F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0067/TFN – SD del 3 Ottobre 2024 (motivazioni) – Ricorso della società US Ancona Srl – Reg. Prot. 31-42/TFN-SD

Decisione/0067/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0031/TFNSD/2024-2025

Registro procedimenti n. 0042/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Gaetano Berretta – Componente

Roberto Pellegrini – Componente

Salvatore Priola – Componente

Francesca Paola Rinaldi - Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 27 settembre 2024, sui ricorsi, preliminarmente riuniti, proposti dalla società US Ancona per l’annullamento della delibera del Presidente della FIGC, d’intesa con il Presidente della LND, nonché di tutti gli atti prodromici e conseguenti, che ai sensi dell’art. 52 comma 10, delle NOIF, ha ammesso in soprannumero al Campionato di Serie D, organizzato dal Dipartimento Interregionale - LND, stagione 2024/2025, la società SSC Ancona,  la seguente

DECISIONE

I ricorsi della US Ancona

Con ricorso ex art. 30 CGS-CONI e 79 comma 1 CGS, depositato in data 5 agosto 2024 e proposto nei confronti della FIGC e della Lega Nazionale Dilettanti, la US Ancona chiedeva al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare l’annullamento, previa adozione delle più idonee misure cautelari, della delibera del Presidente Federale FIGC, nonché di tutti gli atti prodromici e conseguenti, con la quale, ai sensi dell’art. 52 comma 10, delle NOIF, la società S.S.C. Ancona era stata ammessa in soprannumero al Campionato di Serie D, organizzato dal Dipartimento Interregionale-LND, stagione 2024/2025.

Il ricorso era notificato, oltre che alla FIGC e alla LND, al Comune di Ancona, ritenuto parte controinteressata.

Con atto ex art. 30 CGS-CONI e 79 comma 1 CGS, depositato in data 17 agosto 2024 e proposto anch’esso nei confronti della

FIGC e della Lega Nazionale Dilettanti, la medesima US Ancona ricorreva nuovamente al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare per chiedere, sulla scorta delle stesse motivazione di cui al primo ricorso, l’annullamento, previa adozione delle più idonee misure cautelari, del comunicato della LND del 30.07.24, nonché di tutti gli atti prodromici e conseguenti che ai sensi dell’art. 52 comma 10, delle NOIF, ha ammesso in soprannumero al Campionato di Serie D, organizzato dal Dipartimento Interregionale-LND, stagione 2024/2025, la società S.S.C. Ancona con esclusione della stessa e sospensione del campionato di serie D 2024/2025 girone F per il tempo necessario a consentire l’iscrizione in sovrannumero della U.S. Ancona s.r.l. al posto della SSC Ancona.

Il ricorso era notificato, oltre che alla FIGC e alla LND, alle altre parti controinteressate, individuate nel Comune di Ancona, nella S.S.C. Ancona e nella Città di Isernia San Leucio SS DRL.

A fondamento dei ricorsi, la US Ancona deduceva:

- l’illegittimità dell’attivazione della procedura ex art. 52, comma 10, NOIF, in mancanza di un preventivo riscontro in merito alla disponibilità della US Ancona ad iscriversi in sovrannumero al Campionato di Serie D 2024-2025;

- l’illegittimità della richiesta, avanzata dalla FIGC, di subordinare la domanda di iscrizione al Campionato di Serie D 2024-2025 della US Ancona ad una lettera di gradimento del Sindaco del Comune di Ancona;

- l’illegittimità o inesistenza di alcuni documenti relativi alla procedura di ammissione al Campionato di Serie D della SSC Ancona.

Le memorie della FIGC e della LND

Si costituivano in giudizio sia la FIGC e sia la LND, eccependo entrambe l’inammissibilità dei ricorsi presentati dalla US Ancona e deducendo, comunque, l’infondatezza nel merito degli stessi.

L’udienza del 29 agosto 2024

Il giudizio era chiamato all’udienza del giorno 29 agosto 2024, tenutasi in modalità videoconferenza.

A detta udienza compariva, per la ricorrente, l'Avv. Michele Carluccio, anche in sostituzione dell’Avv. Luca Colacito, ed il sig. Alessandro Rocco; l'Avv. Roberta Atzori, in sostituzione dell’Avv. Giancarlo Viglione, per la Federazione Italiana Giuoco Calcio; gli Avv.ti Giancarlo Gentile e Letizia Mazzarelli per la Lega Nazionale Dilettanti.

Il Tribunale, dopo aver proceduto alla riunione dei giudizi, preso atto della mancata notifica del ricorso depositato in data 5 agosto 2024 alla SSC Ancona, parte controinteressata, onerava il ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti della suddetta società e rinviava il procedimento all’udienza del 27 settembre 2024.

L’udienza del 27 settembre 2024

A detta udienza, tenutasi in modalità videoconferenza, comparivano, per la ricorrente, l'Avv. Michele Carluccio, anche in sostituzione dell’Avv. Luca Colacito, ed il sig. Alessandro Rocco, l'Avv. Roberta Atzori, in sostituzione dell’Avv. Giancarlo Viglione, per la Federazione Italiana Giuoco Calcio, gli Avv.ti Giancarlo Gentile, Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli per la Lega Nazionale Dilettanti.

Non compariva la SSC Ancona, pur regolarmente convenuta.

Tutte le parti si riportavano ai propri scritti chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

I motivi della decisione

1. Prima di affrontare il merito della vicenda, è opportuno offrire una breve ricostruzione dei fatti.

A seguito dell’istruttoria svolta dalla COVISOC ai fini della concessione della Licenza Nazionale per l’ammissione al Campionato di Serie C 2024-2025, emergeva che la US Ancona non aveva provveduto al:

- deposito della documentazione attestante l’integrale superamento della fattispecie prevista dall’art. 2482 ter c.c., come risultante dalla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2024;

- pagamento degli emolumenti netti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di marzo e aprile 2024;

- pagamento delle rate relative agli accordi di incentivi all’esodo, in scadenza a marzo e aprile 2024, dovuti ai tesserati Agostino Camigliano, Julian Kristoffersen, Steven Nador Folly, Mirco Petrella e Edoardo Ruani;

- versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di marzo 2024;

- versamento delle ritenute Irpef riguardanti le rate relative agli accordi di incentivi all’esodo in scadenza a marzo 2024 dovute ai tesserati sopra elencati;

- versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti alle altre figure professionali previste dalla normativa di riferimento per la mensilità di marzo 2024.

Il Consiglio Federale, pertanto, con atto del 14 giugno 2024, deliberava la non ammissione della stessa US Ancona al Campionato Serie C 2024-2025.

Avverso detta delibera la US Ancona non proponeva ricorso.

Con nota del 23 giugno 2024, inviata alla FIGC, il Presidente della US Ancona, nel preannunciare l’imminente cessione delle quote societarie ad un noto gruppo imprenditoriale, comunicava la possibile intenzione degli acquirenti di richiedere l’iscrizione al Campionato di Serie D 2024-2025.

Nelle more, e precisamente in data 24 giugno 2024, la FIGC autorizzava il Comune di Ancona ad avviare la procedura ex art. 52, comma 10, NOIF.

Il Comune di Ancona, quindi, procedeva alla pubblicazione del relativo bando.

In data 26 giugno 2024, la FIGC, nel rispondere alla comunicazione del 23 giugno della US Ancona, informava la stessa che, laddove avesse voluto candidarsi a partecipare a un campionato dilettantistico, avrebbe dovuto provvedere a depositare, entro le ore 18.00 del giorno 4 luglio 2024, la richiesta di ammissione ad un Campionato dilettantistico 2024-2025 ai sensi dell’art. 52, comma 10, NOIF, corredata da una serie di documenti, tra i quali quelli attestanti l’intervenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati e dipendenti in relazione alle mensilità di marzo e aprile 2024, delle rate relative agli accordi di incentivo all’esodo, nonché i documenti attestanti il versamento delle ritenute Irpef.

La domanda di iscrizione avrebbe dovuto essere accompagnata da una lettera del Sindaco di Ancona che attestava il proprio gradimento, sul presupposto della solidità economico-finanziaria della società.

Alla data del 4 luglio 2024, termine indicato dalla Federazione con la nota del 24 giugno 2024, la SSC Ancona, società selezionata dal Comune di Ancona, depositava presso la Federazione la propria domanda di iscrizione in soprannumero al Campionato di Serie D 2024-2025, con allegata la documentazione richiesta dalla Federazione.

Alcuna domanda di iscrizione perveniva dalla US Ancona, la quale, si limitava ad inoltrare alla Federazione una nota con la quale chiedeva chiarimenti in ordine a quale fosse il soggetto legittimato a partecipare al campionato e la concessione di una moratoria per provvedere a tutti gli adempimenti necessari per l’iscrizione, dando atto di aver provveduto al pagamento solo di parte dei pregressi debiti per oneri fiscali e emolumenti.

In data 6 luglio 2024, il Presidente Federale, ritenute sussistenti le condizioni, ammetteva in sovrannumero al Campionato di Serie D 2024-2025 la SSC Ancona.

2.  Così ricostruiti i fatti, va, preliminarmente, affermata l’inammissibilità dei ricorsi.

Come noto, l’interesse ad agire, la cui carenza è rilevabile d’ufficio dal giudice in qualunque stato del processo, costituisce una condizione dell’azione che deve persistere per tutto il giudizio e richiede non soltanto che sia accertata una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice o che la pronuncia sia idonea a spiegare per essa un effetto utile; sicché l’indagine sulla sua esistenza deve essere volta ad accertare se l’istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi e deve compiersi con riguardo all’utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, potendo lo stesso escludersi allorché la decisione risulti priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili in relazione alla situazione giuridica fatta valere in giudizio (Cass. Civ., 28 luglio 2023, n. 23037; CFA Decisione/0061/CFA-2023-2024; TFN Decisione/0079/TFNSD-2023-2024).

La stessa giurisprudenza ritiene che ai fini dell’ammissibilità di una domanda giudiziale non è nemmeno sufficiente l’esistenza di un mero interesse alla corretta soluzione di una questione giuridica, essendo necessaria invece una concreta utilità che derivi alla parte dalla decisione.

Alla stregua di tali principi, è evidente l’insussistenza di un interesse della US Ancona alla proposizione degli odierni ricorsi, non potendo trarre dall’eventuale pronunciamento del Tribunale alcuna concreta utilità.

Come si è visto dalla ricostruzione dei fatti, la US Ancona, entro il termine assegnato dalla FIGC (4 luglio 2024) ha omesso di presentare la richiesta di partecipazione alla procedura ex art. 52, comma 10, NOIF, ai fini dell’ammissione in soprannumero al Campionato di Serie D 2024-2025.

Non solo. La US Ancona, oltre a non aver depositato la richiesta di ammissione, alla data di scadenza della presentazione della relativa domanda non era neppure in possesso del requisito previsto come condizione necessaria per l’iscrizione al Campionato, ossia l’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti dei tesserati o del fisco.

E’ di tutta evidenza, dunque, che la società ricorrente non è titolare di un interesse attuale all’azione, il cui accertamento, come detto, deve compiersi con riguardo all’utilità del provvedimento giudiziale richiesto rispetto alla lesione denunziata, indipendentemente da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito. Difatti, anche laddove il Tribunale dovesse ritenere fondati i rilievi svolti dalla ricorrente in ordine alla illegittimità della procedura ex art. 52, comma 10, NOIF, alla stessa sarebbe in ogni caso preclusa la partecipazione al Campionato di Serie D 2024-2025, non avendo presentato la relativa domanda di partecipazione né essendo in possesso dei requisiti per potervi partecipare.

Di qui l’inammissibilità dei ricorsi per carenza di interesse.

3.  l ricorsi sono, in ogni caso, anche infondati nel merito.

Come si è detto, la ricorrente contesta la legittimità della procedura ex art. 52, comma 10, NOIF, attivata dalla FIGC.

Secondo la prospettazione della ricorrente, difatti, la FIGC avrebbe dovuto preliminarmente interpellare la US Ancona al fine di valutare la sua disponibilità a partecipare in sovrannumero al Campionato di Serie D 2024-2025 e, solo laddove non avesse acquisito la sua disponibilità o comunque non vi fossero stati i requisiti per l’iscrizione della US Ancona al Campionato di Serie D, avrebbe potuto attivare la procedura ex art. 52, comma 10, NOIF.

Tale conclusione, sempre secondo la ricorrente, sarebbe avvalorata da una pronuncia del Consiglio di Stato (n. 7726/2023) che riconoscerebbe l’illegittimità della procedura de quo nella parte in cui prevede che “il Presidente Federale, d’intesa con il Presidente della LND, previo parere della Commissione all’uopo istituita, possa consentire alla città della società non ammessa di partecipare con una propria società ad un Campionato della LND, anche in soprannumero, senza tuttavia chiedere, in via preventiva, alla società titolare del titolo sportivo di manifestare il proprio interesse per tale opzione e, in caso positivo e previa verifica dei requisiti previsti dalla normativa citata, di essere ammessa al campionato di serie D”.

La tesi sostenuta dalla ricorrente è, a parere del Tribunale, priva di rilievo. Secondo la giurisprudenza citata dalla ricorrente, l’art. 52 NOIF sarebbe illegittimo nella parte in cui non riconoscerebbe “alla società titolare del titolo sportivo” il diritto di manifestare il proprio interesse per tale opzione e, in caso positivo e previa verifica dei requisiti previsti dalla normativa citata, di essere ammessa al campionato di serie D, che si traduce nel riconoscimento, in capo alla società non ammessa al campionato di competenza, di un diritto di prelazione nel manifestare il proprio interesse all’iscrizione ad un campionato dilettantistico e, in caso di sussistenza dei requisiti, nell’essere ammessa al suddetto campionato.

Detta giurisprudenza, dunque, si fonda sull’assunto secondo il quale la società non ammessa al campionato sarebbe titolare del titolo sportivo e, quindi, proprio in quanto titolare di detto titolo, le dovrebbe essere riconosciuto un diritto di prelazione nell’ammissione al campionato dilettantistico.

Il titolo sportivo è definito dall’art. 52 NOIF come “il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato”.  Il titolo sportivo, pertanto, si concretizza in una sorta di diritto riconosciuto dalla Federazione alle società affiliate di partecipare ad un determinato campionato, laddove comunque sussistano le condizioni tecnico-finanziarie previste dall’ordinamento federale.

Se, dunque, questa è la natura del titolo sportivo, è evidente che la non ammissione di una società, per carenza dei requisiti tecnicofinanziari, al campionato di competenza, comporta la perdita del titolo sportivo in precedenza detenuto.

In altri termini, se manca il riconoscimento nei confronti di una società, da parte della FIGC, della sussistenza delle condizioni per partecipare ad un determinato campionato, vengono a mancare i presupposti in forza dei quali la società può essere ritenuta titolare del titolo sportivo.

L’inesistenza, in capo ad una società non ammessa al campionato di competenza, della titolarità del titolo sportivo rende, a parere del Tribunale, privo di fondamento il motivo posto a base del provvedimento del Consiglio di Stato, richiamato dalla ricorrente, in forza del quale alla società non ammessa al campionato di competenza dovrebbe essere riconosciuto un diritto di prelazione nel manifestare il proprio interesse all’iscrizione ad un campionato dilettantistico ovvero, in caso di sussistenza dei requisiti, nell’essere ammessa al suddetto campionato.

Di qui l’infondatezza dei ricorsi nella parte in cui si sostiene l’illegittimità della procedura ex art. 52, comma 10, NOIF, per non aver preventivamente interpellato la US Ancona al fine di valutare la sua disponibilità a partecipare in sovrannumero al Campionato di Serie D 2024-2025.

3.1  I ricorsi sono comunque infondati anche laddove si volesse ritenere che una società non ammessa al campionato professionistico di competenza sia titolare di un diritto di prelazione all’ammissione al campionato dilettantistico.

Preliminarmente, va sgombrato il campo dall’equivoco in cui è incorsa la ricorrente, ossia quello di ritenere esistenti due distinte procedure volte all’ammissione in sovrannumero di una società al campionato dilettantistico.

La prima sarebbe quella volta all’acquisizione della disponibilità della società non ammessa al campionato professionistico a partecipare al suddetto campionato dilettantistico. La seconda, azionabile solo in caso di assenza di detta disponibilità, sarebbe quella disciplinata dall’art. 52, comma 10, NOIF.

Come correttamente evidenziato dalla FIGC e dalla LND nelle proprie memorie, per l’ammissione in sovrannumero ad un campionato dilettantistico vi è una sola procedura, ossia quella prevista e disciplinata dall’art. 52, comma 10, NOIF, alla quale potrà partecipare anche la società non ammessa al campionato professionistico.

Del resto, tale conclusione è avallata dalla stessa giurisprudenza amministrativa citata dalla ricorrente, laddove il Consiglio di Stato, nel prevedere l’illegittimità dell’art. 52 nella parte in cui non riconosce il diritto di prelazione alla società non ammessa, colloca l’esercizio di tale diritto di prelazione proprio nell’ambito della suddetta procedura ex art. 52, comma 10, NOIF, dimostrando in tal modo l’inesistenza di procedure distinte.

Lo stesso Consiglio di Stato, nel provvedimento n. 7726/2023, sostiene altresì: "È del resto evidente che il Tribunale, soprattutto in sede cautelare, non avrebbe potuto creare ed imporre alla Federazione alcuna regola di ammissione alternativa al campionato, né tantomeno attribuire alla ricorrente un esonero dalle procedure e dagli adempimenti ordinariamente previsti per l’iscrizione ai campionati di calcio, e ciò sia per la nota autonomia dell’ordinamento sportivo, sia per la salvaguardia del superiore principio di par condicio dei partecipanti ai campionati".

