F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0076/TFN – SD del 17 Ottobre 2024 (motivazioni) – Pierino Charles, Stefano Giorgio Cremonese, Stefano De Lio, nonché nei confronti della società ASD Valdigne Montblanc Calcio – Reg. Prot. 26/TFN-SD
Decisione/0076/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0026/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Giuseppe Rotondo – Presidente
Salvatore Accolla – Componente
Serena Callipari – Componente
Gaia Golia - Componente (Relatore)
Maurizio Lascioli - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 9 ottobre 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 2407/851pf2324/GC/GR/ff del 30 luglio 2024 nei confronti dei sigg.ri Pierino Charles, Stefano Giorgio Cremonese, Stefano De Lio, nonché nei confronti della società ASD Valdigne Montblanc Calcio, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Procura Federale, con atto prot. 2407/851pf23-24/GC/GR/ff del 30 luglio 2024, depositato in pari data, ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:
- sig. Pierino Charles, allenatore, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Allenatore in seconda per la società ASD Valdigne Montblanc Calcio, per: - violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 2, delle NOIF e dagli artt. 37, commi 1 e 2 e 39, comma 1, lett. Ea) del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato Ufficiale n. 2 -2023-2024 del Settore Tecnico, per aver lo stesso, tesserato in qualità di allenatore in seconda della prima squadra della società dell’ASD Valdigne Montblanc Calcio, militante in 2° Categoria Valle d’Aosta, girone C, consentito che il sig. Stefano Giorgio Cremonese, tesserato in qualità di Dirigente per la società ASD Valdigne Montblanc Calcio, svolgesse la funzione di Allenatore di fatto della prima squadra della società ASD Valdigne Montblanc Calcio, militante in 2° Categoria Valle d’Aosta, girone C, sia durante le gare ufficiali e sia nel corso degli allenamenti settimanali nel periodo tra il mese di agosto 2023 ed il 17 marzo 2024, sebbene fosse sprovvisto della necessaria abilitazione di cui all’art. 39, comma 1 lett. Ea) del Regolamento Settore Tecnico;
- sig. Stefano Giorgio Cremonese, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di Dirigente per la società ASD Valdigne Montblanc Calcio, per: - violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1, delle NOIF e dall’art. 39, comma 1, lett. Ea) del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato Ufficiale n. 2 -2023-2024 del Settore Tecnico per aver svolto l’attività di allenatore di fatto sia durante le gare ufficiali, sia nel corso degli allenamenti settimanali della prima squadra dell’ASD Valdigne Montblanc Calcio, militante in 2° Categoria Valle d’Aosta, girone C, sebbene sprovvisto della necessaria abilitazione di cui all’art. 39 comma 1 lett. Ea) del Regolamento del Settore Tecnico, nel periodo tra il mese di agosto 2023 ed il 17 marzo 2024;
- sig. Stefano De Lio, all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della società ASD Valdigne Montblanc Calcio, per: a) violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 comma 1 delle NOIF, dall’art. 47 comma 1 del Regolamento della L.N.D. e dall’art. 39 comma 1 lett. Ea) del Regolamento Settore Tecnico, e dal Comunicato Ufficiale n. 2 -2023/2024 del Settore Tecnico per aver consentito e, comunque, per non aver impedito, dal mese di agosto 2023 al 17 marzo 2024, che la funzione di Allenatore di fatto della prima squadra dell’ASD Valdigne Montblanc Calcio, militante in 2° Categoria Valle d’Aosta, girone C, sia durante le gare ufficiali sia nel corso degli allenamenti settimanali fosse svolta dal sig. Stefano Giorgio Cremonese, sprovvisto della necessaria abilitazione di cui all’art. 39 comma 1 lett. Ea) del Regolamento del Settore Tecnico; b) violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 comma 1 delle N.O.I.F., dall’art. 47 comma 1 del Regolamento della L.N.D. e dall’art. 39 lett. Ea) del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato Ufficiale n. 2 -2023/2024 del Settore Tecnico per aver omesso di tesserare e di affidare la prima squadra dell’ASD Valdigne Montblanc Calcio, militante in 2° Categoria Valle d’Aosta, girone C, ad un “Allenatore Responsabile della Prima Squadra” nel corso dell’intera stagione sportiva 2023-2024;
- la società A.S.D. Valdigne Montblanc Calcio a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 1 e comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Pierino Charles, dal sig. Stefano Giorgio Cremonese e dal sig. Stefano De Lio, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.
La fase istruttoria
Il procedimento trae origine dall’esposto prot. N. 21277 del 23 febbraio 2024, inoltrato dal sig. Mirko Monetta, Presidente Provinciale dell’AIAC - Valle d’Aosta, corredato da materiale video e fotografico rappresentante il sig. Stefano Giorgio Cremonese, Dirigente della ASD Valdigne Montblanc Calcio, intento a fornire indicazioni tecniche alla prima squadra durante gli incontri ASD Valdigne Montblanc Calcio - ASD Grand Combin del 21 Ottobre 2023, Valdigne Montblanc Calcio – Saint Vincent Chatillon del 15 novembre 2023 e Saint Vincent Chatillon - Valdigne Montblanc Calcio del 17 marzo 2024, valevoli per il campionato di Seconda Categoria - Valle d’Aosta, Girone C. Si segnalava che il sig. Pierino Charles, tesserato in qualità di allenatore in seconda per la ASD Valdigne Montblanc Calcio e anch’egli presente in panchina, in realtà fungesse da prestanome in favore del sig. Stefano Giorgio Cremonese, tesserato per la società in qualità di Dirigente e non di Allenatore e non in possesso di alcun titolo abilitante alla conduzione tecnica della prima squadra. Il medesimo sig. Monetta produceva successivamente un articolo di stampa ove il sig. Cremonese veniva indicato quale “nuovo tecnico del Valdigne”.
In fase di indagini venivano auditi il segnalante Monetta Mirko, che confermava il contenuto dell’esposto, il sig. Grenier Dominique, quale Delegato provinciale AIAC Aosta, il quale aveva assistito alle gare del 15 novembre 2023 e del 17 marzo 2024 e confermava che il sig. Cremonese aveva svolto attività di allenatore per l’intera durata degli incontri dando disposizioni tecniche alla ASD Valdigne Montblanc Calcio. Veniva sentito, quindi, il sig. Cremonese, il quale confermava di essere tesserato come Dirigente della ASD Valdigne Montblanc Calcio (dimessosi verbalmente nel febbraio 2024), ma di coadiuvare l’allenatore per la parte tecnico-pratica sia negli allenamenti che nella partite di campionato della 2^ ctg, nelle 13 gare del girone di andata e nelle 5 del girone di ritorno (campionato 2023-2024), coadiuvando l’allenatore Pierino Charles, ammetteva di aver svolto il ruolo di allenatore nell’intera gara del 17 marzo 2024 in quanto il sig. Charles era squalificato. Anche il Presidente della ASD Valdigne Montblanc Calcio, sig. De Lio in sede di audizione confermava i fatti oggetto di segnalazione, così come lo stesso Pierino Charles, tesserato come Allenatore in Seconda Prima Squadra della ASD Valdigne Montblanc Calcio, il quale riferiva che il Cremonese gestiva la parte tecnica delle partite impartendo disposizioni di gioco alla squadra così come dirigeva gli allenamenti settimanali di cui aveva definito il programma.
Esperita l’attività di indagine, è seguita, pertanto, in data 6 giugno 2024 la notifica della Comunicazione di Chiusura Indagini ai sig.ri Charles, Cremonese e De Lio nonché alla società ASD Valdigne Montblanc Calcio.
In data 30 luglio 2024 la Procura Federale notificava il deferimento in oggetto ai sig.ri Charles, Cremonese e De Lio nonché alla società ASD Valdigne Montblanc Calcio.
La fase predibattimentale
Depositato il deferimento, il Presidente del Tribunale fissava l'udienza di discussione al 28 agosto 2024. In vista dell’udienza non sono state compiute attività difensive dai deferiti.
Il dibattimento
All’udienza del 28 agosto 2024 il Tribunale, rilevato che la raccomandata contenente l'avviso di convocazione era pervenuta al sig. Cremonese senza il rispetto del termine di comparizione di cui all’art. 85, comma 2 CGS, rinviava la trattazione del procedimento all'udienza del 9 ottobre 2024.
All’udienza del 9 ottobre 2024, svoltasi in videoconferenza, giusto il Decreto della Presidenza di questo Tribunale del 1° luglio 2024, risultava presente in collegamento da remoto l’Avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno per le parti deferite.
Il Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, dava la parola alla Procura Federale la quale, richiamato l’atto di deferimento, concludeva per il suo accoglimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per il sig. Pierino Charles, mesi 6 (sei) di squalifica;
- per il sig. Stefano Giorgio Cremonese, mesi 6 (sei) di inibizione;
- per il sig. Stefano De Lio, mesi 8 (otto) di inibizione;
- per la società ASD Valdigne Montblanc Calcio, euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda.
La decisione
L’istruttoria ha permesso di accertare documentalmente la violazione, da parte dei deferiti, dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 37, commi 1 e 2 e all’art. 39 comma 1, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all’art. 23 commi 1 e 2 delle NOIF nonché in relazione all’art. 47 comma 1 del Regolamento della LND per avere consentito al sig. Cremonese Stefano Giorgio - privo di abilitazione del Settore Tecnico – di svolgere nella stagione sportiva 2023-2024, l’attività di allenatore di fatto sia durante le gare ufficiali e sia nel corso degli allenamenti settimanali, in favore della medesima società ASD Valdigne Montblanc Calcio per la prima squadra militante nel campionato di 2° Categoria Valle d’Aosta, girone C, in luogo dell’allenatore abilitato della società sig. Charles Pierino.
In particolare, l’art. 23 delle NOIF, rubricato “I tecnici” ai commi 1 e 2 prevede che “ 1. Le società possono avvalersi soltanto dei tecnici iscritti negli albi, elenchi o ruoli del Settore Tecnico. 2. I tecnici sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel Regolamento del Settore Tecnico e di tutte le altre norme federali” mentre il sig. Cremonese, all’epoca dei fatti oggetto di contestazione – fatti pacificamente confermati dagli stessi deferiti in sede di audizione - non risultava iscritto in alcun albo, elenco o ruolo del Settore Tecnico Federale.
Per quanto concerne, nello specifico, la posizione dell’allenatore Charles, avvalsosi in maniera duratura e stabile delle prestazioni del Cremonese sia in gara che in allenamento, pur consapevole della mancanza del titolo abilitante allo svolgimento di tale attività, si configura la violazione dell’art. 37 commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, rubricato “Norme di comportamento” nella parte in cui prevede che “1. I Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali. 2. Essi devono essere esempio di disciplina e correttezza sportiva e devono, nei rapporti con i colleghi, ispirare la loro condotta al principio della deontologia professionale” e dell’art. 39 comma 1, lett. Ea) nella parte in cui prevede che “E) Campionati Dilettanti di I e II categoria Ea) la prima squadra deve obbligatoriamente essere affidata ad un Allenatore UEFA PRO, UEFA A, UEFA B, Licenza D o Dilettante”. Le menzionate disposizioni risultano, quindi, pacificamente violate dai soggetti deferiti in quanto i documenti acquisiti in fase istruttoria dalla Procura Federale, nonché le stesse dichiarazioni rese, ne comprovano l’inosservanza.
Nel caso in esame risulta, infatti, dalla esperita istruttoria versata in atti che il sig. Cremonese ha svolto in maniera stabile e continuativa attività come allenatore sebbene privo delle necessarie abilitazioni del Settore Tecnico, con il consenso dell’Allenatore tesserato Charles e dei dirigenti della società ASD Valdigne Montblanc Calcio, in tal modo violando l’ordinamento federale.
Incorre nella violazione dell’art. dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 2, delle NOIF, dagli artt. 37, commi 1 e 2 e 39, comma 1, lett. Ea) del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato Ufficiale n. 2 -2023/2024 del Settore Tecnico, il sig. Charles per essersi avvalso dell’attività del Cremonese sia nel corso delle gare ufficiali che degli allenamenti.
Incorre nella violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1, delle NOIF, dall’art. 39, comma 1, lett. Ea) del Regolamento del Settore Tecnico e dal Comunicato Ufficiale n. 2 -2023/2024 del Settore Tecnico, il sig. Cremonese per aver svolto attività di allenatore di fatto sebbene non iscritto nei ruoli del settore tecnico e non abilitato alla conduzione tecnica.
Incorre nella violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 23 comma 1 delle NOIF, dall’art. 47 comma 1 del Regolamento della L.N.D. e dall’art. 39 comma 1 lett. Ea) del Regolamento Settore Tecnico, e dal Comunicato Ufficiale n. 2 -2023/2024 del Settore Tecnico, il Presidente della società Stefano De Lio per aver consentito e, comunque, per non aver impedito, dal mese di agosto 2023 al 17 marzo 2024, che la funzione di Allenatore di fatto della prima squadra dell’ ASD Valdigne Montblanc Calcio, militante in 2° Categoria Valle d’Aosta, girone C, sia durante le gare ufficiali sia nel corso degli allenamenti settimanali, fosse svolta dal sig. Cremonese, in assenza delle prescritte abilitazioni federali.
Dei fatti ascritti al Presidente e legale rappresentante della società, al dirigente ed al tecnico, risponde a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex art. 6, co. 1 e 2, CGS anche la società di appartenenza e di riferimento.
Sotto il profilo sanzionatorio, valutate tutte le circostanze del caso, il Tribunale ritiene eque le sanzioni nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Pierino Charles, mesi 4 (quattro) di squalifica;
- per il sig. Stefano Giorgio Cremonese, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- per il sig. Stefano De Lio, mesi 5 (cinque) di inibizione;
- per la società ASD Valdigne Montblanc Calcio, euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 9 ottobre 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Gaia Golia Giuseppe Rotondo
Depositato in data 17 ottobre 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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