F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0077/TFN – SD del 17 Ottobre 2024 (motivazioni) – Andrea Riccardi – Reg. Prot. 63/TFN-SD

Decisione/0077/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0063/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Giammaria Camici – Presidente

Gaetano Berretta – Componente

Paolo Clarizia - Componente

Andrea Fedeli – Componente

Francesca Paola Rinaldi - Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 10 ottobre 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 6873/1145pf2324/GC/PM/ep del 18 settembre 2024 nei confronti del sig. Andrea Riccardi, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto notificato in data 18 settembre 2024, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- il sig. Andrea RICCARDI, all’epoca dei fatti Presidente della Sezione A.I.A. di Novara, per rispondere della:

1) violazione dell'art. 42, comma 1, del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri per aver indotto il sig. Giuseppe Marino, arbitro della gara valevole per la Coppa U17 provinciale CUREGGIO – SAN GIACOMO del 25.11.2023, in cui quest’ultima squadra non si è presentata, ad annullare il referto relativo alla citata gara originariamente compilato nel quale si rappresentava la “mancanza squadra del San Giacomo” e a sostituirlo con altro referto non veritiero nel quale si dichiarava “ la gara è stata anticipata il giorno del 25-11-2023 ore 15,00, la gara non è iniziata impraticabilità del terreno di gioco”;

2) violazione dell'art. 42, comma 1, del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri per aver, in qualità di Presidente della Sezione A.I.A. di Novara, utilizzato una email contenente le dimissioni dell'AE Giuseppe Marino, da quest'ultimo disconosciuta sia in sede di audizione innanzi la Procura Federale, che mediante presentazione di denuncia-querela.

La fase istruttoria

L’indagine traeva origine dalla segnalazione effettuata dal Presidente del CRA Piemonte Valle d'Aosta, sig. Fabrizio Malacart, alla Procura Federale.

In particolare, in data 24 aprile 2024, il Presidente Malacart evidenziava alla Procura Federale di aver inviato, in data 21 dicembre 2023, alla Segreteria AIA e al Comitato Nazionale AIA, una segnalazione con la quale denunziava la condotta tenuta dal sig. Andrea Riccardi, Presidente della Sezione A.I.A. di Novara, nei confronti di un associato appartenente alla stessa sezione, sig. Giuseppe Marino.

Alla segnalazione il Presidente Malacart allegava l’esposto inviato alla Segreteria AIA e al Comitato Nazionale AIA nel dicembre 2023 con i relativi documenti allegati.

Con detto esposto, il Presidente Malacart rappresentava due episodi che avrebbero visto coinvolti il Presidente Andrea Riccardi e l’associato Giuseppe Marino. Il primo episodio riguardava la sostituzione di un referto di gara che sarebbe stata eseguita dall’arbitro Marino su richiesta del Presidente Riccardi. Il secondo episodio riguardava l’utilizzo, da parte del presidente Riccardi, di una mail contenente le dimissioni dell’arbitro Marino che lo stesso arbitro non avrebbe mai inoltrato.

Ricevuta la segnalazione, la Procura Federale provvedeva, in data 22 maggio 2024, ad iscrivere nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 1145pf23-24, avente ad oggetto: “Segnalazione del Presidente del CRA Piemonte Valle d'Aosta per accertamenti in ordine alla condotta assunta dal Presidente della Sezione AIA di Novara, sig. Andrea Riccardi, nei confronti dell'AE Giuseppe Marino”.

In sede istruttoria, la Procura acquisiva l’esposto del Presidente Malacart con i relativi allegati, la documentazione ricevuta dall’AIA, sezione di Novara, inerente le dimissioni dell’arbitro Giuseppe Marino, nonché la posizione di tesseramento di quest’ultimo.

Sempre in sede istruttoria, la Procura procedeva all’audizione del Presidente Fabrizio Malacart, nonché del sig. Michele Verdicchio, Delegato Provinciale Novara LND.

Procedeva, altresì, all’audizione del Presidente Andrea Riccardi e dell’arbitro Giuseppe Marino.

Nel corso della propria audizione, il Presidente Riccardi, assistito dal legale di fiducia, Avv. Alessio Cerniglia, dopo aver avuto lettura dell’esposto presentato dal Presidente Malacart, si avvaleva della facoltà di non rispondere in merito alla contestazione relativa alla sostituzione del referto di gara, riservandosi di produrre una memoria e, con riferimento alla contestazione relativa all’utilizzo della mail contenente le dimissioni dell’arbitro Marino, riferiva che nel fascicolo vi era una lettera di dimissioni, regolarmente protocollata, proveniente dal Marino.

L’arbitro Giuseppe Marino veniva ascoltato tre volte. La prima volta, quale persona informata dei fatti, dichiarava di non aver mai rassegnato le proprie dimissioni da arbitro effettivo, nonostante il Presidente Riccardi le avesse richieste prima telefonicamente e poi tramite whatsapp. Dichiarava, inoltre, con riferimento all’episodio relativo alla sostituzione del referto della gara Curreggio-San Giacomo del 25 novembre 2023: “Ho accettato di dirigere la gara nonostante avessi ricevuto la chiamata in tempi strettissimi ovvero alle ore 14.47 del medesimo giorno e adoperandomi per arrivare in tempo al campo di calcio. La partita era programmata per le ore 15.00. Da casa ad arrivare al campo del Curreggio sono 40 Km circa quindi era impossibile iniziare la gara in orario. Sono arrivato al campo all’incirca alle ore 15.30 quindi nei tempi tecnici previsti. Sul posto interfacciandomi con i dirigenti della squadra di casa gli stessi mi informavano che la squadra ospite non si era presentata per cui come da regolamento ho aspettato fino alle ore 15.45, constatato che la squadra del San Giacomo non è arrivata, ho ritirato la distinta del Curreggio e ho informato i dirigenti della squadra di casa che essendo trascorso l’arco temporale di 45 minuti per me la gara non si sarebbe svolta. Di questi fatti ho redatto referto e trasmesso come da prassi alla mail <novara.referti@gmail.com>. In data 27 novembre 2023, alle ore 10.04, tramite whatsapp, mi ha scritto il Presidente Riccardi di modificare il referto con la dicitura “metti campo impraticabile” a questa sua richiesta chiedevo se fosse possibile modificare il referto già inviato e il Riccardi mi ribadiva testualmente: “si scrivendo annulla e sostituisce il precedente”. A tal punto ho proceduto secondo le sue indicazioni. Sempre in data 27 dicembre ho chiamato telefonicamente il mio conoscente Presidente della delegazione di Novara sig. Verdicchio Michele per chiedergli se era fattibile modificare il mio referto e questi mi ha risposto si in quanto il suo ufficio aveva commesso un errore e non aveva comunicato alla società San Giacomo che era stata anticipata la gara al giorno 25 novembre e non al 26 novembre 2024 come da calendario. Credo che da questo disguido sono corsi ai ripari per permettere di ripetere la gara come poi è avvenuto il 3 dicembre 2023. Presumo che hanno agito così per non fare brutta figura salvando capra e cavoli.”

A supporto delle proprie dichiarazioni, il Marino depositava: "1 Mail inviata al Presidente Riccardi con cui chiedo perché non posso accedere al sistema Sinfonia 4you; 2 Designazione gara Curreggio-San Giacomo; 3 Primo referto gara del 25 novembre 2023; 4 Secondo referto modificato del 25 novembre 2023; 5 C.U. 15 Novara che rinvia la partita del Curreggio-San Giacomo; 6 C.U. 18 Novara relativo al recupero gara in data 3/12/ 2023 Curreggio-San Giacomo; 7 Screenshot di whatsapp concernenti conversazioni tra il Riccardi e il sottoscritto".

Poiché dalle dichiarazioni rilasciate dall’arbitro Marino emergevano presumibili elementi di responsabilità a suo carico, la Procura procedeva a sentirlo nuovamente in data 21 giugno 2024, quale persona sottoposta ad indagini.

Nell’occasione il Marino confermava le dichiarazioni rese nel precedente esame.

L’arbitro Marino veniva convocato dalla Procura anche il giorno 11 luglio 2024.

Tale ulteriore convocazione era resa necessaria dalla circostanza che, su esplicita richiesta della Procura, nelle more, la Sezione AIA di Novara aveva inoltrato alla Procura una mail avente come mittente Giuseppe Marino <beppe.stefy77@gmail.com> e indirizzata a <novara@aia-figc.it>, datata 15 dicembre 2023, ore 16.39, riportante il seguente testo: “Buonasera Presidente, sono Giuseppe Marino, a seguito della spiacevole situazione che sono andato a creare rassegno le mie dimissioni dal ruolo di Arbitro, non sono stato in grado di gestire con professionalità il ruolo assegnato. Grazie per la comprensione. Giuseppe Marino”, nonché copia della ricevuta di avvenuto inserimento delle dimissioni del Marino nel sistema “AIA Sinfonia4you”.

In sede di audizione detta mail veniva mostrata al Marino, il quale riconosceva come proprio l’indirizzo mail <beppe.stefy77@gmail.com>, ma negava di aver inoltrato la suddetta mail.

In particolare, il Marino affermava: “Come detto l’indirizzo mail è mio, ma non ho mai spedito dalla casella di posta elettronica questa mail. Ritengo che la mail è stata artefatta al fine di far credere che fosse mia, presumo che possa trattarsi di un falso. Ritengo a questo punto di dovermi tutelare, mi riservo quindi di fare denuncia presso un Comando dei Carabinieri.”

In data 6 agosto 2024, la Procura notificava al Presidente Riccardi e all’Arbitro Marino l’avviso di conclusione delle indagini. Il sig. Giuseppe Marino concludeva con la Procura Federale un accordo ex art. 126 CGS con il quale gli veniva irrogata la sanzione di 5 mesi di sospensione.

Il Presidente Riccardi chiedeva, invece, di essere nuovamente ascoltato, cosa che avveniva in data 9 settembre 2024.

Nell’occasione, il Presidente Riccardi, assistito dal legale Avv. Alessio Cerniglia, depositava memoria difensiva con allegati: 1) il tabulato delle designazioni arbitrali, dal quale si sarebbe evinto che la gara Curreggio-San Giacomo era in programma domenica 26.11.2023 alle ore 15.00, e non sabato 25.11.2023 come dichiarato dal sig. Verdicchio Michele; 2) la lettera con cui il Presidente Malacart inoltrava al Riccardi, in data 13 dicembre 2023, una mail, a firma dell’A.c.d. della Castellettese, con la quale quest’ultimo si lamentava della condotta tenuta dall’arbitro Giuseppe Marino durante la gara del 10.12.2023 tra la Castellettese e il San Maurizio.

In data 18 settembre 2024, la Procura Federale notificava al Presidente Andrea Riccardi l’atto di deferimento.

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, fissava per la discussione del procedimento l’udienza del 10 ottobre 2024.

La fase predibattimentale

In data 9 ottobre 2024, alle ore 17.09, il Presidente Riccardi, tramite il proprio legale, Avv. Alessio Cerniglia, inoltrava alla segreteria del Tribunale una pec con la quale chiedeva un rinvio dell’udienza fissata per il giorno 10 ottobre ad una data successiva al 23 ottobre 2024.

In particolare, alla pec era allegata una istanza, a firma dell’Avv. Cerniglia, con oggetto “ Richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell’incolpato e del difensore in relazione (63/TFN-SD) deferimento proposto dal Procuratore Federale N. 6873/1145PF23-24/GC/PM/EP del 16 settembre 2024, depositato il 18 settembre 2024, nei confronti del sig. Andrea Riccardi”, nella quale l’avvocato dava atto di non poter partecipare all’udienza per concomitanti motivi professionali e dava, altresì, atto dell’impossibilità anche del Presidente Riccardi di partecipare all’udienza del 10 ottobre, in quanto “si troverà per motivi personali

in viaggio per New York e come ben noto non vi è possibilità di utilizzo di alcun dispositivo di connessione internet sugli aerei”.

Poiché il rientro dagli Stati Uniti era previsto per il giorno 23 ottobre, chiedeva un rinvio ad un’udienza successiva a tale data. Alla pec era allegata, altresì, una mail inviata all’Avv. Cerniglia dal Riccardi in data 1 ottobre 2024, con la quale quest’ultimo, nell’inoltrare una mail dallo stesso ricevuta in data 28 agosto 2024 da un’agenzia di viaggi con oggetto “[BULK] Prenotazione del viaggio a CHICAGO OHARE, IL il 10 ottobre per ANDREA RICCARDI”, e nella quale era riportato l’itinerario di viaggio con le relative date, scriveva: “Ale ciao, qui trovi i riferimenti dei voli, purtroppo dal 10/10 al 23/10 non sarò in Italia. Grazie. Andrea ”.

Il dibattimento

All’udienza del 10 ottobre 2024, svoltasi in videoconferenza, compariva l’Avv. Alessandro D’Oria, in rappresentanza della Procura Federale, e l’Avv. Alessio Cerniglia per il deferito.

Preliminarmente, l’Avv. Cerniglia rappresentava di aver depositato via pec una istanza di rinvio dell’udienza, alla quale si riportava, per legittimo impedimento sia del medesimo difensore (per un concomitante impegno professionale) sia del deferito (in viaggio all’estero), alla quale era allegata una mail del Riccardi riportante l’indicazione dei biglietti, della data e dell’orario di viaggio. Sul punto, la Procura rilevava che l’istanza era stata trasmessa solo la sera prima dell’udienza e comunque non era stata ritualmente depositata sul portale del Processo Sportivo Telematico. Aggiungeva, peraltro, che, da controlli effettuati sul biglietto aereo tramite il numero della prenotazione ed il numero del biglietto, nonché collegandosi al link denominato “itinerario” contenuto nel file allegato alla PEC del difensore, il volo di andata del sig. Riccardi sarebbe risultato in partenza alla data del 12 ottobre 2024, e non del 10 ottobre.

La Procura si rimetteva comunque al Collegio per ogni valutazione.

L’Avv. Cerniglia chiedeva al Collegio di poter verificare, sul momento, quanto rappresentato dalla Procura, cercando la comunicazione inviata e i relativi allegati sul proprio telefono cellulare. Non riuscendo a reperire la suddetta PEC dal telefono, concludeva confermando che, come si evinceva dai biglietti inoltrati, il volo di andata del sig. Riccardi era previsto per il 10 ottobre 2024, e che, quindi, essendo al momento in volo il proprio assistito non poteva partecipare all’udienza.

Il Collegio si ritirava, quindi, in Camera di consiglio.

All’esito della Camera di Consiglio il Tribunale rigettava l’istanza di differimento e disponeva procedersi oltre.

La Procura, nel riportarsi al deferimento, chiedeva irrogarsi la sanzione di anni due di sospensione.

L’Avv. Cerniglia, con riferimento alla richiesta di rinvio inoltrata via pec, evidenziava che la stessa era stata formulata conformemente alle norme del diritto processuale penale, e che non risultavano norme federali che prevedessero un obbligo specifico di deposito di simili istanze sul portale del Processo Sportivo Telematico, non ritenendo peraltro l’istanza di rinvio un atto strettamente processuale.

Nel merito, si riportava ai contenuti della memoria difensiva depositata in sede di audizione, e concludeva per il proscioglimento del deferito su entrambi i capi di incolpazione.

La decisione

1. Preliminarmente, il Tribunale ha respinto l’istanza di rinvio dell’udienza formulata dal difensore del sig. Riccardi a mezzo pec. Come noto, la FIGC, con atto del 29 gennaio 2021, ha deliberato le Regole tecnico-operative del Processo Sportivo Telematico, in forza delle quali gli atti introduttivi del procedimento, le memorie autorizzate, i motivi aggiunti e qualsiasi altro atto del processo devono essere redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale, ove vi è l’assistenza del difensore, e depositati nel relativo fascicolo telematico (CFA, Decisione 86/CFA-2023-2024), il quale, come riporta l’art. 1 delle suddette Regole, ha l’obiettivo di raccogliere e condividere informazioni e documenti nell’ambito dei procedimenti dinnanzi agli organi di Giustizia sportiva della Federazione, al fine di consentire la consultazione della documentazione dematerializzata e la gestione del processo sportivo mediante l’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

E’ evidente, dunque, che l’inoltro dell’istanza di rinvio dell’udienza a mezzo pec e, dunque, senza il rispetto delle regole operative del processo sportivo, rende l’istanza inammissibile e/o irricevibile.


A prescindere da ciò, l’istanza di rinvio, anche ove fosse ritenuta ammissibile perché formulata in udienza, è comunque da rigettare per un ulteriore ed assorbente motivo.

E’ pacifico che per poter richiedere e ottenere il rinvio di una udienza già calendarizzata le parti, o i loro difensori, devono dimostrare la sussistenza di un legittimo impedimento a partecipare all’udienza di cui si chiede il rinvio, ovvero che sussista una impossibilità di partecipazione dovuta a forza maggiore o caso fortuito.

Nel caso di specie, il legittimo impedimento invocato dal Riccardi deriverebbe dalla circostanza che, nella data fissata per la trattazione del procedimento (10 ottobre 2024), lo stesso si sarebbe trovato in viaggio per New York.

A tal proposito, come innanzi detto, il Riccardi ha depositato, con la pec inviata alla Segreteria del Tribunale dal suo difensore il 9 ottobre, una mail con la quale, in data 1 ottobre, comunicava all’Avv. Cerniglia la sua impossibilità a partecipare all’udienza del 10 ottobre in quanto da tale data, e sino al 23 ottobre, non sarebbe stato in Italia.

Nell’inviare tale mail all’Avv. Cerniglia, il Riccardi “inoltrava” (ciò si evince dalla sigla FW apposta sulla mail) una precedente mail che, a suo dire, sarebbe stata dallo stesso ricevuta da un’agenzia di viaggi il 28 agosto, con oggetto “[BULK] Prenotazione del

viaggio a CHICAGO OHARE, IL 10 ottobre per ANDREA RICCARDI”, e nella quale era riportato l’itinerario di viaggio con le relative date.

L’itinerario scritto sulla mail riportava i seguenti dati: Passeggero: Riccardi Andrea; Codice prenotazione: DNCYLB, Codice prenotazione vettore: GUGJST (AA); Numero volo: 199 American Airlines; Partenza: giovedì 10 ottobre da Milano Malpensa alle ore 11.10; Arrivo: JFK New York 14.10.

L’itinerario riportava anche i seguenti dati relativi al viaggio di ritorno: Numero volo: 3605 American Airlines; Partenza: martedì 22 ottobre da Yuma; Arrivo: Milano Malpensa, mercoledì 23 ottobre.

Senonché, come riferito in udienza dalla Procura, cliccando sulla voce “itinerario” presente sulla mail inoltrata dal Riccardi, compare la ricevuta dei biglietti elettronici relativi al suddetto viaggio, rilasciati proprio dall’agenzia di viaggio che avrebbe inviato la mail il 28 agosto.

Da tali biglietti, che riportano i medesimi codici di prenotazione, il medesimo itinerario e i medesimi orari scritti sulla mail inoltrata l’1 ottobre dal Riccardi all’Avv. Cerniglia e depositata in atti, si evince, tuttavia, che la data della partenza per New York non è il 10 ottobre 2024 ore 11.10, bensì il 12 ottobre 2024 ore 11.10, mentre la data di rientro in Italia non è il 23 ottobre bensì il 19 ottobre.

Detti biglietti recano come data di emissione il 28 agosto 2024.

A ciò si aggiunga che la Procura in udienza ha anche riferito di aver verificato sul sito della compagnia aerea tramite il numero della prenotazione ed il numero del biglietto che il viaggio aveva come data di inizio il 12 ottobre e come data di rientro il 19 ottobre. Tali circostanze, senza voler considerare che la condotta posta in essere dal sig. Riccardi potrebbe configurare, quantomeno sotto il profilo disciplinare, ulteriori ipotesi di illecito non oggetto, tuttavia, del presente giudizio, dimostrano l’insussistenza di un legittimo impedimento del sig. Andrea Riccardi a partecipare all’udienza del 10 ottobre 2024.

L’impedimento del difensore, dallo stesso prospettato ma non documentato, con la pec del 9.10.2024 è da considerarsi comunque superato dalla sua presenza in udienza mediante collegamento da remoto.

Di qui il rigetto dell’istanza.

2. Prima di passare a considerare il merito del deferimento, occorre ricordare che, nell’ambito del procedimento disciplinare sportivo, il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito, potendo, inoltre, essere fatti valere elementi specifici a fini probatori, assimilabili al criterio del “più probabile che non” (tra le tante, CFA, SS.UU., n. 2/2023-2024; CFA, n. 14/2023-2024; Sez. I, n. 24/2022-2023; Sez. IV, n. 18/2022-2023).

La prova di un fatto, inoltre, può anche essere “logica piuttosto che fattuale” (CFA, n. 87/2023-2024 CFA; SS.UU., n. 19/20202021; Corte di giustizia federale, n. 47/CGF del 19 settembre 2011).

E’ partendo da tali parametri che deve, dunque, essere valutato il complessivo quadro probatorio emergente dalle indagini svolte dalla Procura.

3. Al Riccardi è contestata la violazione dell’art. 42, comma 1, del Regolamento AIA con riferimento a due distinti episodi. Il primo episodio riguarda la sostituzione del referto relativo alla gara Curreggio-San Giacomo del 25.11.2023.

Secondo la Procura, difatti, il Riccardi avrebbe indotto l’Arbitro Giuseppe Marino a sostituire il primo referto, dallo stesso Marino redatto, che riportava la seguente dicitura: “Gara non iniziata per: mancanza squadra del San Giacomo”, con altro referto riportante la seguente dicitura: “la gara è stata anticipata il giorno del 25-11-2023 ore 15,00, la gara non è iniziata impraticabilità del terreno di gioco”.

Il Tribunale ritiene tale condotta pacificamente provata.

Agli atti di causa, difatti, vi sono le chat intercorse, tramite whatsapp, tra il Marino ed il Riccardi dalle quali si evince che quest’ultimo ha indotto l’arbitro Marino a sostituire il referto dallo stesso già inoltrato in data 26 novembre 2023 alla competente delegazione, con il quale dava atto della mancata presenza del San Giacomo.

Da queste chat, in particolare, emerge che il Marino riceve una comunicazione dal Riccardi il quale in un primo momento lo invita ad attend re prima di mandare il r pporto di gara dicen o: “Aspetta ti dico io cosa mettere”, poi gli scrive: “Metti campo impraticabile”.

A questo punto il Marino gli rappresenta di aver già inviato il referto il giorno prima. Il Marino, difatti, scrive: “ io l’ho già mandato ieri, lo posso modificare”, e la risposta del Riccardi è: “Si scrivendo annulla e sostituisce il precedente”.

Il Marino, quindi, predispone il nuovo referto che invia a mezzo whatsapp al Riccardi, chiedendogli: “ Va bene così? Ho messo che è stata anticipata. La mando?”. Il Riccardi dà il suo assenso e il Marino invia il nuovo referto.

La condotta del Riccardi trova, inoltre, conferma nelle dichiarazioni, anche autoaccusatorie, rilasciate alla Procura dallo stesso Arbitro Marino, il quale, pur consapevole di andare incontro, così come accaduto, ad un procedimento disciplinare, ha offerto una ricostruzione della dinamica dei fatti chiara, circostanziata e puntuale, pienamente coerente con le risultanze istruttorie.

Lo stesso Riccardi, ad esempio, riconosce che vi è stato un errore, da parte del Comitato, nel non aver comunicato alla società San Giacomo l’anticipo al 25 novembre della gara con il Curreggio, dimostrando in tal modo la plausibilità delle dichiarazioni del Marino, laddove, nel fornire una possibile motivazione in ordine alla modifica del referto, afferma: “Credo che da questo disguido sono corsi ai ripari per permettere di ripetere la gara come poi è avvenuto il 3 dicembre 2023. Presumo che hanno agito così per non fare brutta figura salvando capra e cavoli.”

3.1 Né possono valere, per confutare la tesi accusatoria, gli assunti difensivi del Riccardi.

Nella propria memoria, così come in udienza, il Riccardi ha affermato che non vi sarebbero prove in ordine al fatto che avesse ordinato di modificare il referto di gara, essendosi limitato a dare un consiglio al Marino, insinuando nel contempo che il suggerimento di modifica del referto provenisse dal delegato LND, sig. Michele Verdicchio, con il quale il Marino, per sua ammissione, si era sentito telefonicamente.

Il Riccardi aggiunge anche che “la probabile modifica del referto” sarebbe comunque ininfluente, dal momento che la partita comunque non si sarebbe potuta decidere con il risultato a tavolino, in quanto la mancata presenza del San Giacomo era dovuta ad un errore di comunicazione da parte del comitato.

Ebbene, anche laddove fosse dimostrato che il sig. Verdicchio avesse avallato la modifica del referto, ciò non dimostrerebbe l’estraneità del Riccardi, atteso che, come visto, è provato che la richiesta di modifica del referto e le indicazioni su come redigere il nuovo referto comunque provengono (anche) dallo stesso.

Del tutto irrilevante è, inoltre, il fatto che la partita tra il Curreggio e il San Giacomo si sarebbe in ogni caso rigiocata, in quanto tale circostanza non incide sulla sussistenza dell’illecito che persiste indipendentemente dal fatto che l’evento a cui lo stesso era preordinato si sarebbe comunque realizzato.

In definitiva, gli elementi probatori in atti conducono alla pacifica affermazione della responsabilità del sig. Andrea Riccardi in ordine ai fatti contestati con il primo capo di incolpazione.

4. Il secondo episodio contestato al sig. Riccardi riguarda l’utilizzo di una email contenente le dimissioni dell'Arbitro Giuseppe Marino, che in realtà lo stesso non avrebbe mai inoltrato.

Dagli atti di causa si evince pacificamente che, presumibilmente a causa di una segnalazione inoltrata dalla società Castellettese, la quale lamentava il comportamento inappropriato tenuto dal Marino che si era fatto portare un caffè con la sambuca tra il primo e il secondo tempo di una partita, il Presidente Riccardi auspicava le dimissioni del Marino.

Tale circostanza emerge chiaramente dagli screenshot dei messaggi whatsapp intercorsi tra il Marino e il Riccardi, con i quali il Riccardi sollecita le dimissioni e il Marino fa resistenza.

In particolare, la sequenza è la seguente: alle ore 9.46 del 15 dicembre 2023, il Marino scrive: “ Posso fare le ultime due partite prima di dare le dimissioni”, e il Riccardi risponde: “ok”. Dopo pochi minuti il Marino scrive: “Lunedì posso venire ultimo Rto?” e il Riccardi risponde: ”No. Domenica mi mandi la comunicazione a novara@aia-fig.it”. A questo punto il Marino scrive: “Se non mi dimetto che succede?” e il Riccardi risponde: “Che non arbitri più”.

Nelle more il Marino viene a conoscenza dell’annullamento della sua designazione in relazione a due gare che si sarebbero dovute tenere nei giorni successivi.

Sia alle ore 14.34 che alle ore 16.12 del medesimo giorno, il Riccardi scrive al Marino: “ Attendo mail”, evidentemente sollecitando la lettera di dimissioni, ma il Marino, dopo pochi minuti, precisamente alle 16.14, scrive: “Non adesso entro domenica.

Mi hai dato tempo sino a domenica e così farò”.

E’ in tale contesto, dunque, che deve essere collocata la mail, datata venerdì 15 dicembre ore 16.39, contenente le dimissioni del Marino. Rispetto alla quale il Marino, da una parte, sostiene essere un falso, non avendola mai inviata nonostante l’indirizzo di provenienza sia il suo, il Riccardi, dall’altra, sostiene che, provenendo la mail da un indirizzo di posta elettronica pacificamente riconducibile al Marino, non possa che averla inviata lui.

4.1 Ebbene, alla stregua dei principi innanzi evidenziati in tema di standard probatorio del processo sportivo, il Tribunale ritiene che sulla base degli elementi in atti e del criterio del “più probabile che non”, possa essere affermata la responsabilità del sig. Andrea Riccardi anche per il secondo capo di incolpazione.

Vi sono, difatti, plurimi elementi indiziari che consentono di ritenere, con ragionevole certezza, che l’arbitro Marino non abbia inviato la mail contenente le proprie dimissioni.

In primo luogo, vi sono le dichiarazioni dello stesso Marino, il quale innanzi alla Procura, in data 11 luglio 2024, una volta avuta visione della mail di dimissioni prodotta dal Riccardi su invito della Procura Federale, ha dichiarato: ”Si è il mio indirizzo di posta elettronica, ma non homai spedito d lla casella diposta lettronica questa mail. Ritengo che la mail è stata artefatta al fine di far credere che fosse mia. Presumo che possa trattarsi di un falso. Ritengo a questo punto di dovermi tutelare, mi riservo quindi di fare l’eventuale denuncia presso un comando dei Carabinieri”.

Vi è, inoltre, la denuncia del sig. Marino presentata ai Carabinieri il successivo 13 luglio, con la quale il Marino disconosce ancora una volta la mail e afferma: “Suppongo che ad inviare tale mail sia stato il Riccardi Andrea ma non ne ho ancora le prove al riguardo”.

E ancora. La mail reca come orario di spedizione le ore 16.39 del 15 dicembre. Agli atti vi è il documento, denominato “Esito dimissioni Giuseppe Marino”, che rappresenta la ricevuta rilasciata dal sistema Sinfonia4You, attestante il soggetto che ha inserito le dimissioni, l’esito, la data e l’ora dell’inserimento.

Da tale documento risulta che le dimissioni del Marino sono state inserite nel sistema da Andrea Riccardi, alle ore 16.42.04 del 15 dicembre 2024.

Ebbene, può apparire quantomeno inverosimile, che nel giro di soli tre minuti il Riccardi abbia potuto ricevere la mail ed inserirla nel sistema.

Egualmente inverosimile è la circostanza che il Marino abbia inviato le dimissioni il giorno 15 dicembre.

Come si è detto, il Marino, nel rispondere al messaggio del Riccardi di sollecitazione all’invio delle dimissioni, alle ore 16.14 del giorno 15 dicembre, scriveva: “Non adesso entro domenica. Mi hai dato tempo sino a domenica e così farò”.

Perché, dunque, il Marino, nonostante abbia fatto resistenza ad inviare le dimissioni, prendendo tempo, soli pochi minuti dopo avrebbe dovuto procedere all’inoltro delle stesse, utilizzando, per giunta, un tono assolutamente cordiale nei confronti del Riccardi, come si legge dal testo della mail?

Ulteriore elemento che dimostra che l’arbitro Marino non abbia rassegnato le dimissioni, è dato dalla circostanza che il Marino, il giorno successivo, 16 dicembre, ha inviato una mail al Presidente Riccardi chiedendo il motivo per il quale non riusciva ad entrare nel sistema Sinfonia4You, non ricevendo alcuna risposta.

Difatti, laddove il Marino avesse effettivamente rassegnato le dimissioni, da una parte, non vi sarebbe stato alcun plausibile motivo per porre una domanda di tal tipo, dall’altra, non vi sarebbe stato alcun plausibile motivo, se non l’essere in mala fede, per cui il Riccardi non avrebbe dovuto rispondere giustificando il mancato accesso con le rassegnate dimissioni.

In definitiva, gli elementi indiziari acquisiti nel corso del procedimento appaiono assistiti da una pregnante valenza dimostrativa, sì da consentire, sul piano della plausibilità giuridica e logica, di ritenere sussistente l’illecito disciplinare contestato al Presidente Andrea Riccardi.

5. Quanto al profilo sanzionatorio, il Tribunale, tenuto conto della natura e della gravità degli illeciti contestati, ritiene congrua la sanzione richiesta dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Andrea Riccardi la sanzione di anni 2 (due) di sospensione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 ottobre 2024.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Francesca Rinaldi                                                     Giammaria Camici

 

Depositato in data 17 ottobre 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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