Fatta tale premessa, va evidenziato che il diritto di prelazione non è altro che il diritto riconosciuto a un soggetto di essere preferito ad altri, a parità di condizioni, nel momento in cui si deve costituire un determinato rapporto giuridico.

Il concedente è libero di decidere se concludere o meno un determinato atto, ma nel momento in cui decide di procedere dovrà, preliminarmente, comunicare tale scelta al titolare del diritto di prelazione e non potrà concludere il negozio con terzi prima che il prelazionario abbia deciso, nel termine assegnato, se esercitare o meno il diritto di prelazione. Nell’ipotesi in cui il prelazionario, nel termine assegnato, non eserciti il diritto, il concedente sarà allora libero di concludere il negozio con i terzi.

Ebbene, nel caso di specie, nel momento in cui la Federazione ha deciso di attivare la procedura ex art. 52, comma 10, NOIF, oggi contestata, con la nota del 26 giugno 2024, ha invitato la US Ancona a presentare, entro le ore 18.00 del 4 luglio 2024 la propria domanda di partecipazione in sovrannumero al campionato dilettantistico 2024-2025, corredata dai documenti attestanti la sussistenza dei requisiti richiesti dall’ordinamento federale.

Entro la data del 4 luglio, la US Ancona non ha presentato né la richiesta di iscrizione al campionato né i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti richiesti per la suddetta iscrizione.

La US Ancona ha, dunque, volontariamente deciso di non esercitare il proprio diritto di prelazione (laddove lo si volesse ritenere esistente), lasciando libera la Federazione di procedere all’iscrizione della SSC Ancona, società che aveva regolarmente presentato domanda e che era in possesso dei requisiti richiesti dall’ordinamento federale. I ricorsi, dunque, anche per tali motivi devono ritenersi infondati.

4. La US Ancona ha sostenuto l’illegittimità della richiesta, avanzata dalla FIGC, di subordinare la propria domanda di iscrizione al Campionato di Serie D 2024-2025 della US Ancona al rilascio di una lettera di gradimento da parte del Sindaco del Comune di Ancona.

Anche tale doglianza è infondata.

Con la nota inviata, in data 24 giugno 2024, al Sindaco di Ancona, con la quale si invitava lo stesso Sindaco ad attivare la procedura ex art. 52, comma 10, NOIF, la FIGC indicava tra i documenti che le società interessate dovevano presentare insieme alla richiesta di iscrizione al campionato in sovrannumero, anche una Sua lettera nella quale accredita la società evidenziando il gradimento dell’amministrazione comunale sul presupposto, tra l’altro, della solidità economico-finanziaria della compagine societaria e della serietà del progetto sportivo.

La presentazione della lettera di gradimento del Sindaco era, dunque, posta, dalla FIGC, come condizione per poter richiedere l’iscrizione in sovrannumero ad un campionato dilettantistico attraverso la procedura di cui all’art. 52, comma 10, NOIF.

Ebbene, dal momento che, come innanzi detto, la procedura per ottenere l’iscrizione in sovrannumero ad un campionato dilettantistico è unica ed è quella prevista e disciplinata dall’art. 52, comma 10, NOIF, la condizione posta dalla FIGC per poter partecipare a detta procedura non poteva non valere anche nei confronti della US Ancona, e ciò a prescindere dalla circostanza che la stessa fosse o meno titolare di un diritto di prelazione nel manifestare il proprio interesse all’iscrizione ad un campionato dilettantistico ovvero, in caso di sussistenza dei requisiti, nell’essere ammessa al suddetto campionato.

5. Privi di pregio sono, infine, i rilievi svolti dalla US Ancona in ordine all’illegittimità o inesistenza di alcuni documenti relativi alla procedura di ammissione al Campionato di Serie D della SSC Ancona.

Si tratta, difatti, di mere illazioni non suffragate da alcuna prova e, per giunta, smentite dalla produzione in giudizio dei documenti di cui si sosteneva l’inesistenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara i ricorsi riuniti inammissibili e comunque infondati.

Così deciso nella Camera di consiglio del 27 settembre 2024.

 

IL RELATORE                                                                          IL PRESIDENTE

Francesca Paola Rinaldi                                                                    Carlo Sica

 

Depositato in data 3 ottobre 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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