F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0083/TFN – SD del 22 Ottobre 2024 (motivazioni) – US Alessandria 1912 Srl – Reg. Prot. 71/TFN-SD

Decisione/0083/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0071/TFNSD/2024-2025

 

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Amedeo Citarella - Componente (Relatore)

Monica Coscia – Componente

Roberto Pellegrini - Componente

Francesca Paola Rinaldi - Componente

Carlo Purificato - Componente aggiunto

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 17 ottobre 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 8260/209pf23-24/GC/gb del 1° ottobre 2024 nei confronti della società US Alessandria 1912 Srl, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto Prot. 8260/209pf23-24/GC/gb in data 1° ottobre 2024, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare la società U.S. Alessandria 1912 SRL per rispondere, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2, CGS per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai signori Enea Benedetto, all’epoca dei fatti Amministratore Unico con poteri di rappresentanza della società, e Stojkovic Petar (alias Michel), all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva ex art. 2, comma 2, del C.G.S. attività rilevante per l’ordinamento federale all’interno e nell’interesse della medesima società, fatti come compiutamente descritti nell’atto di deferimento trasmesso con nota Prot. 20897 /209pf23-24/GC/blp del 20 febbraio 2024 ed oggetto del procedimento disciplinare n. 159/TFNSD/2023-2024, definito nei confronti dei soggetti fisici con decisione n. 159/TFNSD/2023-204 assunta all’esito dell’udienza del 16.4.2024.

La fase istruttoria

Il procedimento, avente ad oggetto l’“Esposto del Direttore Sportivo dell'Alessandria Calcio 1912 Srl Sig. Quistelli Umberto in ordine al comportamento posto in essere nei suoi confronti dal Presidente Sig. Enea Benedetto e da altri soggetti tesserati e non per la medesima società”, risulta iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 22/09/2023 al n. 209 pf 23-24.

Per quanto occorra, nel corso dell’attività istruttoria sono stati acquisiti:

- la copia dell’esposto con relativi allegati trasmesso all’Ufficio in data 21/09/2023 dall’avv. Benedetta Falci, difensore del sig. Umberto Quistelli;

- la copia della convocazione (per il giorno 22/12/2023) a mezzo raccomandata a/r del sig. Petar Stojkovic con relativo avviso di ricevimento;

- la copia del foglio di censimento della società U.S. Alessandria Calcio 1912 Srl relativo alla s.s. 2023/2024;

- la copia del contratto tipo per sportivo professionista iscritto nell’elenco speciale dei direttori sportivi, in regime di subordinazione, stipulato in data 14/07/2023 tra la U.S. Alessandria Calcio 1912 Srl e il sig. Umberto Quistelli.

Sono altresì stati sentiti - ed acquisite le copie dei relativi verbali di audizione - i signori:

Umberto Quistelli, in data 28.9.2023, con contestuale acquisizione dei documenti dal medesimo versati in atti all’esito dell’audizione; Federica Rosina, in data 3.10.2023 (impiegata amministrativa presso la U.S. Alessandria Calcio 1912 Srl); Luca Turco, in data 03/10/2023 (Segretario e SLO della U.S. Alessandria Calcio 1912 Srl); Luca Borio, in data 03/10/2023 (Direttore commerciale della U.S. Alessandria 1912 Srl); Alessandro Marino, in data 06/10/2023 (Agente sportivo); Enea Benedetto, in data 06/12/2023.

È inoltre stata versata in atti, a cura della Procura Federale, la decisione di questa sezione sopra richiamata (n. 159/TFNSD/20232024), che ha sanzionato il sig. Enea Benedetto con mesi 14 (quattordici) di inibizione ed euro 9.000,00 (novemila/00) di ammenda, ed il sig. Petar Stojkovic con mesi 12 (dodici) di inibizione ed euro 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento per l’udienza del giorno 17 ottobre 2024, la società deferita non ha fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

All’udienza del 17 ottobre 2024, svoltasi in modalità videoconferenza, ha preso parte il Sostituto procuratore federale, avv. Alessandro D’Oria che, riportatosi all’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi nei confronti della U.S. Alessandria 1912 SRL la sanzione dell’ammenda di 27.000,00 (ventisettemila/00).

Nessuno è comparso per la società deferita.

All’esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.

La decisione

I fatti ascritti ai signori Benedetto Enea e Stojkovic Petar, che hanno dato origine all’odierno procedimento a seguito dell’esposto del sig. Umberto Quistelli, risultano già accertati e sanzionati con la più volte richiamata pronuncia 159/2023-2024 in atti di questo tribunale, resa nell’ambito del procedimento n. 159/TFNSD/2023-2024.

In quel procedimento è stato accertato che nel periodo ricompreso tra il 13 e il 19 settembre 2023, il Benedetto e lo Stojkovic hanno tenuto e assunto condotte e atteggiamenti gravemente antisportivi, intimidatori, ingiuriosi, diffamatori e finanche violenti, sotto il profilo della coercizione morale, in danno del sig. Umberto Quistelli, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società, allo scopo di costringerlo a dimettersi dall’incarico, onde assicurare alla società il vantaggio economico che sarebbe derivato dalla rinuncia di questi alla percezione dei compensi contrattualmente previsti.

Già accertati i fatti ascritti al proprio legale rappresentante e al soggetto che svolgeva ex art. 2, comma 2, del C.G.S. attività rilevante per l’ordinamento federale al proprio interno e nel proprio interesse, degli stessi è tenuta a rispondere l’U.S. Alessandria 1912 Srl a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ex art. 6, co. 1 e 3, CGS.

Sotto il profilo sanzionatorio, il Collegio ritiene di aderire alla richiesta formulata dal rappresentante della Procura Federale, a nulla rilevando che in sede di accordo ex art. 126 CGS fosse stata prevista una sanzione minore.

Tanto, in applicazione del “principio dell’autonomia delle valutazioni del collegio rispetto a quanto concordato tra Procura e incolpato/deferito nell’ambito degli accordi pregiudiziali” tenuto conto di tutte le circostanze di fatto.

Rientra, tra le circostanze da considerare, anche il comportamento della parte nella fase precontenziosa ed in quella successiva, onde commisurare la sanzione alla gravità dell'illecito, essendo ormai pacifico ed acquisito che, per potere svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, la sanzione deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta (cfr. CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; C.F.A., Sez. IV, n. 55/2020-2021). Nella vicenda in scrutinio la maggiorazione della sanzione base si appalesa viepiù doverosa per la “ necessità di sanzionare il comportamento di una società che - dopo aver stipulato un accordo formale di applicazione della sanzione - omette, in violazione dei doveri di lealtà e probità, di onorarlo e ciò senza nemmeno curarsi di addurre qualsivoglia giustificazione per il mancato adempimento” (Decisione n. 50/CFA-2023-2024).

Mette conto evidenziare, alfine, che gli accordi ex artt. 126 e 127 CGS, soddisfano l’esigenza di accelerare i tempi di risposta della Giustizia sportiva (cfr. dec. nn. 25-80/TFNSD/2021-2022) e che il loro inadempimento comporta una ineluttabile quanto inutile duplicazione di attività, onde sanzione congrua, come detto in adesione alla richiesta della Procura Federale, è quella di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società US Alessandria 1912 Srl la sanzione di euro 27.000,00 (ventisettemila/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 17 ottobre 2024.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Amedeo Citarella                                                     Carlo Sica

 

Depositato in data 22 ottobre 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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