F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0082/TFN – SD del 22 Ottobre 2024 (motivazioni) – Mauro Gonzato, Emanuele Gonzato e la società ASD Rovigo Calcio A 5 – Reg. Prot. 32/TFN-SD

 

Decisione/0082/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0032/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici - Componente (Relatore)

Valeria Ciervo – Componente

Leopoldo Di Bonito – Componente

Angelo Venturini – Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 15 ottobre 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3633/996pfi 2324/GC/PM/ag dell’8 agosto 2024 nei confronti dei sigg.ri Mauro Gonzato ed Emanuele Gonzato, nonché nei confronti della società ASD Rovigo Calcio A 5, la seguente

DECISIONE

Con atto del giorno 7 agosto 2024, depositato il giorno successivo, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale;

- il sig. Mauro Gonzato, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società Rovigo Calcio a 5 A.S.D., per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 30, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso direttamente, nonché tramite il proprio fratello sig. Emanuele Gonzato dirigente tesserato per la società A.S.D. Futsal Cornedo, contattato il sig. Paolo Morlino, presidente della società Petrarca Calcio a Cinque s.r.l., al fine di persuaderlo affinché in occasione della gara Petrarca Calcio a Cinque – Rovigo Calcio a 5 del 17.4.2024, valevole per il girone D del campionato di Serie D di Calcio a 5, la società dallo stesso rappresentata non convocasse calciatori di categoria superiore così da agevolare la società Rovigo Calcio a 5 nel vincere tale incontro e mantenere la prima posizione in classifica che avrebbe determinato la promozione nel campionato di Serie C2; nello specifico il giorno 16.4.2024, alle ore 14:45, il sig. Emanuele Gonzato ha inoltrato al sig. Paolo Morlino il seguente messaggio di testo: “Mi chiedeva mio fratello Mauro, che allena il Rovigo C5, se cortesemente l’ultima partita di serie D contro di voi non fossero convocati giocatori di categoria superiore … Loro sono a più 1 sul Pernumia C5 e ovviamente se perdono han paura di arrivare secondi … Vedi te Paolo cosa è meglio fare … Intanto ti ringrazio anticipatamente … Se vuoi ti giro il cel di Mauro… Ciao. Lele”; successivamente, sempre il giorno 16.4.2024, alle ore 19:03, il sig. Mauro Gonzato ha inoltrato al sig. Paolo Morlino il seguente messaggio di testo: “Ciao paolo sono Mauro Gonzato fratello di Lele … Scusami il disturbo so che hai tante cose da pensare e non voglio romperti le scatole … Ti chiederei solo un favore per domani sera Visto importanza per noi della partita e dopo un anno di sacrifici (come tu ben sai) … se ti è possibile di non far venire i ragazzi della prima squadra e C2 … abbiamo lottato tanto quest'anno e penso che meritatamente siamo là in cima vorrei finire la stagione domani sera perché la Società nostra è una piccola realtà e ha fatto tanti sacrifici quest'anno per arrivare lì in cima e mi dispiacerebbe buttare tutto ad una partita dal termine … Tu più di altri puoi capire questo … Scusami ancora e ti ringrazio Sono in debito”; non avendo ricevuto alcuna risposta ai predetti messaggi di testo, poi, i sigg.ri Mauro Gonzato ed Emanuele Gonzato, tra il 16 ed il 17 aprile 2024, cercavano di contattare telefonicamente il sig. Paolo Morlino senza però riuscirvi;

- il sig. Emanuele Gonzato, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Futsal Cornedo, per la violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 30, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, su richiesta del proprio fratello sig. Mauro Gonzato allenatore tesserato per la società Rovigo Calcio a 5, contattato il sig. Paolo Morlino, presidente della società Petrarca Calcio a Cinque s.r.l., al fine di persuaderlo affinché in occasione della gara Petrarca Calcio a Cinque – Rovigo Calcio a 5 del 17.4.2024 valevole per il girone D del campionato di Serie D di Calcio a 5, la società dallo stesso rappresentata non convocasse calciatori di categoria superiore, così da agevolare la società Rovigo Calcio a 5 nel vincere tale gara e mantenere la prima posizione in classifica che avrebbe determinato la promozione nel campionato di serie C2; nello specifico il giorno 16.4.2024, alle ore 14:45, il sig. Emanuele Gonzato ha inoltrato al sig. Paolo Morlino il seguente messaggio di testo: “Mi chiedeva mio fratello Mauro, che allena il Rovigo C5, se cortesemente l’ultima partita di serie D contro di voi non fossero convocati giocatori di categoria superiore … Loro sono a più 1 sul Pernumia C5 e ovviamente se perdono han paura di arrivare secondi … Vedi te Paolo cosa è meglio fare … Intanto ti ringrazio anticipatamente … Se vuoi ti giro il cel di Mauro … Ciao. Lele”; non avendo ricevuto alcuna risposta a tale messaggio di testo, poi, tra il 16 ed il 17 aprile 2024 il sig. Emanuele Gonzato cercava di contattare telefonicamente il sig. Paolo Morlino, senza però riuscirvi;

- la società Rovigo Calcio a 5 A.S.D. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, e 30, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Mauro Gonzato, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

La fase istruttoria

In data 17.04.2024 la Procura Federale, a seguito di una nota del 16.04.2024 inviatale dal sig. Paolo Morlino, Amministratore Unico della SSDRL PETRARCA CALCIO A CINQUE, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 996pf23-24 avente ad oggetto “Presunto illecito sportivo posto in essere in occasione della gara Petrarca Calcio a Cinque – Rovigo Calcio a 5

del 17.4.2024, valevole per il girone D del campionato di Serie D di Calcio a 5”.

Con la richiamata nota il legale rappresentante del Petrarca C5 rappresentava di essere stato contattato, quello stesso giorno, per il tramite del social network WhatsApp, dal sig. Emanuele GONZATO con un messaggio del seguente tenore: “Mi chiedeva mio

fratello Mauro, che allena il Rovigo C5, se cortesemente l’ultima partita di serie D contro di voi non fossero convocati giocatori di categoria superiore … Loro sono a più 1 sul Pernumia C5 e ovviamente se perdono han paura di arrivare secondi … Vedi te Paolo cosa è meglio fare … Intanto ti ringrazio anticipatamente … Se vuoi ti giro il cel di Mauro … Ciao. Lele”.

Spiegava il denunciante che il giorno successivo si sarebbe giocata la gara PETRARCA – ROVIGO, ultima della “regular season” del campionato di Serie D di calcio a cinque, girone D, che, a quel momento, vedeva primo in classifica il ROVIGO CALCIO A 5 ASD seguito, a un solo punto, dall’ACD PERNUMIA C5. Il vincitore del girone avrebbe avuto accesso diretto alla serie C 2. Nel denunciare l’accaduto precisava di non aver risposto al messaggio e neanche ai successivi tentativi di contatto telefonico.

Con un'ulteriore nota del giorno successivo, il sig. Morlino rappresentava di aver ricevuto, sempre il 16 aprile, altro messaggio WhatsApp, questa volta direttamente dal sig. Mauro GONZATO del seguente tenore: : “Ciao paolo sono Mauro Gonzato fratello di Lele … Scusami il disturbo so che hai tante cose da pensare e non voglio romperti le scatole … Ti chiederei solo un favore per domani sera Visto importanza per noi della partita e dopo un anno di sacrifici (come tu ben sai) … se ti è possibile di non far venire i ragazzi della prima squadra e C2 … abbiamo lottato tanto quest'anno e penso che meritatamente siamo là in cima vorrei finire la stagione domani sera perché la Società nostra è una piccola realtà e ha fatto tanti sacrifici quest'anno per arrivare lì in cima e mi dispiacerebbe buttare tutto ad una partita dal termine … Tu più di altri puoi capire questo … Scusami ancora e ti ringrazio Sono in debito”. Anche in questo caso precisava, il denunciante, di non aver risposto al messaggio evitando anche di rispondere ai successivi tentativi di contatto telefonico. Aggiungeva di aver visto tale secondo messaggio solo il giorno successivo e di averlo aperto in presenza del Collaboratore della Procura Federale inviato dall’Ufficio a controllare la gara poi regolarmente disputatasi e conclusasi con la vittoria del ROVIGO con il punteggio di 5-1.

L’attività istruttoria dell’Ufficio inquirente è consistita nell’acquisizione della posizione di tesseramento dei soggetti coinvolti, dei fogli censimento delle Società interessate e nell’audizione del sig. Paolo Morlino, denunciante e Amministratore Unico della SSDRL PETRARCA CALCIO A CINQUE, del sig. Emanuele GONZATO, tesserato quale collaboratore della società ASD Futsal Cornedo, e del sig. Mauro GONZATO, allenatore tesserato per la società ROVIGO CALCIO A 5 ASD.

In sede di audizione tanto il sig. Mauro GONZATO quanto il fratello Emanuele ammettevano di aver mandato messaggi al sig. Morlino, riconoscendone i testi, e i successivi tentativi di contatto telefonico, sostenendo che il loro intervento era stato motivato dal timore che il PETRARCA schierasse, nella gara del giorno successivo, calciatori appartenenti alle due categorie superiori di calcio a 5 che la società disputava.

All’esito dell’attività istruttoria, la Procura Federale notificava la Comunicazione di Conclusione delle Indagini contestando ai sigg.ri Mauro GONZATO ed Emanuela GONZATO, nonché alla società ROVIGO CALCIO A 5 ASD quanto riportato nel suddetto atto.

A seguito della Comunicazione di Conclusione delle Indagini, il sig. Mauro GONZATO, per il tramite del proprio difensore di fiducia, depositava memoria con la quale ribadiva che la sua intenzione non era quella di ottenere un trattamento di favore del Presidente del PETRARCA ma solo quella di assicurarsi che la società avversaria schierasse, nella gara dell’indomani, calciatori di pari categoria, come fatto per tutto l’arco della stagione, senza avvalersi di calciatori delle categorie superiori dei quali il PETRARCA pur disponeva. Evidenziava di non aver avuto alcuna volontà di alterare il risultato della gara ma solo quella che la partita si svolgesse correttamente e il comportamento assolutamente collaborativo tenuto durante la fase di indagine dal quale discendeva, comunque, il diritto di vedersi riconosciute le attenuanti. Citava una serie di precedenti giurisprudenziali e chiedeva che la Procura Federale derubricasse l’incolpazione così consentendo l’accesso ai benefici previsti dagli artt. 126 e 127 del CGS. Depositava memoria anche la società ROVIGO CALCIO A 5 ASD che, in primo luogo, ribadiva piena fiducia al proprio allenatore e, nel merito, evidenziava di essere del tutto all’oscuro dell’iniziativa dallo stesso assunta sostenendo quindi l’insussistenza della responsabilità oggettiva.

La Procura Federale, con atto del 7 agosto 2024, non ritenendo le argomentazioni addotte dagli avvisati idonee a confutare l’impianto accusatorio, si determinava a deferire il sig. Mauro GONZATO, il sig. Emanuele GONZATO e la Società ROVIGO CALCIO A 5 ASD innanzi a questo Tribunale ascrivendo agli stessi le contestazioni di cui si è detto in precedenza.

La fase predibattimentale

In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 5.09.2024.

La difesa del sig. Mauro GONZATO depositava istanza al fine di chiedere la discussione in presenza e il posticipo dell’udienza stante l’impossibilità del difensore stesso di presenziare all’udienza del 5 settembre.

Il Presidente, con decreto monocratico del 30.08.2024, disponeva che “… l’udienza del procedimento n. 32TFN-SD, già fissata per il giorno 5 settembre 2024, è rinviata al giorno 19 settembre 2024, ore 10:30, in modalità “in presenza”, con salvezza dei diritti di prima udienza”.

In data 16.09.2024 la difesa del sig. Mauro GONZATO depositava memoria, datata 2.09.2024, con la quale ribadiva e approfondiva le argomentazioni già svolte con la precedente memoria, evidenziando, in particolare la buona fede del proprio rappresentato che, ove avesse voluto pilotare l’esito della gara, certamente non avrebbe agito tramite messaggistica di cui rimaneva traccia evidente. Depositava copiosa documentazione anche di natura giurisprudenziale sportiva endo ed esofederale.

L’udienza del 19.09.2024

Alla ridetta udienza erano presenti fisicamente, in rappresentanza della Procura Federale, il Procuratore Interregionale Avv. Paolo Mormando con l’Avv. Angelo Cricrì, nonché il sig. Mauro GONZATO, assistito dall’Avv. Angelo Cascella. Per la Società deferita era presente, collegato in videoconferenza, il Presidente sig. Michele BECCATI.

Il Presidente dava quindi la parola al rappresentante della Procura Federale. Questi anticipava l’esigenza della difesa del deferito di ottenere un breve rinvio al fine di valutare alcune prospettazioni difensive emerse nelle ultime ore. Il difensore del sig. Mauro GONZATO confermava quanto sopra e insisteva per un breve rinvio.

Il Tribunale, stante la non opposizione della Procura Federale, rinviava la discussione all’udienza del 15.10.2024, ore 10:30, con salvezza dei diritti di prima udienza e sospensione dei termini processuali ai sensi dell’art. 38, comma 5, lettera D, del CGS CONI.

La fase precedente l’udienza del 15.10.2024

In data 10.10.2024, tramite il proprio difensore di fiducia, depositava memoria difensiva il sig. Emanuele GONZATO al fine di contestare quanto sostenuto dalla Procura Federale circa l’illecito sportivo evidenziando i medesimi profili difensivi già spesi dal sig. Mauro GONZATO. Depositava poi un’istanza tesa a ottenere la riduzione dell’irroganda sanzione e la sua parziale conversione in sanzione alternativa ai sensi dell’art. 128 del CGS, formulando ammissione di responsabilità, indicandone la misura ed anche il nome dell’Associazione ONLUS presso la quale svolgere il volontariato. Allegava, infine, una dichiarazione di disponibilità della ridetta Associazione. Analoga attività difensionale (memoria, istanza e manifestazione di disponibilità della ONLUS) veniva posta in essere, in pari data, dal sig. Mauro GONZATO.

L’udienza del 15.10.2024

All’udienza anzidetta, tenutasi in videoconferenza secondo le modalità di cui al decreto del giorno 1° luglio 2024 del Presidente del Tribunale, erano presenti l’Avv. Alessandro D’Oria, in rappresentanza della Procura Federale, nonché il sig. Mauro GONZATO assistito dall’Avv. Angelo Cascella in rappresentanza anche del sig. Emanuele GONZATO. Per la Società deferita era presente il Presidente sig. Michele Beccati.

Il rappresentante della Procura Federale, illustrato brevemente il deferimento, concludeva in linea con le richieste di cui alle istanze depositate dei deferiti e quindi per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il sig. Mauro GONZATO, in virtù della collaborazione dell’incolpato e dell’applicabilità allo stesso delle riduzioni e commutazioni previste dall’art. 128 del CGS, mesi sei di squalifica e anni due di attività di volontariato presso l'Associazione ONLUS "Insieme per voi", con sede in Cornedo Vicentino, così commutata la residua sanzione; per il sig. Emanuele GONZATO mesi sei di inibizione e mesi due di attività di volontariato presso l'Associazione ONLUS "Insieme per voi", con sede in Cornedo Vicentino, così commutata la residua sanzione; per la società ROVIGO CALCIO A 5 ASD punti 3 di penalizzazione da scontare nel corrente stagione sportiva ed euro 5.000 di ammenda. Il Presidente dava poi la parola all’Avv. Angelo Cascella il quale null’altro aveva da aggiungere in merito alle richieste della Procura Federale, in linea con quanto prospettato dai suoi assistiti.

Il Presidente BECCATI, nell’interesse dalla Società dallo stesso rappresentata, ribadiva il contenuto della memoria depositata innanzi alla Procura Federale rigettando ogni ipotesi di responsabilità oggettiva della Società e sostenendo la totale estraneità del ROVIGO CALCIO A 5 ASD rispetto all’operato del sig. Mauro GONZATO. Concludeva per il proscioglimento.

La decisione

Ritiene il Collegio che i fatti posti dalla Procura Federale alla base del presente procedimento disciplinare siano assolutamente provati e, inoltre, ammessi dai soggetti deferiti ossia dai sigg.ri Mauro ed Emanuele GONZATO.

Ci si trova, quindi, difronte alla violazione dell’art. 30, comma 1, del CGS anche se non sfugge al Tribunale che l’illecito sportivo di cui si discute rappresenti un caso del tutto “sui generis”. La peculiarità è infatti costituita dal fatto che lo stesso risulta essere stato consumato “alla luce del sole”, addirittura in forma scritta tramite lo scambio di messaggi sul social network Whatsapp.

Anche il comportamento delle persone fisiche deferite appare assolutamente particolare in quanto già in sede di prima escussione innanzi agli inquirenti i fratelli GONZATO hanno confermato le loro condotte, per come gli venivano contestate in quella sede, solo sostenendo che il loro comportamento non era improntato a ottenere un vantaggio, individuabile nella vittoria della gara, poi realmente conseguita, ma a evitare uno svantaggio posto che il PETRARCA CALCIO A CINQUE può annoverare, all’interno del proprio sodalizio sportivo, molteplici squadre che militano in campionati diversi fino alla Serie A. In sostanza, a detta dei deferiti, poteva avvenire che in occasione dell’ultima gara di campionato della “regular season” il PETRARCA schierasse alcuni elementi provenienti dalle categorie superiori, così rischiando di falsare il risultato della gara e del campionato.

Rileva il Collegio che anche se l’intento dell’intervento dei GONZATO sul Presidente del PETRARCA fosse stato realmente quello invocato dai primi, si sarebbe consumata comunque la violazione contestata dalla Procura Federale.

In tal senso è granitica la giurisprudenza endo ed esofederale nell’affermare che “L’illecito sportivo, già previsto dall’art.7 del CGS previgente e ora sanzionato dall’art. 30, è “un illecito in ordine al quale non è necessario, ai fini dell’integrazione della fattispecie, che lo svolgimento od il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano state poste in essere attività dirette allo scopo. Si tratta, dunque [...] di una fattispecie di illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si realizza, appunto, anche con il semplice tentativo e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica” (CGF 27 agosto 2015 C.U. 016/CFA riunione 27 agosto 2015, Collegio di Garanzia dello Sport, Sezioni Unite, decisione 2 agosto 2016, n. 34, conforme: CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 032/CGF del 2.9.2011; CFA, SS.UU., n. 51/2019-2020) . Si tratta di una fattispecie a consumazione anticipata, che ricalca lo schema del reato tentato (art. 56 cod. pen.) o, se si vuole, dei delitti di attentato. L’idoneità degli atti va valutata in astratto ed ex ante, unitamente alla loro unidirezionalità (CFA n. 84/2020-2021)” (CFA, SS.UU., n. 89/2022-2023). Deve comunque darsi atto che il comportamento dei sigg.ri GONZATO è stato certamente confessorio e collaborativo, con dichiarazioni auto ed etero accusatorie. In questo particolare contesto il Tribunale ritiene che possa trovare applicazione quanto disposto dall’art. 128 del CGS che così testualmente recita: “Art. 128 Collaborazione degli incolpati 1. In caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione da parte dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli organi di giustizia sportiva possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa. La riduzione può essere estesa anche alle società che rispondono a titolo di responsabilità”. Ne consegue che la richiesta di riduzione sanzionatoria e di parziale commutazione della stessa, formulata in udienza dalla Procura Federale, può essere condivisa anche in considerazione del fatto che i deferiti hanno depositato agli atti del procedimento dichiarazioni della ONLUS “Insieme per voi", con sede in Cornedo Vicentino, che opera nel settore dell’assistenza alle persone colpite da disabilità, disponibile ad offrire ai sigg.ri GONZATO la possibilità di svolgere, in tale contesto, opera di volontariato.

Per loro la sanzione viene quindi determinata come in dispositivo in conformità a quanto richiesto dalla Procura Federale, con le prescrizioni ivi meglio specificate, emendato il "lapsus" della Procura Federale circa la richiesta per il sig. Emanuele Gonzato. Non possono invece trovare accoglimento le richieste dell’Organo requirente con riferimento alla posizione della società ROVIGO CALCIO A 5 ASD chiamata a rispondere dell’operato del suo allenatore a titolo di responsabilità oggettiva. Nel mentre appare fuori discussione la responsabilità della ridetta società ai sensi dell’art. 6, comma 2, del CGS, occorre osservare che nella determinazione della sanzione alla stessa irrogabile deve tenersi nel debito conto quanto disposto dall’ultimo periodo del citato art. 128 CGS di talché la richiesta sanzionatoria di tre punti di penalizzazione ed euro 5.000,00 di ammenda appare eccessiva. In considerazione di quanto sopra, considerato che il comma 4 dell’art. 30 prevede che in caso di responsabilità oggettiva le sanzioni applicabili sono quelle indicate dall’art. 8, comma 1, CGS, lettere g), h), i) e m), fra le quali non risulta esservi l’ammenda, appare equo sanzionare la Società con un punto di penalizzazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Mauro Gonzato, mesi 6 (sei) di squalifica e anni 2 (due) di attività di volontariato presso l'Associazione ONLUS "Insieme per voi", con sede in Cornedo Vicentino, così commutata la residua sanzione, con obbligo per il tesserato di produrre,

ogni 6 mesi, alla Procura Federale certificazione rilasciata da detta Associazione attestante l'attività svolta;

- per il sig. Emanuele Gonzato, mesi 6 (sei) di inibizione e anni 2 (due) di attività di volontariato presso l'Associazione ONLUS "Insieme per voi", con sede in Cornedo Vicentino, così commutata la residua sanzione, con obbligo per il tesserato di produrre,

ogni 6 mesi, alla Procura Federale certificazione rilasciata da detta Associazione attestante l'attività svolta;

- per la società ASD Rovigo Calcio a 5, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 15 ottobre 2024.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

 Giammaria Camici                                                            Carlo Sica

 

Depositato in data 22 ottobre 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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