F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0064/TFN – SD del 2 Ottobre 2024 (motivazioni) – Guido Di Giorgio, Giuseppe Chieu e ASD San Daniele Calcio – Reg. Prot. 55/TFN-SD
Decisione/0064/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0055/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Salvatore Accolla – Componente
Valentino Fedeli - Componente (Relatore)
Roberto Pellegrini – Componente
Francesca Paola Rinaldi - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 24 settembre 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 5633/1099pf2324/GC/GR/ff del 4 settembre 2024 nei confronti dei sigg.ri Guido Di Giorgio e Giuseppe Chieu, nonché nei confronti della società ASD San Daniele Calcio, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Procura Federale, con atto del 2/4 settembre 2024 prot. n. 5633/1099 pf 23-24/GC/GR/ff, ha deferito a questo Tribunale i sigg.ri Guido Di Giorgio e Giuseppe Chieu, ai quali ha contestato le seguenti violazioni:
- Guido di Giorgio, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Daniele Calcio, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38, commi 1 e 4 delle NOIF e art. 33 comma 1 e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso consentito e comunque non impedito al sig. Giuseppe Chieu di svolgere l’attività di allenatore della squadra A.S.D. San Daniele Calcio, partecipante al campionato Under 16 Regionale, dal mese di febbraio sino al mese di aprile 2024 in assenza di formale tesseramento e nonostante che lo stesso fosse dimissionario dal 12 dicembre 2023 dalla A.S.D. Valeriano Pinzano e quindi ancora formalmente tesserato con tale società, svolgendo di fatto una doppia attività nella medesima stagione sportiva 2023-2024.
- Giuseppe Chieu, allenatore UEFA B all’epoca dei fatti tesserato con la società A.S.D. Valeriano Pinzano, per la violazione dell’art. 4, comma 1 del CGS, in relazione all’art. 38 comma 1 e 4 delle NOIF, art. 38 comma 1, 37 comma 1 e 2 e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto, in assenza di tesseramento, l’attività di allenatore della squadra A.S.D. San Daniele Calcio, partecipante al campionato Under 16 Regionale, dal mese di febbraio sino al mese di aprile 2024 nonostante fosse dimissionario dal mese di febbraio 2024 sino al mese di aprile 2024, in assenza di formale tesseramento e nonostante lo stesso fosse dimissionario dal 12 dicembre 2023 dalla A.S.D. Valeriano Pinzano e quindi ancora formalmente tesserato con tale società, svolgendo di fatto una doppia attività nella medesima stagione sportiva 2023-2024.
E’ stata altresì deferita la società A.S.D. San Daniele Calcio a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, CGS per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sig.ri Guido Di Giorgio e Giuseppe Chieu, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
Il deferimento aveva tratto le mosse dall’invio alla Procura Federale da parte della Presidenza del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia della delibera del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicata sul C.U. n. 95 dell’11 aprile 2024 di detto Comitato, inerente alla gara Chions – San Daniele Calcio del 7 aprile 2024, categoria Under 16 Regionali, con la quale si era disposta la trasmissione degli atti alla Procura Federale affinché si procedesse alle opportune indagini sulla posizione del sig. Giuseppe Chieu, indicato nella distinta – gara quale allenatore della società ASD San Daniele Calcio e che risultava tesserato, nel corso della stessa stagione sportiva, per altra società.
La fase predibattimentale
Raggiunti dalla notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini, gli indagati sigg.ri Guido Di Giorgio, in proprio e quale legale rappresentante della società ASD San Daniele Calcio, e Giuseppe Chieu non hanno chiesto di essere sentiti, né hanno inoltrato scritti difensivi.
Il dibattimento
All’udienza del 24 settembre 2024, tenutasi in modalità videoconferenza, si è collegato per la Procura Federale l’avv. Enrico Liberati, il quale, riassunti i termini del deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento in uno alle seguenti sanzioni: per il sig. Guido Di Giorgio inibizione di mesi 6 (sei), per il sig. Giuseppe Chieu squalifica di mesi 6 (sei), per la società ASD San Daniele Calcio ammenda di € 600,00 (euro seicento).
Si sono altresì collegati il sig. Di Giorgio, per sé e quale legale rappresentante della Società deferita, nonché il sig. Chieu. Il Di Giorgio ha eccepito il mancato coinvolgimento nel deferimento della Lega Nazionale Dilettanti per aver colpevolmente omesso di segnalare alla società, a mezzo di appositi “allert”, l’impossibilità di avvalersi della prestazione sportiva del Chieu; ha altresì eccepito il mancato deferimento del sig. Patrizio Chessa, quale consigliere della Società delegato ai tesseramenti, che era stato sentito dalla Procura Federale nel corso delle indagini e che aveva dichiarato di aver curato lui il rapporto tra la Società ed il Chieu. Ha infine concluso, chiedendo che, in caso di accoglimento del deferimento, fossero applicate sanzioni inferiori a quelle richieste dalla Procura Federale, ritenute eccessive e suscettibili per la parte economica di provocare seri danni alla società. È intervenuto nel dibattimento il Chieu, il quale ha ammesso i fatti posti a base del deferimento, che egli aveva commesso in buona fede nella convinzione, rivelatasi poi erronea che, in seguito alle proprie dimissioni da allenatore della precedente società, ben poteva svolgere le stesse mansioni per la società ASD San Daniele Calcio. Anch’egli ha invocato sanzioni inferiori al chiesto, nella ipotesi di accoglimento del deferimento. Il Tribunale si è riservato di decidere.
La decisione
Vanno preliminarmente disattese le eccezioni sollevate dal Di Giorgio.
Non vi è alcun obbligo da parte degli organismi federali, nel caso di specie della LND, di “allertare” la società su possibili violazioni disciplinari. Alcuna norma lo prevede, per cui l’eccezione sollevata dal Di Giorgio è infondata.
Nel presente caso, peraltro, l’unico dato certo in possesso degli uffici federali era costituito dalle dimissioni del Chieu da allenatore della ASD Valeriano Pinzano, avvenuta il 12.12.2023, mentre alcuna notizia era emersa in relazione alla successiva attività del Chieu in favore della società ASD San Daniele Calcio sino al giorno in cui tale società ne aveva chiesto il tesseramento, che veniva respinto, come si dirà in seguito.
Quanto poi alla effettiva incidenza del Chessa nelle violazioni ascritte alle parti deferite, questa è stata esclusa dalle risultanze delle indagini della Procura Federale
Nel merito appare accertato che il Chieu, ancorché privo di tesseramento per la ASD San Daniele Calcio, dagli inizi del mese di febbraio sino al 7 aprile 2024 aveva svolto l’attività di allenatore della squadra Under 16 Regionale della Società e come tale il suo nominativo risultava scritto nelle distinte gara.
La richiesta di tesseramento in favore di detta società, che era stata avanzata il 2 febbraio 2024, era stata rigettata dal competente Ufficio Tesseramenti del Settore Tecnico il successivo 10 aprile 2024, in quanto il Chieu era risultato dimissionario (e non esonerato) dalla società ASD Valeriano Pinzano di guisa che l’ulteriore nuovo tesseramento, che sarebbe ricaduto nella stessa stagione sportiva 2023/2024, non sarebbe stato praticabile.
Lo stesso Chieu, peraltro, aveva dichiarato alla Procura Federale, nel corso della sua audizione, che una volta appreso il rigetto del nuovo tesseramento, aveva in effetti accertato che questo sarebbe stato possibile solo nel caso in cui egli fosse stato esonerato e non nel caso di dimissioni, come era invece avvenuto.
Il Di Giorgio, anch’egli in sede di audizione nel corso delle indagini della Procura Federale, aveva dichiarato che era a conoscenza delle dimissioni del Chieu dalla società ASD Valeriano Pinzano e che si era adoperato per accertare la disponibilità dello stesso a svolgere l’attività di allenatore per la propria squadra; e che, una volta accertata tale disponibilità, non aveva tenuto conto della ragione della interruzione del rapporto con la precedente società e aveva incaricato il segretario Chessa di provvedere al relativo tesseramento, che egli aveva avallato.
Alla luce di tali accertamenti emerge inequivocabilmente che nel periodo considerato il Chieu aveva preso parte ad 8 (otto) gare ufficiali della squadra allievi Under 16 della ASD San Daniele Calcio senza essere tesserato e pertanto privo del titolo a parteciparvi.
Così come risulta che il Presidente Di Giorgio, pur consapevole del precedente tesseramento, non si era informato sui relativi motivi, in tal modo peccando di poca diligenza.
Da tanto consegue che entrambi i deferiti vanno ritenuti responsabili delle incolpazioni loro contestate.
Quanto alla misura delle sanzioni da irrogare, dagli atti acquisiti al procedimento risulta che le gare alle quali il deferito aveva partecipato, come allenatore, ricadevano nel breve periodo dal 4 febbraio al 7 aprile 2024, cioè quando la Società aveva inoltrato la richiesta di tesseramento (2 febbraio 2024) e prima che questa fosse respinta (10 aprile 2024).
Il che induce questo Tribunale, in considerazione che la violazione si è consumata in un lasso di tempo contenuto, ad attenuare la sanzione richiesta dalla Procura Federale a carico dei deferiti, e conseguentemente della società, irrogando agli stessi le sanzioni di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Guido Di Giorgio, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- per il sig. Giuseppe Chieu, mesi 3 (tre) di squalifica;
- per la società ASD San Daniele Calcio, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 24 settembre 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valentino Fedeli Carlo Sica
Depositato in data 2 ottobre 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai