione dei sig.ri Gian Romolo Palmieri e Oberdan Scotti);
9.- “Gli hai portato bene#### quando è stato ospite dai fenomeni era 7-8 punti fuori dalla zona gialla ed era solo un mese e mezzo fa …. Andrea mo mi raccomando tornaci## ”, con allegata la riproduzione di un “post” pubblicato sulla pagina denominata “L’Ortica Social” del social network “Facebook” titolato “Si dimette tecnico dell’Astrea, Andrea Di Renzo. Sarà il prossimo allenatore dell’Academy Ladispoli?” (allegato n. 22 ai verbali di audizione dei sig.ri Gian Romolo Palmieri e Oberdan Scotti);
10.- “A Ladispoli c’è chi fa la storia e non le storie ###########” con allegata una fotografia riproducente il sig. Gian Romolo Palmieri (allegato n. 23 ai verbali di audizione dei sig.ri Gian Romolo Palmieri e Oberdan Scotti);
La fase istruttoria
Durante il procedimento la Procura ha acquisito documentazione di particolare valenza dimostrativa:
- segnalazione del sig. Gian Romolo Palmieri, direttore del giornale on line e web Ortica Social, del 22 aprile 2024, con allegati due “post” pubblicati dal sig. Oberdan Scotti sul proprio profilo del social network “Facebook”;
- integrazione alla segnalazione del sig. Gian Romolo Palmieri, direttore del giornale on line e web Ortica Social, del 24 aprile 2024, con allegato due “post” pubblicati dal sig. Oberdan Scotti sul proprio profilo del social network “Facebook”;
- nota del Settore Tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio del 6 giugno 2024, relativa alla posizione di tesseramento del sig. Oberdan Scotti;
- verbale di audizione del sig. Gian Romolo Palmieri del 30 maggio 2024, con allegati n. 24 “post” pubblicati dal sig. Oberdan Scotti sul proprio profilo del social network “Facebook”;
- verbale di audizione del sig. Oberdan Scotti dell’11 giugno 2024, con allegati n. 24 “post” dallo stesso pubblicati sul proprio profilo del social network “Facebook”.
In particolare, nei mesi di aprile e maggio 2024, il sig. Oberdan Scotti ha pubblicato sul profilo personale del social network “Facebook” una serie di “post”, analiticamente indicati nella contestazione sotto riportata, rivolti al sig. Gian Romolo Palmieri, direttore responsabile della testata giornalistica on line e web tv “Ortica Social”. Il contenuto dei “post” pubblicati dal sig. Oberdan Scotti è contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità.
In sede di audizione dinanzi alla Procura Federale, poi, il sig. Oberdan Scotti ha ulteriormente confermato di aver pubblicato i “post” e, pur tentando di giustificare la propria condotta affermando che si tratti di una reazione ai commenti del giornalista, ha ammesso le circostanze contestate.
Pertanto, per quanto sopra, la Procura Federale ha deferito il sig. OBERDAN SCOTTI, iscritto nell’albo dei tecnici, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto e previsto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico.
La fase predibattimentale
Il Presidente Tribunale Federale Nazionale fissava per la discussione l’udienza del 19 settembre 2024.
Il dibattimento
All’udienza del 19 settembre 2024, tenutasi in modalità videoconferenza, ha preso la parola l’Avv. D'Oria, il quale si è riportato integralmente all’atto di deferimento, sottolineando come le contestazioni in oggetto sono diverse e successive rispetto a quelle relative al procedimento n. 980/pf/23-24, e ha chiesto irrogarsi, nei confronti del deferito, la sanzione di mesi 6 di squalifica. È intervenuto il sig. Scotti, il quale ha rilasciato dichiarazioni a propria difesa, spiegando come le segnalazioni del sig. Gian Romolo Palmieri, direttore responsabile della testata giornalistica online e web tv “Ortica Social”, sono state effettuate a causa di un risentimento personale e con il solo obiettivo di danneggiarlo. Ha dichiarato, inoltre, di aver smesso da alcuni mesi di rispondere alle provocazioni del sig. Palmieri e si è impegnato a mantenere questa sua posizione.
La decisione
Il Collegio, esaminati gli atti, ritiene sussistere la responsabilità del deferito per avere questi, per il tramite di alcuni post” e “commenti” pubblicati sul proprio profilo del social network “Facebook”, frasi offensive e ingiuriose nei confronti del sig. Gian Romolo Palmieri, direttore responsabile della testata giornalistica on line e web tv “Ortica Social”;
Il Tribunale rileva, preliminarmente, che il sig. Oberdan SCOTTI non è nuovo a certi atteggiamenti tanto da essere già incorso sia in sanzioni concordate con la Procura Federale sia in sanzioni irrogate dalla Giustizia sportiva.
Il Tribunale riconosce come effettivamente contrari ai principi generali di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 4 del CGS richiamati dall’art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico - in quanto tali principi devono essere osservati dai tesserati anche nei rapporti con soggetti non tesserati allorquando tali rapporti si riferiscono o hanno comunque attinenza all’attività sportiva- solo alcuni post, rispetto ai 10 contestati dalla Procura Federale al deferito, tali da concretizzare la violazione dei principi più volte citati. In tal senso il primo “post” del capo di incolpazione laddove, riferendosi al sig. Palmieri, il deferito lo apostrofa con frasi del tipo “… Il COGLIONE E’ SERVITO ”, con allegata una fotografia riproducente il sig. Gian Romolo Palmieri”.
Altrettanto dicasi per i “post” nn. 2, 3,5,7 e 8 dove il sig. Palmieri viene connotato come “lestofante elemosinaro der cazzo” (post.n.2), e diverse altre affermazioni denigratorie (post n. 3,5,7 e 8), il cui contenuto integrale è riportato nel corpo della decisione.
Limitatamente a questi “post” il Tribunale ravvisa la violazione delle norme contestate dalla Procura Federale nel mentre, negli altri, è dato rinvenire affermazioni sconvenienti ma che tuttavia non possono essere considerate ingiuriose o offensive.
Inoltre, in considerazione della condotta mantenuta dal deferito in fase di giudizio, del fatto che sono mesi che non pubblica post denigratori e considerato l’impegno assunto in udienza a non reiterare la precedente condotta, il Tribunale ritiene di poter contenere la sanzione da irrogarsi nella misura la sanzione di mesi 2 (due) di squalifica.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Oberdan Scotti la sanzione di mesi 2 (due) di squalifica.
Così deciso nella Camera di consiglio del 19 settembre 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valeria Ciervo Carlo Sica
Depositato in data 30 settembre 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai