F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0085/TFN – SD del 24 Ottobre 2024 (motivazioni) – Primo Ballan – Reg. Prot. 56/TFN-SD
Decisione/0085/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0056/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Amedeo Citarella – Componente
Monica Coscia – Componente
Roberto Pellegrini – Componente
Francesca Paola Rinaldi - Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 17 ottobre 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 5847/1157pf2324/GC/gb del 4 settembre 2024 nei confronti del sig. Primo Ballan, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto notificato in data 4 settembre 2024, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
il sig. BALLAN Primo, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli AIA con la qualifica di OA (appartenente alla Sezione di Castelfranco Veneto), per rispondere della violazione degli artt. 42 co. 1, 2 e 3 lett. a), b) e c) del vigente Regolamento AIA così come integrato quest’ultimo anche dagli artt. 4, 5, 6.1 del Codice Etico e di Comportamento dell’AIA per aver costui, nel corso della trascorsa stagione sportiva 2023/2024, recato offesa alla reputazione, al buon nome e al prestigio personali di altro associato AIA, lo AB Sergio Costeniero - anch’esso appartenente alla Sezione di Castelfranco Veneto di cui risulta essere Presidente Onorario dal 1980 - appellando in più occasioni quest’ultimo, ora comunicando direttamente con costui ora con terze persone in assenza dello stesso, con le seguenti testuali parole: <PRESIDENTE DISONORARIO>.
La fase istruttoria
In data 23 maggio 2024, l’AB Sergio Costaniero, Presidente Onorario della Sezione AIA di Castelfranco Veneto, denunziava alla Procura Federale la condotta tenuta dall’OA Primo Ballan.
In particolare, il sig. Costaniero sosteneva di essere stato gravemente offeso dall’OA Ballan, il quale, in più occasioni e nei confronti di diverse persone, lo avrebbe definito “Presidente DIS-onorario” della Sezione di Castelfranco Veneto.
Ricevuta la segnalazione, la Procura Federale provvedeva, in data 27 maggio 2024, ad iscrivere nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 1157pf23-24, avente ad oggetto: “Segnalazione dell'AB Sergio Costeniero, Presidente Onorario della Sezione AIA di Castelfranco Veneto, avente ad oggetto delle presunte dichiarazioni disciplinarmente rilevanti rese dall'OA Primo Ballan”.
In sede istruttoria la Procura, oltre ad acquisire la segnalazione del sig. Costaniero, procedeva all’audizione dello stesso nonché all’audizione del sig. Ballan.
Nel corso della propria audizione, l’AB Costaniero riferiva di un incontro, avvenuto verso la fine del 2023, con l’OA Ballan durante il quale quest’ultimo, in risposta ad una richiesta di collaborazione per l’organizzazione del cinquantesimo anniversario della fondazione della sezione di Castelfranco Veneto, avrebbe proferito la seguente frase: “Non ti do nessuna collaborazione perché tu sei il presidente disonorario della sezione Aia di Castelfranco”.
Tale appellativo sarebbe stato, inoltre, utilizzato dallo stesso Ballan in un’altra occasione, parlando con terze persone.
In data 20 giugno 2024, veniva ascoltato dalla Procura l’OA Ballan, il quale sostanzialmente confermava quanto affermato dal sig. Costaniero in ordine alle parole proferite durante l’incontro avvenuto alla fine del 2023, giustificando il fatto con l’intenzione di voler spronare il Costaniero ad intervenire per risolvere i contrasti insorti in seno alla Sezione.
A dimostrazione di tali contrasti, il Ballan depositava tre missive che sarebbero state consegnate al Presidente nel corso delle assemblee.
Riguardo al secondo episodio, il sig. Ballan riferiva di aver riportato ad un amico comune, l’AB Brichese, quanto accaduto in occasione dell’incontro con il Costaniero.
In data 30 luglio 2024, la Procura notificava al sig. Ballan l’avviso di conclusione delle indagini, a seguito del quale il Ballan provvedeva a depositare memoria difensiva.
In data 4 settembre 2024, la Procura notificava all’OA l’atto di deferimento.
Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, fissava per la discussione del procedimento l’udienza del 24 settembre 2024.
La fase predibattimentale
In data 18 settembre 2024, il sig. Ballan, tramite il proprio difensore, depositava istanza di rinvio dell’udienza del 24 settembre per legittimo impedimento del difensore e contestuale richiesta di ammissione di prova testimoniale.
Il dibattimento
All’udienza del 24 settembre 2024, svoltasi in videoconferenza, compariva l’Avv. Enrico Liberati, in rappresentanza della Procura Federale.
Il Tribunale, preso atto dell’istanza di rinvio, differiva la trattazione del procedimento al 17 ottobre 2024.
All’udienza del 17 ottobre 2024, svoltasi in videoconferenza, compariva l’Avv. Alessandro D’Oria, in rappresentanza della Procura Federale, nonché, per il deferito, l’Avv. Omar Bottaro e il sig. Primo Ballan personalmente.
La Procura, nel riportarsi all’atto di deferimento, chiedeva irrogarsi la sanzione di mesi uno di sospensione.
L’Avv. Bottaro, nel riportarsi alla memoria in atti e alla richiesta di escussione del teste indicato, chiedeva il proscioglimento del proprio assistito.
Il sig. Ballan, dal canto suo, nell’ammettere ancora una volta di aver proferito la frase oggetto di contestazione, giustificava la propria condotta con la mancata volontà di voler offendere il Presidente Costaniero.
La decisione
Il Tribunale, ritiene sussistere la responsabilità dell’AO Primo Ballan per i fatti contestati.
Risulta, difatti, provato, che l’OA Primo Ballan, sia in occasione dell’incontro avuto con lo stesso AB Sergio Costaniero alla fine del 2023 e sia in occasione dell’incontro successivamente avuto con l’AB Brichese, abbia utilizzato, nel riferirsi al Presidente Costaniero, l’espressione “Presidente disonorario”.
Tale circostanza oltre ad essere riportata dall’AB Costaniero, è confermata e non smentita dallo stesso deferito, il quale, pur contestualizzando e giustificando l’uso di tale espressione con l’intenzione di voler spronare il Presidente ad intervenire per placare una situazione di tensione che esisteva all’interno della Sezione di Castelfranco Veneto, ha ammesso sia di aver appellato il sig. Costaniero con il termine “Presidente disonorario” sia di aver riportato tale episodio all’AB Brichese.
L’utilizzo di tale espressione da parte di un arbitro nei confronti di un collega configura certamente la violazione dell’art. 42 co. 1, 2 e 3 lett. a), b) e c) del Regolamento AIA così come integrato dagli artt. 4, 5, 6.1 del Codice Etico e di Comportamento, i quali impongono agli arbitri di improntare il loro comportamento nei rapporti con colleghi e terzi, anche al di fuori dello svolgimento dell’attività sportiva, ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell’AIA e del loro ruolo arbitrale.
E ciò vale anche laddove la frase offensiva sia stata detta al solo scopo di riportare quanto affermato da altri, come accaduto nel caso di specie, allorquando il Ballan ha incontrato l’AB Brichese e gli ha riferito che alcuni arbitri della sezione affermavano che “Costaniero era un Presidente disonorario”.
A tal proposito, difatti, la giurisprudenza ordinaria ritiene sussistere il reato di diffamazione anche nei confronti di colui che si limita a riportare le ingiurie proferite da un soggetto a carico di un altro (Cass. 44387/2015).
Né a conclusione diversa si potrebbe pervenire ammettendo la richiesta istruttoria formulata dal sig. Ballan di escutere, quale teste, l’AB Brichese.
Difatti, le circostanze sulle quali sarebbe chiamato a rispondere il teste sono pacifiche e comunque documentalmente provate. A ciò si aggiunga che risulta del tutto irrilevante dimostrare che il Ballan abbia semplicemente riportato una frase detta da altri, dal momento che, come innanzi detto, anche tale condotta configura una violazione delle norme oggi contestate.
Quanto al trattamento sanzionatorio il Tribunale, tuttavia, ritiene equo applicare una sanzione in misura ridotta rispetto a quella richiesta dalla Procura.
A parere del Tribunale, difatti, l’espressione contestata, pur avendo nella comune accezione linguistica una vis dispregiativa nei confronti del destinatario, deve essere comunque valutata tenendo conto del contesto fattuale e motivazionale in cui è stata utilizzata, il quale, come pacificamente riconosciuto anche dall’AB Costaniero, era caratterizzato da divergenze sulla gestione della sezione AIA di Castelfranco Veneto.
Peraltro, va considerato che il sig. Ballan ha pacificamente ammesso i fatti oggetto di incolpazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Primo Ballan la sanzione della censura.
Così deciso nella Camera di consiglio del 17 ottobre 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Francesca Paola Rinaldi Carlo Sica
Depositato in data 24 ottobre 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai