F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0072/TFN – SD del 9 Ottobre 2024 (motivazioni) – Omissis – Reg. Prot. 50/TFN-SD
Decisione/0072/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0050/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica - Presidente (Relatore)
Antonella Arpini – Componente
Giammaria Camici – Componente
Amedeo Citarella – Componente
Andrea Giordano - Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 1° ottobre 2024, sul deferimento proposto dal Vice Procuratore Generale dello Sport applicato n. 5643/ 821pf23-24 GC/gb del 2 settembre 2024 nei confronti del sig. L. S., la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento a carico del sig. L. S., per rispondere dell’invocata violazione dell’art. 4, comma 1, CGS, ossia del dovere fatto a tutte le persone e agli organismi soggetti all’osservanza delle norme federali di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità, correttezza e rettitudine morale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e/o sociale, in combinato disposto, giusto il coordinamento tra il Codice di Giustizia Sportiva FIGC e le norme CONI previsto dall’art. 3, comma 1, CGS, con gli artt. 2 e 5, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo CONI, che impongono a tutti i soggetti dell’ordinamento sportivo, oltre al rispetto del principio di lealtà, di astenersi dall’adottare comportamenti scorretti e/o violenti, per avere lo stesso, secondo quanto prospettato nel deferimento, minacciato gravemente, molestato e insultato la parte offesa Omissis, sia nella parte finale della loro relazione, sia dopo la cessazione della stessa per volere di costei, così cagionando alla ragazza un perdurante e grave stato di ansia e di paura, ingenerando in lei un timore per la sua incolumità e costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita sociale.
La fase istruttoria
L’odierno deferimento deriva dall’avvenuta avocazione, disposta con provvedimento n. 0851/2024/D del 9 luglio 2024, da parte della Procura Generale dello Sport, del procedimento disciplinare avente a oggetto “Segnalazione della Procura generale dello Sport in ordine ad una notizia stampa pubblicata sulla testata Corriere della Sera, relativa alla notifica di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Bari nei confronti di un calciatore del Omissis per presunti reati di stalking”, iscritto nel Registro dei procedimenti della Procura Federale in data 12 marzo 2024.
Nel corso dell’espletata attività istruttoria, sono stati acquisiti:
- la nota, prot. n. 1557 del 6 marzo 2024, della Procura Generale dello Sport, con l’allegato articolo del Corriere della Sera “Stalking alla sua ex – L’attaccante del Omissis arrestato in ritiro”;
- la copia dell’intero fascicolo relativo al procedimento penale a carico del sig. L. S.;
- i fogli di censimento della Omissis per la stagione sportiva 2023-2024;
- l’elenco dei calciatori tesserati per la sopra indicata compagine;
- la nota della Procura Generale dello Sport in data 16 luglio 2024; - la nota della Procura Generale dello Sport in data 18 luglio 2024;
- la nota del Dott. De Raho del 18 luglio 2024;
- copia dei verbali di udienza del procedimento penale del Tribunale di Bari n. Omissis; - copia del dispositivo della sentenza n. Omissis.
Come si evince dall’atto di deferimento, dall’esame degli atti è emerso che:
- il sig. L. S., all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Omissis, è stato indagato per il reato di stalking in danno della sua ex fidanzata, in relazione a episodi verificatisi a partire dal 1 gennaio 2024, e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari;
- la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari ha richiesto l’emissione di decreto di giudizio immediato nei confronti del sig. L. S., in relazione al reato di cui all’art. 612- bis c.p.;
- per i fatti contestati, il suddetto L. S. è stato condannato dal Tribunale di Bari, giusta dispositivo n. Omissis, con motivazione riservata con termine di giorni novanta.
La fase predibattimentale
Per il deferito sig. L. S., si è costituito l’avv. Flavia Tortorella.
Ha, anzitutto, eccepito il difetto assoluto di giurisdizione di questo Tribunale.
In particolare, secondo la difesa del tesserato, i fatti contestati non rientrerebbero nello spettro di cognizione del Giudice Federale, non integrando alcuna delle fattispecie di cui al CGS e/o al Codice di Comportamento Sportivo CONI e comunque non risultando riferibili all’attività sportiva.
La parte ha, quindi, fatto valere l’asserita violazione, da parte della Procura, del principio di autonomia e, comunque, l’insussistenza del contestato illecito.
Non risulterebbe ex actis alcuna sentenza di condanna idonea a comprovare quanto affermato nell’atto di deferimento; anzi, l’avvenuta remissione di querela della parte offesa svuoterebbe il fatto del suo, ipotetico, disvalore.
L. S. sarebbe libero, nella propria sfera privata, di porre in essere qualsivoglia condotta, purché non violativa degli altrui diritti; l’azione proposta dalla Procura Generale dello Sport risulterebbe priva di ogni fondamento probatorio.
Il deferito ha concluso chiedendo: in via preliminare, l’accertamento dell’assoluta carenza di giurisdizione sportiva in ordine ai fatti contestati e/o la carenza di una norma incriminatrice astratta e, per l’effetto, la declaratoria del difetto di giurisdizione del Giudice sportivo; nel merito, l’accertamento dell’infondatezza delle incolpazioni di cui al libello accusatorio e, per l’effetto, il proscioglimento del deferito dall’illecito contestato; in ogni caso, l’accertamento della mancanza di una condanna penale irrevocabile a carico del deferito e, per l’effetto, la sospensione dei termini del procedimento disciplinare sino al definizione del processo penale con sentenza irrevocabile.
La riunione del 1° ottobre 2024
Il giudizio è stato chiamato alla riunione del giorno 1° ottobre 2024.
Sono comparsi: per la Procura Generale dello Sport, il Vice Procuratore Generale dello Sport applicato, avv. Guido Cipriani; per il deferito, l’avv. Flavia Tortorella.
Preliminarmente, la Procura Generale dello Sport ha formulato istanza di rinvio volta all’acquisizione della motivazione della pronuncia n. Omissis.
L’avv. Tortorella si è, sul punto, rimessa alle valutazioni di questo Tribunale.
Il Tribunale si è ritirato in camera di consiglio.
Ripresa l’udienza, il Presidente ha comunicato alle parti che il Tribunale si è riservato di decidere sull’istanza della Procura all’esito della discussione del procedimento.
La Procura Generale si è riportata all’atto di deferimento, contestando le eccezioni ex adverso formulate e chiedendo irrogarsi la sanzione di anni due di squalifica nei confronti del deferito.
L’avv. Tortorella si è riportata alla propria memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
La decisione
Dato l’ordine di esame delle questioni, disegnato dall’art. 276, comma 2, c.p.c. (applicabile al presente giudizio in ragione dell’art. 3, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, che, richiamando le “disposizioni del Codice CONI”, rinvia anche all’art. 2, comma 6, di quest’ultimo, a propria volta espressivo del c.d. rinvio esterno “ai principi e alle norme generali del processo civile”), deve pregiudizialmente, anche rispetto all’istanza istruttoria, delibarsi l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dal deferito in memoria e reiterata in seno alla riunione del 1 ottobre 2024. L’eccezione è fondata.
Il suo vaglio postula il richiamo dell’articolata dialettica che pone in relazione l’ordinamento sportivo con quello statale.
I termini di tale complesso relazionarsi sono delineati dal decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito dalla l. 17 ottobre 2003, n. 280, da leggersi ai lumi delle note sentenze C. Cost., 11 febbraio 2011, n. 49 e C. Cost., 25 giugno 2019, n. 160.
L’art. 1 del decreto-legge riecheggia il dettato dell’art. 2 della Costituzione: “La Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale”.
Come pure insegna la normativa primaria, il principio autonomista, che si giustifica in ragione della natura settoriale degli interessi rilevanti per l’ordinamento domestico, deve dialogare con i principi che informano l’ordinamento statale, in cui quello sportivo si inquadra.
Salvo snaturare l’ordinamento statale o privare di senso la stessa autonomia di quello settoriale, le fattispecie regolate dall’ordinamento sportivo non possono non essere espressione dei peculiari interessi che ne giustificano l’esistenza.
In quanto assetto particolare, per sua natura postulante l’ordinamento generale in cui si colloca, l’ordinamento sportivo non può del tutto sovrapporsi a quello statale; in tanto si giustifica il positivo intervento del legislatore federale in quanto lo stesso sia teso a regolare fattispecie rilevanti per l’ordinamento di settore.
Tale rilevanza presuppone un nesso di ragionevole radicamento della fattispecie negli interessi settoriali; radicamento che deve trovare espressione in una norma endofederale (a propria volta compatibile con i principi e le norme esofederali di riferimento). Per quanto di interesse nel caso di specie, il diametro della rilevanza discende dal combinato disposto degli artt. 1 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC.
L’art. 1, nel disegnare l’ambito di applicazione oggettivo del Codice, testualmente prevede che “Il presente Codice di giustizia sportiva […] disciplina le fattispecie dei comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e regola l’ordinamento processuale sportivo nonché lo svolgimento dei procedimenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)”.
Nella stessa ottica, l’art. 4, la cui violazione è stata contestata nel deferimento per cui è causa, prevede sì l’ampia e generale clausola dei “principi della lealtà, della correttezza e della probità”, ma lo fa con specifico e testuale riferimento a “ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”.
I disposti, che legano la rilevanza a quanto sia comunque riferibile all’attività sportiva, appaiono in linea con le norme esofederali di riferimento.
Emblematico è il dettato del Codice di Comportamento Sportivo CONI che, nel disciplinare il principio di lealtà, lo lega indissolubilmente all’ambito sportivo (“I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva”). Come si evince dal sistema, considerato nel suo complesso, l’ordinamento sportivo cede il passo a quello statale allorché la vicenda controversa non sia, per il primo, ragionevolmente rilevante; la rilevanza risolvendosi nell’esistenza di una liaison con il sistema domestico, che deve essere riflessa in una norma ad hoc compatibile con il quadro esofederale di riferimento.
In senso analogo si è espressa la giurisprudenza con riferimento a controversie similari.
Emblematica appare la decisione n. 66 del 2020, con la quale il Collegio di Garanzia del CONI, proprio in relazione a contestazioni afferenti al dovere di lealtà sportiva, dopo aver premesso che “[…] il bonus vir sportivo rispetta e onora gli impegni assunti e osserva la regolamentazione di riferimento; ma detti impegni e regolamentazione devono comunque attenere all’ambito dell’attività sportiva” (Collegio di Garanzia, 10 novembre 2020, n. 66, § 2.5.2, pag. 12), ha coerentemente riconosciuto la necessità che il fatto oggetto dell’addebito disciplinare sia sempre riferito a tale contesto “prettamente sportivo” (Collegio di Garanzia, n. 66/2020, cit., § 2.6, pag. 12).
Dal chiaro tenore della giurisprudenza del Collegio di Garanzia non si sono discostate le decisioni del Tribunale Federale (Tribunale Federale Nazione, Sezione Disciplinare, C.U. n. 76/TFNSD/2022-2023, del 27 marzo 2023) e della Corte Federale di Appello (Corte Federale di Appello, C.U. n. 98/CFA/2022-2023, del giorno 8 maggio 2023), che, nel custodire l’autonomia dell’ordinamento sportivo, non hanno disconosciuto il fisiologico limite che a tale autonomia si ricollega: la riferibilità al contesto domestico – per come veicolata da specifiche norme federali – del contegno oggetto dell’addebito.
I fatti oggi contestati trovano descrizione nel fascicolo, da cui risultano condotte di minacce, molestie e insulti, poste in essere nella parte finale di una relazione e dopo la sua cessazione.
Emerge, dunque, la commissione dei fatti in un contesto spiccatamente privato, come è quello delle relazioni affettive, ai danni di un soggetto terzo rispetto al plesso sportivo e al di fuori di manifestazioni o eventi sportivi di sorta.
Ferma la gravità delle condotte, per come prospettate nell’atto di deferimento, l’irrogazione di sanzioni che a tale gravità si correlino presuppone pur sempre la riferibilità o riconducibilità dei singoli contegni a un’attività propriamente sportiva; cosa che non sussiste nel caso che ne occupa, invero sussumibile nell’alveo della sfera privata dell’odierno deferito.
Difetta quel nesso con l’ordinamento domestico, riflesso in una norma ad hoc, che radica la giurisdizione di questo Tribunale, per rivestire i fatti controversi rilevanza per il solo ordinamento statale.
A sussistere è, piuttosto, una norma che, dando rilevanza a condotte oggettivamente diverse da quella odierna, implicitamente nega che il contegno controverso possa essere stimato, per l’ordinamento sportivo, rilevante.
Il riferimento è al recentissimo art. 28- bis del Codice di Giustizia Sportiva FIGC (Comunicato Ufficiale n. 69/A), che ha dato specifica attuazione, nell’ordito domestico, al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, il cui art. 16, per quanto di interesse, prevede che “Le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le Associazioni benemerite, sentito il parere del CONI, devono redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Le linee guida vengono elaborate con validità quadriennale sulla base delle caratteristiche delle diverse Associazioni e delle Società sportive e delle persone tesserate. 2. Le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche devono predisporre e adottare entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida di cui al comma 1, modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi. In caso di affiliazione a più Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva e Associazioni benemerite, esse possono applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione dandone comunicazione all’altro o agli altri […] 5. I regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite devono prevedere sanzioni disciplinari a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di cui al capo II del titolo I, libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600- bis, 600- ter, 600- quater, 600- quater.1, 600- quinquies, 604- bis, 604- ter, 609- bis, 609- ter, 609- quater, 609quinquies, 609- octies, 609- undecies del codice penale”.
Come questo Tribunale ha già avuto modo di statuire (Tribunale Federale Nazione, Sezione Disciplinare, C.U. n. 7/TFNSD/20232024, giorno 11 agosto 2023), il disposto statale, capace di conformare l’attività sportiva ai principi del fair play e di allineare l’ordinamento sportivo a quei canoni di prevenzione che sottendono lo schema di ‘compliance 231’ (decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231), il risk assessment connotante il settore del trattamento dei dati personali e – non da ultimo – la novella sugli adeguati assetti di cui all’art. 2086, comma 2, del codice civile (su cui la Relazione 15 settembre 2022, n. 87 della Suprema Corte di Cassazione), ha carattere programmatico, presupponendo l’attuazione puntuale degli organi federali.
Il disposto federale, secondo cui, per quanto di interesse, “I tesserati che sono stati condannati con sentenza definitiva per i delitti contro la personalità individuale, di cui agli articoli 600- bis, 600- ter, 600- quater, 600- quater.1, 600- quinquies, 604 -bis, 604 -ter, 609 -bis, 609 -ter, 609 -quater, 609- quinquies, 609- octies, 609- undecies del codice penale, sono puniti con l’inibizione o la squalifica non inferiore a tre anni o, nei casi più gravi, con la sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, nonché, per il settore professionistico, con l’ammenda non inferiore ad euro 20.000,00”, rende il canone immediamente precettivo; in coerenza con il disposto statale, la norma federale:
- priva di valenza tutte le condotte non suggellate da sentenze di condanna divenute res judicata;
- attribuisce rilevanza ai soli fatti di reato tassativamente enumerati, tra cui non rientra il caso della reiterazione di minacce o molestie, protratte per un dato lasso di tempo in modo seriale e comportanti gli eventi alternativi del perdurante e grave stato di ansia o paura, del fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto e della alterazione delle abitudini di vita (art. 612- bis c.p., rubricato “atti persecutori”).
Il tenore della disposizione conferma il difetto di norme immediatamente precettive che, all’esito di una valutazione – rimessa al legislatore federale – di ragionevole rilevanza dei contegni, comminino sanzioni in relazione a condotte come quelle in contestazione.
Deve essere, in definitiva, dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Giudice, fermo rimanendo che il deferimento non sarebbe, nel merito, accoglibile, proprio in ragione del chiaro tenore dell’intervenuta norma federale, che non attribuisce rilevanza, ai fini dell’ordinamento domestico, alla condotta per cui è controversia. È assorbita ogni altra questione nel rito e nel merito.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara il proprio difetto di giurisdizione.
Così deciso nella Camera di consiglio del 1° ottobre 2024.
Depositato in data 9 ottobre 2024.
I RELATORI IL PRESIDENTE
Carlo Sica Carlo Sica
Andrea Giordano
IL SEGRETARIO
Marco Lai