F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0065/TFN – SD del 2 Ottobre 2024 (motivazioni) – Massimo Mingardi e ASD Calcio Padova Femminile – Reg. Prot. 61/TFN-SD
Decisione/0065/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0061/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Antonella Arpini – Componente
Giammaria Camici – Componente
Amedeo Citarella - Componente (Relatore)
Andrea Giordano - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 1° ottobre 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 5928/1127pf2324/GC/PM/ep del 6 settembre 2024 nei confronti del sig. Massimo Mingardi e della società ASD Calcio Padova Femminile, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto Prot. 5928/1127pf23-24/GC/PM/ep del 4 settembre 2024, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
1) il sig. Massimo Mingardi, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. Calcio Padova Femminile, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 5, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato, all'allenatrice sig.ra Ambra Capotosto, la somma accertata dal Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Dilettanti con lodo notificato a mezzo p.e.c. in data 1° marzo 2024, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;
2) la società A.S.D. Calcio Padova Femminile alla quale apparteneva, al momento della commissione dei fatti, il sig. Massimo Mingardi quale suo Presidente e legale rappresentante, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, co. 1, C.G.S.
La fase istruttoria
Il procedimento, avente ad oggetto la “condotta della società A.s.d. Calcio Padova Femminile che non ha adempiuto al pagamento in favore del tecnico, sig.ra Ambra Capotosto, della somma stabilita dal Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Dilettanti con proprio Lodo (vertenza n. 34/88 del 22 febbraio 2024), nel termine di trenta giorni dalla notifica della pronuncia” è stato iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 17 maggio 2024, al n. 1127 pf23-24.
Nel corso dell’attività istruttoria sono stati acquisiti: il lodo del Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Dilettanti del 22.02.2024, relativo al ricorso presentato dall'allenatrice sig.ra Ambra Capotosto, comunicato alla società A.S.D. Calcio Padova Femminile con notifica perfezionatasi in data 1° marzo 2024; la segnalazione della sig.ra Ambra Capotosto pervenuta alla Procura Federale in data 22.04.2024, e relativi allegati; la comunicazione a mezzo p.e.c. del sig. Massimo Mingardi, in qualità di Presidente della A.S.D. Calcio Padova Femminile, pervenuta alla Procura Federale in data 24.04.2024; i fogli censimento della società A.S.D. Calcio Padova Femminile per la stagione sportiva 2023-2024.
Ritualmente notificata in data 29.4.2024 la Comunicazione di Conclusione delle Indagini, le parti incolpate non hanno svolto alcuna attività difensiva.
La fase predibattimentale
Fissato il dibattimento per l’udienza del giorno 1° ottobre 2024, i deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.
Il dibattimento
All’udienza del 1° ottobre 2024, svoltasi in modalità video conferenza, hanno preso parte il Sostituto procuratore federale, avv. Luca Zennaro, e il sig. Mingardi Massimo, in proprio e quale legale rappresentante della società.
Prima dell’apertura del dibattimento il rappresentante della Procura Federale e il sig. Mingardi Massimo, quanto ai fatti ascritti al secondo, hanno presentato istanza di applicazione della sanzione ex art. 127 CGS ed il procedimento nei confronti di questi è stato definito con separata decisione.
Il procedimento è quindi proseguito nei confronti della A.S.D. Calcio Padova Femminile.
L’avv. Luca Zennaro, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi nei confronti della Società la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
Il sig. Mingardi, ammessi i fatti contestati, ha imputato il mancato pagamento alla mancanza di liquidità e, nello specifico, alla mancata ricezione di finanziamenti da parte degli sponsor, tanto da avere deciso di iscrivere la squadra ad un campionato minore per ridurre i costi di gestione.
All’esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.
La decisione
La violazione contestata alla A.S.D. Calcio Padova Femminile, società operante nell’ambito della L.N.D., ha ad oggetto il mancato pagamento, all’allenatrice Ambra Capotosto, delle somme accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione, così come previsto dall’art. 94 ter, co. 5, NOIF.
Nel caso che ci occupa, la responsabilità della società risulta per tabulas.
Ed invero, sono in atti il lodo reso dal Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Dilettanti il 22 febbraio 2024, all’esito della vertenza n. 34/88 promossa dall’allenatrice di cui sopra; il sollecito di pagamento inoltrato dalla Capotosto in data 22 aprile 2024, ben oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del lodo previsti per il pagamento e, ciò che più rileva, la pec in data 24 aprile 2024 con cui il sig. Mingardi Massimo le comunica che “purtroppo in questo periodo siamo in difficoltà, prevedo disponibilità entro fine maggio, dipendiamo dagli sponsor che spesso non rispettano le scadenze.”
In ragione della documentazione acquisita, la responsabilità della società, oltre che già provata ben oltre la ragionevole certezza, standard probatorio di per sé sufficiente per la declinazione di colpevolezza, ha trovato viepiù conferma nelle dichiarazioni spontanee rese in udienza dal legale rappresentante della società.
Questi, infatti, ha nella sostanza ribadito il contenuto della pec di risposta inviata il 24.4.2024 all’allenatrice Capotosto, ancora una volta imputando l’omesso pagamento alla mancanza di liquidità dovuta ai mancati versamenti da parte degli sponsor.
A ben vedere, il contenuto della pec e le dichiarazioni rese in udienza sono sostanzialmente sovrapponibili e, ancora una volta, confermano l’assunto accusatorio ben oltre la ragionevole certezza.
Quanto alla sanzione da irrogare si osserva, preliminarmente, che non può non rispondere ai canoni di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza richiesti dall’art. 44, comma 5, CGS solo così potendo svolgere la funzione propria di prevenzione sociale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita; essa deve quindi essere “necessariamente proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo” (Cfr. CFA - S.U. n. 110-2022/2023).
Nel caso che ci occupa, tenuto conto che l’art. 31, co. 6, CGS richiamato dall’art. 94 ter, co. 5, NOIF prevede l’applicazione a carico della “società responsabile della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica”, fatta applicazione dei richiamati principi, non si ravvisano ragioni per derogare alla richiesta formulata dal Sostituto procuratore federale, onde si ritiene congruo contenere la sanzione nel minimo edittale della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società ASD Calcio Padova Femminile la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 1° ottobre 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Amedeo Citarella Carlo Sica
Depositato in data 2 ottobre 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai