F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0075/TFN – SD del 15 Ottobre 2024 (motivazioni) – SSD A RL Aosta Calcio 511 – Reg. Prot. 70/TFN-SD

Decisione/0075/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0070/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici – Componente

Valeria Ciervo – Componente

Leopoldo Di Bonito - Componente (Relatore)

Angelo Venturini – Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 15 ottobre 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 8113 /701pf 23-24 GC/SA/ep del 1° ottobre 2024 nei confronti della società SSD A RL Aosta Calcio 511, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene all’esame del Tribunale l’atto di deferimento della Procura Federale n. 8113 /701pf 23-24 GC/SA/ep del 1° ottobre 2024 nei confronti della società SSD A RL Aosta Calcio 511, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Tiago Calli, allenatore, Diego Carlotto, dirigente accompagnatore, e Davide Vescio, Alessandro Carlotto, Marco Cotrone, Vincenzo Morabito, Simone Argirò, Jacopo Grosso, Andrea Rossero, Tommaso Grosso, calciatori.

L’accordo ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e la società SSD A RL Aosta Calcio 511 hanno formulato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, esaminata la proposta di accordo e uditi in udienza l’Avv. Debora Bandoni in rappresentanza della Procura Federale e il sig. Gianluca Fea in rappresentanza della società SSD ARL Aosta Calcio 511, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l’accordo;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica alla società SSD ARL Aosta Calcio 511 la sanzione di euro 889,00 (ottocentottantanove/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 15 ottobre 2024.

 

 IL RELATORE                                                     IL PRESIDENTE

Leopoldo Di Bonito                                                          Carlo Sica

 

Depositato in data 15 ottobre 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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