F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0078/TFN – SD del 18 Ottobre 2024 (motivazioni) – Ricorso del sig. Antonino La Malfa – Reg. Prot. 25/TFN-SD

Decisione/0078/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0025/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Giuseppe Rotondo – Presidente

Salvatore Accolla – Componente

Serena Callipari – Componente

Gaia Golia – Componente

Maurizio Lascioli - Componente (Relatore)

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 9 ottobre 2024, sul ricorso proposto dal sig. Antonino La Malfa contro l'Associazione Italiana Arbitri e la Federazione Italiana Giuoco Calcio, nonché nei confronti degli osservatori arbitrali Casella Giacinto, Di Concetto Antonello, Zara Alessandro, Iacuzzo Alessandro, Lo Iacono Mauro, Mariano Gianluca, Russo Pia e Zampino Andrea per l’annullamento della delibera adottata dall’AIA nella riunione del Comitato Nazionale tenutasi in data 1° luglio 2024 e pubblicata nel C.U. n. 1 del 1° luglio 2024, la seguente

DECISIONE

Svolgimento del procedimento

- Con ricorso ex artt. 25, 27 e ss. del Codice di Giustizia Sportiva Coni ed ex art. 83 e ss del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, il dott. Antonino La Malfa, Osservatore Arbitrale (O.A.) della Sezione di Roma 1, inquadrato nella stagione sportiva 2023/2024 nell'organico degli O.A. a disposizione della CON Prof, ha impugnato la delibera adottata dal Comitato Nazionale AIA, pubblicata con C.U. n. 1- Stagione Sportiva 2024/2025 con la quale nell'ambito della "formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la stagione Sportiva 2024/2025", è stato disposto il suo avvicendamento dall'organico "per motivate valutazioni tecniche" ex art. 28, c. 3, R.O.T. nonché di tutti gli atti prodromici, presupposti, preliminari alla suddetta delibera, chiedendone l'annullamento e la sua conferma nel medesimo ruolo per la stagione Sportiva 2024/2025 con conseguente reintegra nell'organico degli O.A. inquadrati nella Con Prof.

Il ricorso veniva proposto nei confronti dell'AIA, della FIGC e degli O.A. al terzo anno di permanenza nell'organico della CON Prof, individuati come controinteressati, con riserva di integrazione successivamente alla concessione dell'accesso agli atti ed era depositato nella segreteria del TFN in data 29.7.2024, dopo essere stato notificato (agli O.A. tramite e-mail alle Sezioni di appartenenza non essendo a conoscenza delle residenze).

Nel ricorso si esponeva in fatto che:

a) con delibere di cui al C.U. n. 78 del 15.3.2024 e n. 81 del 28.3.2024 il Comitato Nazionale AIA, in conformità al disposto degli art. 11, c. 6, lett. a) e 25, c. 2, lett. f) del Regolamento AIA aveva indicato in quindici il numero degli O.A. da dismettere dalla CON Prof al termine della S.S. 2023/2024 e che tale indicazione era stata rispettata nella delibera impugnata risultando avvicendati cinque O.A. dei quali tre per dimissioni dall'Organo Tecnico ex art. 28, c. 2, lett. a) R.O.T., uno per mancato svolgimento dell'attività minima ex art. 28, c. 2, lett. b) ed uno per superamento del limite di permanenza nel ruolo ex art. 28, c. 2, lett. e) nonché dieci O.A. per motivate valutazioni tecniche ex art. 28, c. 3, R.O.T. e quindi sulla base della graduatoria di merito;

b) in data 29.6.2024, risultava che il ricorrente occupava la 98esima posizione in graduatoria con una media di punti 8,427 mentre nella comunicazione ex art. 6, c. 18, R.O.T. del 5.7.2024, pur con la stessa media ed in assenza di gare ufficiali, occupava la 99esima posizione;

c) in data 11.7.2024, aveva formulato all'AIA istanza di accesso agli atti relativi propedeutici alla predetta delibera, sollecitata il successivo 22 luglio, senza ottenere risposta, vedendosi così obbligato a depositare il ricorso con espressa riserva di proporre motivi aggiunti di impugnazione non appena a conoscenza degli atti.

Nello stesso ricorso il ricorrente, a sostegno delle domande, deduceva i seguenti motivi.

c.1) Violazione del principio di imparzialità ex art. 33 Statuto CONI ed ex art. 1, c. 2, Reg. AIA e delle norme regolamentari in materia di avvicendamento degli O.A. dagli Organi Tecnici Nazionali ai sensi dell'art. 28, c. 3, lett. c) R.O.T. sotto il profilo dell'asserito mancato rispetto dei criteri indicati dall'art. 28 R.O.T. avendo la CON Prof., nel determinare gli avvicendamenti, utilizzato criteri non previsti, creati ad personam ed in relazioni a circostanze non meritevoli di pregio ossia avrebbe dato preferenza a coloro che erano al terzo anno di permanenza nel ruolo e si sarebbe preliminarmente ed acriticamente imposta di non dismettere nessuno dei primi anni, prescindendo dalle valutazioni tecniche.

A riprova dell'impiego di tali criteri allegava un file audio relativo ad una conversazione telefonica che asserisce intercorsa con il responsabile della CON Prof., tale signor Riccardo Tozzi, della Sezione di Ostia Lido, registrata all'insaputa dello stesso, estrapolando alcune delle frasi pronunciate, definite confessorie, asserendo in senso rafforzativo che effettivamente nessun “terzo anno” sarebbe stato dismesso.

Aggiungeva, sia pur in via ipotetica in assenza di riscontro all'accesso agli atti, due ulteriori criticità, indicando nella prima i nominativi di cinque O.A. che avrebbero effettuato meno di otto gare ex art. 6, c. 23, R.O.T. senza essere dismessi e, nella seconda, la sua erronea indicazione di otto anni di anzianità in ruolo, quando invece rientrerebbe fra i quarti anni.

Enunciava, poi, l'esistenza di una prassi in forza della quale, in caso di cambio di voto tra quello assegnato dall'O.A. e quello invece ritenuto corretto dall'Organo Tecnico per l'A.E. e gli A.A. visionati, si sarebbe automaticamente assegnato all'O.A. la votazione di 8,30 con invio della confidenziale, indicando vari casi nei quali gli O.A. interessati, nonostante la rettifica delle loro valutazioni, avrebbero ricevuto dall'Organo Tecnico una valutazione superiore a 8,30.

Sottolineava, inoltre, delle asserite incoerenze nell'impiego degli O.A. a prescindere dalle fasce del loro inserimento ad inizio campionato.

c.2) Con il secondo motivo di censura, il ricorrente lamentava il mancato accesso agli atti, e la connessa violazione del diritto di difesa, necessario per verificare (i) l'andamento dei primi e dei terzi anni, (ii) da chi fossero occupati gli ultimi dieci posti in graduatoria, (iii) per accertare l'esistenza di congedi per gli O.A. che non avessero raggiunto il minimo di otto visionature, (iv) per approfondire le ragioni per le quali il numero degli O.A. in ruolo era quantificato in 117 nel C.U. n. 78 del 14.3.2024 e non in 112 come indicato nel programma Synfonia4you.

c.3) Con il terzo motivo, il ricorrente si doleva dell'asserita violazione dell'art. 32 Statuto FIGC e 33 Statuto CONI in relazione alla predeterminazione dei criteri di selezione di arbitri ed osservatori arbitrali che sarebbero violati dalle dichiarazioni del file audio attribuito al responsabile della CON Prof sotto il profilo della lealtà, della terzietà, dell'imparzialità e dell'indipendenza di giudizio da intendersi estesi anche all'attività sportiva fuori dal terreno di giuoco anche in tema di gestione delle graduatorie che di meritocrazia nonché in tema di privilegi rispetto a criteri non previsti dalla normativa di riferimento.

- Si costituiva nel presente procedimento l'AIA, con memoria difensiva depositata nel portale il 23.8.2024, producendo 21 allegati e istanza di prova orale su due capitoli e indicando a teste il signor Riccardo Tozzi, con la quale, dopo aver replicato ad ogni avversa deduzione ed eccezione, chiedeva il rigetto del ricorso nonché di tutte le domande formulate siccome improcedibili, stante il difetto di contraddittorio nei confronti dei litisconsorti e controinteressati quali l'O.A. Marco Parisi (primo degli O.A. in graduatoria non dismessi per motivate valutazioni tecniche, eccettuati i primi anni) e gli O.A. Massimiliano Russo, Giorgio Santi e Luca Innocenti (al primo anno di permanenza al ruolo posti in graduatoria in posizione inferiore al ricorrente), inammissibili e comunque infondate nel merito.

Il primo dibattimento

Alla prima riunione del 28.8.2024 risultavano presenti l'avv. Bolsi per il ricorrente, l'avv. Di Stasio per l'AIA e personalmente il dott. Antonino La Malfa.

L'avv. Bolsi riferiva che, dopo la presentazione del ricorso, il suo assistito aveva ricevuto dall'AIA la sola documentazione relativa allo stesso e facilmente reperibile sul portale Synfonia4you e null'altro di quanto oggetto dell'istanza di accesso, rendendo impossibile ogni comparazione, senza peraltro farne produzione. Alla luce della memoria difensiva dell'AIA e dei documenti allegati, richiamati taluni precedenti, chiedeva l'integrazione contraddittorio nei confronti dei controinteressati indicati dall'AIA che in precedenza non aveva potuto identificare.

L'avv. Di Stasio ribadiva che gli otto O.A. al terzo anno di permanenza nel ruolo CON Prof., individuati dal ricorrente come controinteressati, tali non erano e che invece tali erano da considerarsi certamente l'O.A. Marco Parisi, che si trovava al primo posto superiore al suo nella graduatoria di merito ed eventualmente i tre O.A. al primo anno posti in graduatoria in posizione inferiore a quella del ricorrente stesso, riferendone i nominativi, coincidenti con le risultanze della graduatoria di merito depositata dall'AIA.

L'ordinanza di integrazione del contraddittorio

In esito a tale udienza il Collegio, rilevata la ritualità del ricorso ed esaminata la questione preliminare sollevata dall'AIA relativa alla non completezza del contraddittorio, riteneva di aderire all'indirizzo di cui alla decisione n. 0041/CFA a Sezioni Unite del 25.9.2023 in forza del quale l'accertamento della mancata evocazione in giudizio dei controinteressati deve indurre il Presidente o il Collegio, in attuazione di quanto disposto dall'art. 93 CGS, a disporre la trasmissione del ricorso alle parti necessariamente interessate ma pretermesse ed emetteva, pertanto, ordinanza con la quale ordinava al ricorrente l'integrazione del contraddittorio in termine perentorio di 7 giorni nei confronti degli O.A. Marco Parisi, Massimiliano Russo, Giorgio Santi e Luca Innocenti, decorrenti dal deposito sul portale PST ad opera dell'AIA nei successivi tre giorni degli indirizzi relativi ai suddetti tesserati.

La fase predibattimentale

L'ordinanza trovava puntuale applicazione da parte sia dell'AIA, che indicava nei termini gli indirizzi dei teorici quattro controinteressati, che dello stesso ricorrente il quale provvedeva alla notifica del ricorso e dell'ordinanza agli stessi tramite plichi postali raccomandati (ed alle e-mail personali), regolarmente allegati alla nota di deposito del 9.9.2024.

Non risultava depositata memoria con motivi aggiunti, nonostante la riserva formulata nel ricorso introduttivo una volta conosciuti gli atti di cui alle istanze di accesso, come soddisfatto dalle allegazioni alla memoria di costituzione dell'AIA.

Il secondo dibattimento

All'udienza del 9 ottobre 2024, sono presenti il ricorrente personalmente, il suo difensore avv. Bolsi e, per l'AIA, l'avv. Di Stasio.

L'avv. Bolsi dichiara di avere integrato il contraddittorio; rileva che le affermazioni del responsabile della CON Prof., signor Riccardo Tozzi, nella telefonata di cui ha depositato legittimamente il file audio travolgerebbero le risultanze documentali prodotte dall'AIA; eccepisce che la graduatoria sarebbe stata redatta secondo criteri difformi da quelli regolamentari; sottolinea, infine, che il responsabile della CON Prof. sarebbe soggetto rilevante nell'ordinamento AIA poiché è colui che predispone la graduatoria e formula le proposte di inquadramento degli O.A. al Comitato Nazionale al termine della stagione sportiva.

L'avv. Di Stasio (i) dichiara che il ricorrente non contesta la graduatoria di merito né la valutazione tecnica in essa contenuta, né in genere la documentazione dallo stesso prodotta; (ii) eccepisce che la produzione del file audio sarebbe inammissibile ed illecita in assenza di un rapporto di lavoro subordinato. In subordine, (iii) afferma che quanto affermato dal signor Tozzi nel corso della telefonata di cortesia non avrebbe alcuna rilevanza confessoria; (iv) censura la condotta del ricorrente che lo avrebbe ricontattato al fine di registrare la telefonata, ponendogli domande per indurlo in un qualche tranello; (v) aggiunge, che l'unico soggetto competente a deliberare gli avvicendamenti dal ruolo è il Comitato Nazionale, sulla base della proposta dell'Organo Tecnico Nazionale che non è però vincolante, citando alcuni precedenti resi notori dalla stampa; (vi) precisa che l'O.A. non rientra tra gli ufficiali di gara; insiste in subordine per l'ammissione della prova testimoniale dedotta nella memoria con indicazione a teste del signor Tozzi e richiama le conclusioni già rese nella memoria di costituzione.

L'avv. Bolsi ribadisce l'ammissibilità della produzione del file audio come mezzo di prova e sottolinea che il Comitato Nazionale, all'atto della delibera, non poteva conoscere le affermazioni telefoniche del signor Tozzi e conclude come da ricorso.

Il signor Antonino La Malfa riferisce che la chiamata telefonica di cui al file audio è stata fatta dal signor Tozzi e da lui semplicemente registrata e non viceversa.

Nessuno dei controinteressati originari né di quelli evocati in giudizio iussu iudicis risultano costituiti; tantomeno essi risultano presenti all'odierna udienza.

Motivi della decisione

1. Il Collegio, ai fini della decisione, ritiene utile premettere un breve richiamo della normativa che regola gli inquadramenti annuali degli O.A. Ai sensi dell'art. 11, comma 6°, lett. a), Reg. AIA il Comitato Nazionale delibera in ordine "all'inquadramento annuale degli arbitri, degli assistenti dei video match official e degli osservatori a disposizione degli Organo tecnici nazionali e alle relative promozioni e dismissioni, su proposta dei responsabili degli Organi tecnici nazionali". La proposta, che non è mai definita vincolante e che anzi può essere disattesa dall'organo di governo (vedasi, ad esempio, quanto previsto dall'art. 14, comma 7°, ROT su deroghe ed integrazioni anche in assenza di proposta preventiva), viene riservata al responsabile dell'Organo tecnico nazionale sol perché lo stesso partecipa, senza diritto di voto, a tale organo di governo ai sensi del comma 8°.

1.1. L'art. 25, comma 2°, lett. f), Reg. AIA, nel disciplinare le funzioni degli Organi tecnici nazionali attribuisce, infatti, loro, nella collegialità, il compito di "redigere la graduatoria di merito di fine stagione da inviare al controllo del Comitato Nazionale per gli Organi tecnici periferici e da proporre al Comitato Nazionale per gli Organi tecnici nazionali, indicando il numero delle dismissioni richieste, delle nuove immissioni e degli associati da proporre per l'eventuale passaggio alla categoria superiore".

1.2. Con particolare riferimento agli avvicendamenti degli O.A. dagli Organi tecnici nazionali occorre far riferimento al disposto di cui all'art. 28 del Regolamento degli Organi tecnici dell'AIA (R.O.T.) in forza del quale la CON Prof. propone la dismissione degli O.A. inquadrati nel proprio organico per un numero pari a quello fissato dal Comitato Nazionale seguendo, in via prioritaria (comma 2) quattro criteri che attengono (i) alle dimissioni dell'associato dall'AIA o dall'Organo tecnico stesso intervenute nel corso della stagione, (ii) al mancato svolgimento per causa imputabile dell'attività minima prescritta dall'art. 6, comma 13°, R.O.T., (iii) all'adozione nel corso della stagione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 4°, R.O.T., (iv) al decorso del limite massimo di 15 stagioni sportive di appartenenza a detto Organo.

1.3. Il successivo comma 3, che trova applicazione qualora i suddetti criteri non consentano di raggiungere il numero degli O.A. da avvicendare, impone alla CON Prof. di proporre le dismissioni di O.A. inquadrati nel proprio organico "per motivata valutazione tecnica", individuando gli interessati tramite "scorrimento della graduatoria finale di merito dall'ultimo posto fino alla precedente posizione necessaria per raggiungere il numero di avvicendamenti fissato per ciascun Organo tecnico ai sensi dell'art. 14" (R.O.T.).

2. L'esame della documentazione versata in atti consente al Collegio di appurare i seguenti profili fattuali:

a) che, effettivamente, il Comitato Nazionale con C.U. n. 78 del 15.3.2024 ha pubblicato la delibera che ha determinato in quindici il numero degli O.A. da dismettere dal ruolo CON Prof. al termine della stagione sportiva 2023/2024;

b) che, con successiva delibera dell'1.7.2024, oggetto del C.U. n. 1, in rubrica "formazione dei ruoli arbitralinazionali perla stagione sportiva 2024/2025" con riferimento alla CON Prof, lo stesso Comitato ha disposto l'avvicendamento di tre O.A. ai sensi dell'art. 28, comma 2°, lett. a), R.O.T. (Ramaglia, classificato in 93esima posizione in graduatoria; Scevola, classificato in 110esima posizione e Zanieri non riportato in graduatoria per le precedenti dimissioni), di un O.A. per il mancato svolgimento dell'attività minima ai sensi dell'art. 28, comma 2°, lett. b) R.O.T. (Savelli, classificato in 109esima posizione) e di un O.A. per limite di permanenza nel ruolo ai sensi dell'art. 18. comma 2°, lett. e), R.O.T. (Festa, classificato in 71esima posizione) nonché di dieci O.A. per motivata valutazione tecnica ai sensi dell'art. 28, comma 3°, R.O.T., tra i quali il ricorrente.

2.1. Dai documenti versati dall'AIA, esaminati congiuntamente alla memoria difensiva della medesima, emerge,  altresì, che nella proposta formulata dalla CON Prof (e non dal suo responsabile) al C.N. per le dismissioni derivanti da valutazione tecnica, risultano individuati dieci O.A., dei quali l'ultimo ricopre la 105esima posizione in graduatoria, ha due anni di anzianità nel ruolo, ha riportato una media voto già ponderata di 8,418, ha svolto 19 visionature, delle quali tre congiunte con l'O.T. ed il primo dei dismessi ricopre la 89esima posizione in graduatoria, ha 2 anni di anzianità nel ruolo, ha riportato una media voto già ponderata di 8,438, ha svolto 19 visionature, delle quali tre congiunte con l'O.T.

3. Il ricorrente risulta in sesta posizione fra i dieci a partire dal primo degli avvicendati (99esimo) con otto anni di anzianità, media voto ponderata di 8,427, 19 visionature, delle quali tre congiunte con l'O.T.

4. Sempre dai dismessi ad opera del C.N. si rileva la presenza di un O.A., tale signor Claudio Cantino, al terzo anno di appartenenza al ruolo posto in 91esima posizione in graduatoria. Inoltre, gli O.A. Andrea Zampino, classificato in 112 esima posizione, Giovanni Soldano, classificato in 111esima posizione, Vincenzo Esposito, classificato in 108esima posizione, Alberto Santi, classificato in 108esima posizione non avevano espletato visionature o ne avevano fatte in numero irrilevante per congedi vari e che pertanto non potevano essere dismessi.

5. Dalla graduatoria si evince ancora che, in posizione inferiore a quella occupata dal ricorrente, non risultano dismessi gli O.A. Luca Innocenti, al primo anno in ruolo, classificato in 106esima posizione, con media voto ponderato di 8,416, 19 visionature delle quali 2 congiunte con l'O.T., Giorgio Santi, al primo anno in ruolo, classificato in 104esima posizione, con media voto ponderato di 8,420, 20 visionature delle quali 2 congiunte con l'O.T. e Massimiliano Russo, al primo anno in ruolo, classificato in 101esima posizione, con media voto ponderato di 8,425, 16 visionature delle quali 2 congiunte con l'O.T.

6. Non risulta, infine, avvicendato nessun “primo anno”, neppure quelli posizionati in graduatoria con votazione superiore a quella del ricorrente e pertanto che occupano posizioni tra il 99° posto occupato dal ricorrente e l'89° posto occupato dal migliore dei dismessi, così come peraltro disposto dall'art. 28, comma 3°, lett. c), R.O.T., sul quale si tornerà.

7. A corredo della proposta di dismissione del dott. La Malfa, la CON Prof., oltre alla graduatoria citata, ha anche allegato una scheda esplicative riassuntiva delle sue prestazioni contenente dettagliate e motivate critiche al suo operato, evidenziandone i limiti ("non riuscendo ad arrivare ai ragazzi, con analisi prive di qualità, senza trattare in alcuni casi le situazioni che oggettivamente avrebbero dovuto essere l'oggetto del confronto e che comunque i colleghi si aspettavano che venissero trattare", nonostante gli otto anni di anzianità in ruolo.

8. Dagli atti depositati dall'AIA si leggono, inoltre, le tre relazioni di co-visionatura con gli O.T. concordi nel sottolineare in capo al ricorrente lacune nella capacità di analisi e di formazione dei colleghi visionati, nell'indicazione dei correttivi e nella formulazione di proposte migliorative e ben sei lettere c.d. confidenziali (tre relative alle visionature congiunte ed altre tre sempre sulla base delle sue relazioni di altre visionature).

9. Dalla documentazione allegata dall'AIA, emerge altresì che il ricorrente, lungi dall'avere quattro anni di anzianità nel ruolo, come dedotto in ricorso, era al suo ottavo anno, giusta applicazione dell'art. 60, comma 5°, ROT, dovendosi sommare agli anni di appartenenza alla CON Prof., istituita all'inizio della stagione sportiva 2021/2022, i precedenti anni di appartenenza (cinque) alla CAN A, alla CAN B e CAN C e pertanto dalla stagione 2016/2017.

10. Il Collegio ritiene che, alla luce dei documenti acquisiti e non contestati dal ricorrente, esistano elementi coerenti, univoci e concordanti, idonei non solo ad esplicitare e rendere edotti sulle ragioni che hanno comportato la dismissione dal ruolo degli O.A del dott. La Malfa al termine della scorsa stagione sportiva, bensì a supportare sul piano della congruenza motivazionale, il provvedimento avversato.

11. Il Collegio, nei limiti del sindacato esogeno sulla funzione svolta dagli organi federali, non coglie profili di irragionevolezza valutativa né di travisamento dei fatti, avendo il competente organo svolto una accurata istruttoria sulla base delle risultanze documentali acquisite nel corso della stagione sportiva, sottoposte ad un attento vaglio immune da vizi logici.

12. Neppure risulta violata alcuna norma di legge o regolamentare nella formazione della graduatoria e nella adozione della successiva delibera di avvicendamento assunta dal C.N., siccome tali atti coerenti e consequenziali alle valutazioni espresse sulla base di pertinenti e conferenti elementi fattuali, convergono univocamente nel senso poi deliberato.

13. Tant’è che, la stessa difesa del ricorrente non ha sollevato eccezioni avverso tali risultanze, né nel ricorso introduttivo né mediante eventuali motivi aggiunti che ben avrebbe potuto, altrimenti, proporre.

14. Va ribadito che, il provvedimento di dismissione degli arbitri è espressione di una spiccata discrezionalità tecnica (CFA, Sez. Un., n. 49 e n. 50 del 2022/2023), sindacabile esclusivamente con la tecnica dell’eccesso di potere (Coll. Gar. Sport, S.U. n. 25/2019, CFA, Sez. Un. n. 71/2018/2019; CFA, Sez. Un., n. 96 2021/202; Coll Gar. Sport, Sez. Un., n. 30 e 33/2023.

15. Il corretto esercizio di tale discrezionalità tecnica neppure richiede la predeterminazione e la comunicazione dei criteri di giudizio (Coll. Gar. Sport, Sez. Un., n. 25/2019); principi, questi, richiamati da ultimo nella decisione della CFA, Sez. Un., n. 63 del 11.12.2023.

16. Il ricorrente censura la delibera in esame anche sotto altro profilo, con riguardo alla formazione dei ruoli tecnici nazionali per la stagione in corso nonché gli atti prodromici, presupposti, e preliminari, delle previsioni degli atti regolamentari per la formazione dei ruoli in violazione dell'art. 28 R.O.T. con richiesta di conseguente immediata reintegra nell'organico degli O.A. a disposizione della CON Prof. sostenendo che nel caso di specie risulterebbero violati i principi di imparzialità ex art. 33, comma 2°, Statuto CONI, art. 1, comma 2°, Reg. AIA e delle norme regolamentari in materia di avvicendamento degli O.A. ai sensi dell'art. 28, comma 3° e comma 3, lett. c) R.O.T. incorrendo in una sorta di vizio per eccesso di potere.

16.1. Sostiene, in particolare, che il Comitato Nazionale avrebbe utilizzato per le dismissioni " criteri, creati ad personam e in relazione a circostanze che non meritano pregio nel R.O.T. e nel regolamento AIA" , individuandoli (i) nel dare precedenza a coloro che erano al terzo anno di permanenza nel ruolo, (ii) nell'imporsi acriticamente di non dismettere nessuno dei primi anni, prescindendo da eventuali valutazioni tecniche; (iii) il tutto come sarebbe stato ammesso dal responsabile della CON Prof. durante la telefonata con la quale comunicava al ricorrente la sua dismissione che sarebbe stata registrata e della quale ha prodotto un file audio, estrapolandone alcuni passaggi ed attribuendole il valore di una dichiarazione confessoria.

17. La doglianza, nei suoi vari profili, è priva di pregio.

17.1. Ed invero:

(i) la prima affermazione, solo parzialmente conforme ad una frase estrapolata dalla telefonata e non contestualizzata nello spirito della telefonata, è comunque smentita a livello documentale. Tra i quindici O.A. dismessi figurano due al terzo anno di appartenenza nel ruolo e segnatamente il signor Diego Zanieri ex art. 28, comma 2°, lett. a), R.O.T. e, ancor più significativamente, il signor Claudio Cantino ex art. 28, comma 3°, R.O.T. proprio per motivata valutazione tecnica essendosi classificato al 91esimo posto nella graduatoria in posizione potiore rispetto al riscorrente. Peraltro, tra i dismessi per ragioni di merito rientrano anche ben tre O.A. con un'anzianità di soli due anni nel ruolo, evidentemente non beneficiari neppure loro di criteri empirici tali da metterli al riparo dalle dismissioni, palesando che non v'era alcuna logica ragione di privilegiare i terzi anni rispetto ai secondi anni di anzianità. Da qui l'erronea indicazione come controinteressati rispetto alle domande di cui al ricorso degli O.A. con anzianità di tre anni nel ruolo;

(ii) l'omessa dismissione di O.A. al primo anno di appartenenza del ruolo è rispettosa del dettato di cui all'art. 28, comma 3°, lett.

e), R.O.T. in forza del quale non ne è possibile l'avvicendamento "salvo che abbiano dimostrato gravi limiti tecnici per la categoria tali da renderli non idonei alla conferma nell'organico, comprovati da una media globale altamente negativa in rapporto con quella degli altri osservatori arbitrali".

18. Il Collegio osserva che il ricorrente non ha illustrato le ragioni per le quali sarebbe stato astrattamente possibile applicare la deroga e nei confronti di quali O.A. al primo anno di appartenenza nel ruolo.

19. Neppure egli ha saputo indicare le frasi estrapolate dalla telefonata incriminata che denoterebbero la pregiudizievole volontà dell'Organo tecnico di non dismettere O.A. primo anno a prescindere da eventuali gravi lacune tecniche.

20. Al contrario, l'esame della graduatoria di merito consente di rilevare che i primi anni non dismessi classificati in posizione inferiore a quella del ricorrente, destinatari del provvedimento dell'integrazione del contraddittorio, Luca Innocenti, Giorgio Santi e Massimiliano Russo hanno riportato medie voto ponderate rispettivamente pari a 8.416, 8.420 e 8.425, certamente non qualificabili come altamente negative con quella riportata dagli altri O.A. (la media più bassa in graduatoria è pari a 8.300, quella del migliore degli O.A. dismessi è pari a 8.438 e quella del ricorrente, si ripete, è stata pari a 8.427).

21. Consegue a tanto, la correttezza della delibera del C.N. impugnata e della proposta della CON Prof. che ha fatto salvo la riserva di non avvicendamento a favore dei O.A. al primo anno di appartenenza al ruolo non ponendosi in contrasto con il fondamentale interesse alla tutela del merito sportivo perché la stessa va contemperata con la condivisibile esigenza di consentire agli A.O. una stagione sportiva di transizione e acclimatamento, esigenza che cede solo a fronte di grave demerito (CFA, Sez. Un., n. 63 dell'11.12.2023, sia pur riferita all'analoga norma sugli Assistenti Arbitrali al primo anno di appartenenza al ruolo nazionale).

22. Il Collegio osserva, altresì, che il file audio relativo alla telefonata effettuata dal responsabile della CON Prof. al ricorrente è validamente acquisibile agli atti del presente procedimento, anche se privo di valenza confessoria neppure stragiudiziale e comunque non idoneo ai fini di contrastare la graduatoria di merito e la legittimità della delibera impugnata.

22.1. E' pacifico in fatto che nell'AIA viga la prassi per la quale il responsabile dell'Organo tecnico nazionale contatti telefonicamente gli arbitri (A.E., A.A., O.A. ecc.), interessati dal provvedimento di dismissione adottato dal C.N., anticipandone il contenuto prima della pubblicazione sul sito web del relativo C.U. Si tratta di una telefonata di mera cortesia svolta dal soggetto non deliberante che meglio conosce a livello personale l'associato interessato (il responsabile dell'O.T.N.), dal tono spesso confidenziale, con il quale, oltre al ringraziamento per l'attività svolta, si è soliti aggiungere l'invito a voler comunque proseguire nel legale associativo, svolgendo altri incarichi. Nel caso di specie è accaduto che il ricorrente abbia ricevuto una prima telefonata dal signor Riccardo Tozzi alla quale non ha risposto e, avendone ragionevolmente ipotizzato il contenuto in relazione al giorno ed all'ora coincidente con la delibera del C.N., egli abbia provveduto a quanto necessario per farne registrazione, sapendo che sarebbe stato richiamato. E così è avvenuto che alla seconda telefonata del responsabile della CON Prof. ha regolarmente risposto, registrando sin dall'iniziale "pronto" la conversazione all'insaputa dell'interlocutore ed incalzandolo con talune domande tese a provocare delle risposte da utilizzare strumentalmente all'occorrenza.

23. Al di là del negativo giudizio etico che ha contraddistinto tale iniziativa del ricorrente, il Collegio ritiene che la produzione di tale file audio sia legittima e possa considerarsi come prova documentale valida, a patto che il contenuto non venga contestato in relazione alla sua veridicità e che venga usata nei confronti dell'altro interlocutore (Cass. 17.10.2017 n. 47602).

23.1. In particolare, la registrazione fonografica può costituire prova in giudizio e, a parere di alcune pronunzie della S.C., va annoverata tra le c.d. prove costituite, tra quelle meccanografiche, previste e disciplinate dall'art. 2712 c.c., soggiacendo alle stesse regole relativamente alla produzione in atti ed alle eccezioni di decadenza e di disconoscimento di cui agli artt. 2712 e 2719 c.c. Le registrazioni provano le cose ed i fatti in esse rappresentati, purché la parte contro la quale sono prodotte non ne disconosca la conformità ai fatti ed alle cose medesime. Il disconoscimento non deve essere generico bensì tempestivo e la contestazione deve essere precisa e chiara, indicando le ragioni per le quali la registrazione deve intendersi inattendibile e quali elementi ne palesano la falsità. In caso di disconoscimento il giudice è comunque tenuto a valutare detta prova secondo il suo prudente apprezzamento, tenendo nel debito conto anche degli altri elementi probatori acquisiti, comprese le prove presuntive.

24. Nel caso di specie, uno dei partecipanti alla conversazione (il signor Riccardo Tozzi) non è parte del procedimento e le sue dichiarazioni non possono essere opposte all'AIA, della quale non ha alcun potere di rappresentanza, essendo semplicemente preposto alla responsabilità di una sua articolazione interna collegiale di carattere organizzativo-tecnico.

25. Per di più, come anticipato, il responsabile della CON Prof. non ha alcun potere personale nella determinazione della graduatoria di merito di fine stagione e nella proposta per la formazione dei ruoli, che appartiene alla competenza esclusiva dell'Organo Tecnico nella sua collegialità; così come è estraneo all'organo di governo deliberante, che fra l'altro non è vincolato alla proposta dell'Organo tecnico.

26. Quanto esposto esclude in fatto e in radice che il signor Riccardo Tozzi possa personalmente e concretamente avere alterare i criteri normativi che regolano gli avvicendamenti, introducendone altri surrettizi per poi piegare quelli ufficiali ai risultati prefigurati, non disponendo delle relative facoltà anche solo in astratto.

27. Va aggiunto che, anche a prescindere dalla contestazione formale ex art. 2712 c.c. tempestivamente proposta dall'AIA nei confronti del file audio, lo stesso non potrebbe in ogni caso fondare una sorta di confessione, neppure stragiudiziale, sull'utilizzo di criteri difformi da quelli normativi in sede di formazione della graduatoria di merito in ragione del ruolo ricoperto dal signor Riccardo Tozzi e dell'assenza di poteri personali.

28. Peraltro, i documenti acquisiti smentiscono per tabulas che nella formulazione della graduatoria siano stati applicati quei due criteri che il ricorrente ha ritenuto di estrapolare dalla lunga conversazione telefonica, decontestualizzata e con alcune forzature interpretative, inerenti la presunta salvaguardia dalle dismissioni degli O.A. al terzo anno di anzianità e la preconcetta volontà di non derogare alla norma generale sulla non dismissione degli O.A. al primo anno in ruolo.

29. In definitiva, il file audio esaminato, anche volendolo considerare alla stregua di una prova atipica, sprovvisto da qualsivoglia riscontro documentale, finisce semplicemente per evidenziare l'esistenza di un rapporto confidenziale tra i due interlocutori, che si chiamano con il nome proprio, l'ovvia amarezza del ricorrente a fronte della dismissione dal ruolo, le domande dallo stesso formulate per imbarazzare l'interlocutore e l'infelice tentativo (de futuro, auspicabilmente da evitare come prassi) del signor Riccardo Tozzi di imbonire il dott. La Malfa al fine di fargli accettare l'avvicendamento, fra l'altro mal gestito ed andando oltre l'originaria finalità della telefonata di cortesia.

30. Fermo quanto sopra esposto, il Collegio osserva che parte ricorrente, con il vizio in esame, ha prospettato una ipotesi di sviamento di potere.

30.1. Il vizio è infondato.

30.2. Il vizio di sviamento ricorre ove l’organo decidente eserciti il potere per finalità diverse da quelle attribuitele dall’ordinamento di settore con la norma attributiva dello stesso.

In particolare, ricorre il vizio in esame quando l’atto posto in essere sia stato determinato da un interesse diverso da quello pubblico, ma personale dell’agente o di suoi congiunti, ovvero da un interesse di gruppo.

In altri termini, il vizio in esame consiste nell'effettiva e comprovata divergenza fra l'atto e la sua funzione tipica, ovvero nell’esercizio del potere per finalità diverse da quelle enunciate dall’ordinamento con la norma attributiva dello stesso.

Tuttavia, la censura per sviamento deve essere supportata da precisi e concordanti elementi di fatto in grado di comprovare e dar conto delle divergenze dell'atto dalla sua tipica funzione istituzionale, non essendo a tal fine sufficienti semplici dichiarazioni riportate, da un membro del collegio, all’esterno dell’organo e della sede in cui la volontà dell’organo medesimo si è formata e riportanti proprie personali valutazioni, come anche supposizioni o indizi, che non si traducano nella dimostrazione dell'illegittima finalità perseguita in concreto dall'organo amministrativo.

L’eventuale finalità adombrata dal ricorrente in tanto avrebbe giustificato una sua valenza processuale in quanto si fosse fondata su ragioni oggettivamente emergenti dalla fattispecie in giudizio.

Sennonché, come sopra chiarito, la documentazione allegata comprova in modo univoco, sulla base di circostanze concordanti e convergenti, che le valutazioni sottese alla dismissione riposano su elementi prettamente tecnici, adottati esclusivamente e in via autonoma dal Comitato Nazionale, unico soggetto competente; Comitato al quale il sig. Tozzi partecipa come rappresentante dell’organo tecnico proponente senza diritto di voto.

In altri termini, l’atto risulta essere stato correttamente adottato.

La sua correttezza comporta che, se anche l’atto impugnato manifestasse per il ricorrente – come da lui supposto - un contenuto lesivo, esso non potrebbe certamente essere espunto dall’ordinamento per le ragioni dianzi illustrate.

31. A corredo del primo motivo di doglianza, il ricorrente aggiunge ulteriori censure laddove (i) individua degli O.A. che avrebbero dovuto venir dismessi per non aver effettuato almeno otto visionature ai sensi dell'art. 6, comma 13°, R.O.T., (ii) sostiene l'esistenza una diverso trattamento tra singoli O.A. per la violazione una presunta consuetudine dell'Organo Tecnico, nel caso di cambio di voto, di assegnare all'O.A. che ha sbagliato, una valutazione pari a 8.30, (iii) rileva alcune asserite incongruenze rispetto alla sua posizione personale.

32. I rubricati vizi sono infondati.

32.1. In disparte il già cennato principio generale di insindacabilità nel merito delle valutazioni tecniche imposto agli arbitri dall'art. 42, comma 3°, lett. g), Reg. AIA, rileva la circostanza che tre degli gli O.A. indicati dal ricorrente (signori Zampino, Esposito e Santi), che hanno effettuato meno di otto visionature nella stagione sportiva 2023/2024, non potevano comunque essere proposti per la dismissione dal ruolo in quanto il mancato raggiungimento del quorum di visionature minime non derivava da "causa a loro imputabile", come richiesto dall'art. 6, comma 13°, R.O.T., ma dall'avere goduto di congedi per infortuni e malattie che ne precludevano la designazione, come documentato dall'AIA.

32.2. Gli O.A., signori Delogu e Gregoroni, risultavano, peraltro, congelati nel ruolo come da C.U. n. 44 del 10.8.2023 così che la loro dismissione sarebbe stata impossibile non essendo neppure designabili.

32.3. Agli atti non è stata prodotta alcuna prova, né il ricorrente ha dedotto mezzi istruttori utili all'acquisizione, dell'esistenza di una prassi dell'Organo tecnico in forza della quale, in caso di visionature congiunte, sarebbe stato attribuito all'O.A. un voto di 8.30 qualora vi fossero state almeno due valutazioni discordanti rispetto a quelle dell'O.T. con l'invio anche di una confidenziale.

32.4. A maggior ragione, a fronte di valutazioni tanto discrezionali non risulta possibile il vaglio di tale eccezione.

33. Con riguardo alla propria posizione personale, il ricorrente espone di essere stato designato "solo" per diciannove gare e che dopo l'11 maggio 2024 non sarebbe più stato impiegato per evitare il rischio di "poter muovere la classifica", contrariamente ad altri colleghi, come avrebbe ammesso il responsabile CON Prof nel corso della solita telefonata. Aggiunge inoltre che in data 29.6.2024 gli sarebbe stato comunicato che occupava la 98esima posizione in graduatoria mentre nella comunicazione di avvicendamento del 5.7.2024 risultava in 99esima posizione, diversità che non si giustificava atteso che non aveva più diretto gare.

33.1. Quanto alla prima eccezione, il Collegio osserva che la stessa non trova neppure il supporto indiretto del contenuto della conversazione telefonica essendo evidente che le omesse designazioni oltre la 19esima riguardavano tutti gli O.A. potenzialmente avvicendabili in quanto un'eventuale ulteriore designazione avrebbe dovuto essere concessa a tutti e non solo al dott. La Malfa, salvo alterare i principi di parità ed imparzialità, ma ciò a fine stagione non risultava possibile. Non a caso, osservando la graduatoria proposta dall'O.T., emerge che tutti gli O.A. poi avvicendati (come pure il signor Marco Parisi, primo dei non avvicendati) hanno espletato 19 visionature e solo uno ne ha fatte 17 (il signor Vito Granieri) e quindi sono state concesse le medesime opportunità. In disparte di questa evidenza, è da sottolineare che l'omogeneità delle prestazioni non può spingersi al punto da richiedere che tutti gli arbitri siano chiamati all'impiego nello stesso numero di gare, "perché ciò implicherebbe una irragionevole compressione della discrezionalità tecnica degli organi preposti alle designazioni, i quali devono essere messi in condizioni di poter operare scelte adeguare al grado di difficoltà delle gare e alle diverse fasi dei campionati, al fine di poterne consentire il regolare svolgimento, finalità questa che non può non prevalere sulla pur legittima aspirazione di arbitro ed assistenti arbitri di essere maggiormente impiegati nel compito loro assegnato", essendo anche logico che possano venir maggiormente impiegati coloro che danno garanzie di miglior rendimento, con l'unico limite dell'abuso (CFA, Sez. Un., n. 0063 dell'11.12.2023). Il suddetto principio può analogamente applicarsi alle designazioni degli O.A. che tramite la loro valutazione concorrono in grande misura alla selezione ed alla graduatoria di merito di arbitri e assistenti arbitrali, anche a prescindere delle documentate indisponibilità del ricorrente all'impiego almeno in un'altra designazione.

33.2.  Quanto alla presunta incongruenza tra la posizione che occupava in classifica, variata di un'unità nel giro di pochi giorni, va rilevato che ciò è avvenuto a parità di media, sempre rimasta pari a 8,427 e che entrambe le posizioni (98esima o 99esima) comportavano l'avvicendamento (il primo dei non dismessi occupava la 86esima posizione in graduatoria). In ogni caso, la spiegazione addotta dall'AIA appare plausibile in quanto sufficientemente documentata. La variazione numerica sarebbe banalmente dovuta alla data di formazione della graduatoria; quella finale oggetto della proposta al C.N. sarebbe stata redatta e consegnata in data antecedente al 24.6.2024 recando ancora come attivi gli O.A. Ramaglia e Scevola così che il ricorrente occupava la 99esima posizione su 112 in graduatoria, già prendendo atto delle dimissioni dei due non considerati in graduatoria, con l'effetto che risultava in 98esima posizione su 110 O.A., mentre quella oggetto della comunicazione nel portale Sinfonia4You del 29.6.2024 era stata aggiornata il 24.6.2024.

34. Con il secondo motivo di doglianza, il ricorrente lamenta un'asserita violazione del diritto di difesa per il mancato accesso agli atti.

34.1. Nessun dubbio sulla legittimità della domanda di accesso agli atti ex art. 22 della legge n. 241/1990 formulata il giorno 11.7.2024, che ha preceduto il deposito del ricorso, avvenuto in data 29.7.2024, prima della scadenza dei termini entro i quali è possibile darne esecuzione. La successiva risposta dell'AIA, a parere del ricorrente insufficiente e lacunosa, non appare agli atti.

34.2. In ogni caso, i documenti che risultano validamente richiesti ed ostensibili sono allegati alla memoria difensiva dell'AIA e non sono stati contestati dal ricorrente, neppure sotto il profilo della completezza e, come anticipato, non hanno comunque dato origine a ulteriori gravami.

35. Con il terzo motivo, il ricorrente si duole della presunta violazione del combinato disposto degli artt. 32 Statuto Federale e 33 Regolamento Coni sotto il profilo del contenuto delle dichiarazioni risultanti dal file audio del signor Riccardo Tozzi che, a suo dire, violerebbero i principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio cui sono tenuti gli ufficiali di gara sempre con riferimento alla gestione delle graduatorie sia in tema di meritocrazia che di privilegi riservati agli O.A. al terzo anno di appartenenza al ruolo, trattandosi di un criterio selettivo estraneo alle norme e non predeterminato.

35.1. A parte la circostanza che gli artt. 5 e 6 Reg. Giuoco del Calcio non inseriscono gli O.A. nel novero degli ufficiali di gara, la censura non risulta fondata per le ragioni già ampiamente espresse in quanto non è mai esistita né è stata applicata una franchigia dalle dismissioni a favore degli O.A. aventi tre anni di anzianità nel ruolo, tanto meno in occasione della formazione dei ruoli in questa sede impugnata.

36. In conclusione, la delibera impugnata resiste alle avverse censure non esponendosi né a violazioni di legge né a forme di eccesso di potere, tantomeno allo sviamento.

37. Da ultimo, per quanto la questione resti assorbita dal rigetto della domanda presupposta, il Collegio reputa opportuno ribadire che, anche nella qui non ricorrente ipotesi di annullamento della delibera del C.N., la conseguente domanda relativa alla immediata reintegra nell'organico degli O.A. a disposizione della CON Prof sarebbe inammissibile, dando seguito al proprio orientamento di cui alla propria decisione n. 42 del 29.8.2023 che non risulta riformata, ritenendo precluso al Tribunale adito di imporre all'AIA l'espletamento di un facere.

38. Per quanto sin qui esposto, il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, respinto.

39. La complessità delle questioni affrontate nonché la loro parziale novità giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso. Compensa, fra le parti, le spese.

Così deciso nella Camera di consiglio del 9 ottobre 2024.

         

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Maurizio Lascioli                                                     Giuseppe Rotondo

 

Depositato in data 18 ottobre 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it