F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0086/TFN – SD del 28 Ottobre 2024 (motivazioni) – Benjamin Lee Rosenzweig e US Triestina Calcio 1918 – Reg. Prot. 67/TFN-SD
Decisione/0086/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0067/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Amedeo Citarella – Componente
Monica Coscia – Componente
Roberto Pellegrini - Componente (Relatore)
Francesca Paola Rinaldi - Componente
Carlo Purificato - Componente aggiunto
(Relatore) Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 17 ottobre 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 7391/191pf2425/GC/gb del 20 settembre 2024 nei confronti del sig. Benjamin Lee Rosenzweig e della società US Triestina Calcio 1918, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 20 settembre 2024, il Procuratore Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:
- il sig. Benjamin Lee Rosenzweig, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l. per rispondere - della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'allegato A, par. 2, del Comunicato Ufficiale n. 255/A della F.I.G.C. del 14 giugno 2024, per aver lo stesso provveduto a depositare presso la Lega Pro una fideiussione risultata non veridica, apparentemente emessa dalla società “Achmea”, quale garanzia integrativa a copertura del 40% dell'eccedenza rispetto ad Euro 1.000.000,00 dell'ammontare dei compensi lordi, fissi e variabili, dei calciatori, tecnici e direttori sportivi tesserati per la società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l. alla data del 31.7.2024.
- la società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l.:
a.- a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Benjamin Lee Rosenzweig, Presidente dotato di poteri di rappresentanza, così come descritti nel precedente capo d'incolpazione;
b.- a titolo di responsabilità propria ai sensi dell’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché di quanto previsto e disposto dall'allegato A, par. 2, del Comunicato Ufficiale n. 255/A della F.I.G.C. del 14 giugno 2024, che pone gli obblighi in esame anche a carico delle società in modo diretto.
La fase istruttoria
La procura acquisiva in sede di istruttoria i seguenti documenti di particolare valenza dimostrativa dell’illecito:
- segnalazione della Lega Pro del 21.8.2024, con allegati i seguenti documenti:
- garanzia fideiussoria a prima richiesta n. 81078/2024 Società Achmea Schadeverzekeringen depositata in data 8.8.2024;
- comunicazione del 2.8.2024 trasmessa dalla Lega Pro alla società Achmea Schadeverzekeringen;
- comunicazione del 19.8.2024 trasmessa dalla Lega Pro alla società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l.; - nota del 20.8.2024 trasmessa dalla società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l. alla Lega Pro;
- integrazione della segnalazione della Lega Pro del 3.9.2024, con allegati i seguenti documenti:
- nota del 29.8.2024 apparentemente riferibile al “Dr. Garensson Henry” della società Achmea Schadeverzekeringen n.v. trasmessa alla Lega Pro;
- nota del 29.8.2024 trasmessa da Lega Pro all’indirizzo di posta elettronica achmeareinsurance@achmea.com di titolarità della società Achmea;
- nota del 3.9.2024 trasmessa dal Dr. Rijk, Risk & Compliance Manager della Achmea, alla Lega Pro;
- fogli censimento della società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l. relativi alla stagione sportiva 2024 -2025;
- visura camerale della società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l..
La fase predibattimentale
Il Presidente del Tribunale fissava l’udienza del 17 ottobre 2024 per la discussione del deferimento.
I deferiti facevano pervenire memoria difensiva con l’Avv. Mattia Grassani, in cui precisavano in primo luogo l’estraneità ai fatti contestati da parte del Presidente Lee Rosenzweig, il quale, rimasto sempre all’estero, non avrebbe avuto alcun ruolo nella vicenda portata avanti in autonomia dall’Amministratore Delegato dott. Sebastiano Stella. In assenza di alcun contributo da parte del Presidente questo non potrebbe dunque essere sanzionato.
Con riguardo poi alla responsabilità della Società, assumevano in via preliminare che nell’ordinamento sportivo sia del tutto insussistente la figura delle responsabilità propria delle società deferite; le norme contestate riporterebbero infatti solo le sanzioni non configurando autonome forme di responsabilità non previste dal CGS.
Infine, in via subordinata sostenevano nel merito la buona fede e l’affidamento incolpevole della U.S. Triestina Calcio 1918 per aver diligentemente incaricato professionisti ed esperti del settore, che avrebbero negoziato con il sig. Massimo Puglisi, poi rivelatosi soggetto inaffidabile, la fidejussione irregolare e non veridica. Nella sostanza la società deferita sarebbe quindi vittima incolpevole di una truffa anche già segnalata alla Procura della Repubblica competente.
La U.S. Triestina Calcio 1918 in tutta buona fede avrebbe poi comunque reperito altra fidejussione, questa volta del tutto regolare, tanto che i tesseramenti effettuati nel periodo “coperto” dalla fidejussione irregolare sono stati in ogni caso tutti successivamente giudicati validi ed efficaci dalla stessa Lega Pro e dal Tribunale Federale (Sezione Tesseramenti).
Il dibattimento
In sede di discussione erano presenti l’Avv. Alessandro D'Oria, in rappresentanza della Procura Federale, l'Avv. Mattia Grassani per entrambi i soggetti deferiti, nonché il segretario della società deferita, Dott. Antonino Minutoli.
L’Avv. D'Oria si riportava integralmente ai contenuti dell'atto di deferimento e chiedeva irrogarsi le seguenti sanzioni: - per il sig. Benjamin Lee Rosenzweig, mesi 7 di inibizione;
- per la società US Triestina Calcio 1928, punti 1 di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, ed euro 2.500,00 di ammenda.
L'Avv. Grassani, preliminarmente, insisteva circa la totale estraneità del sig. Benjamin Lee Rosenzweig ai fatti contestati, evidenziando come la Procura non avesse comunque fornito prova circa la concreta e fattiva partecipazione del Presidente alla commissione dell’illecito; a tal proposito richiamava la decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale, con C.U. n. 70/CGF del 16 novembre 2009; eccepiva, inoltre, l’infondatezza del deferimento nei confronti del club a titolo di responsabilità propria, in quanto non prevista dal Codice di Giustizia Sportiva.
Circa il merito la difesa della deferita sottolineava l’assoluta buona fede della Triestina Calcio, la quale risultava aver operato con diligenza e in totale trasparenza, affidandosi ad esperti del settore, debitamente autorizzati a svolgere le rispettive professioni e senza alcun precedente che potesse ingenerare sospetti circa la loro affidabilità, ed impegnando risorse del tutto adeguate allo scopo di perfezionare l’operazione richiesta, ossia il rilascio della necessaria fidejussione. L’Avv. Grassani concludeva rilevando come la società avesse in ogni caso sempre tenuto costanti contatti con la Lega Pro, non sottraendosi mai alle richieste di chiarimenti e cooperando per risolvere le problematiche insorte, peraltro, provvedendo tempestivamente alla sostituzione della garanzia bancaria. Al riguardo, la stessa Procura Federale non sarebbe riuscita a dimostrare né il dolo, né tantomeno l’imperizia. Concludeva pertanto riportandosi alle ulteriori argomentazioni dedotte nei propri scritti difensivi ed insistendo per l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
La decisione
I fatti della vicenda possono essere sintetizzati come segue.
In data 8 agosto 2024, dall’indirizzo di posta elettronica achmea@pec.achmea.it veniva recapitata alla Lega Pro il testo di una garanzia fideiussoria inviata per conto della società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l., in ottemperanza a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 255/A della F.I.G.C. del 14 giugno 2024.
Tale fidejussione era stata anticipata in bozza alla Lega Pro già in data 2 agosto 2024; nello stesso giorno gli Uffici della Lega richiedevano alla società assicuratrice in Olanda la conferma sia che la garanzia fosse effettivamente riferibile alla società Achmea, sia che l’Agente mandatario (sig. Massimo Puglisi) indicato nella polizza fosse legittimato ad operare in nome e per conto della medesima società sul territorio italiano.
In data 29 agosto 2024 dall’indirizzo di posta elettronica “achmea@achmeareinsurancegroup.nl”, perveniva poi una nota, apparentemente riferibile al “Dr. Garensson Henry” della società Achmea Schadeverzekeringen n.v., nella quale veniva comunicata l’operatività della garanzia fideiussoria trasmessa formalmente l’8 agosto 2024.
La Lega Pro, ricevuta tale comunicazione e considerato anche che non aveva precedentemente effettuato alcuna richiesta avente ad oggetto la validità della polizza Achmea dell’8 agosto 2024 (ma solo chiarimenti circa la bozza anticipata il 2 agosto ed i poteri di rappresentanza del sig. Puglisi e la riferibilità alla società Achmea di quanto ricevuto), nella stessa data del 29 agosto 2024 inviava all’indirizzo di posta elettronica “achmeareinsurance@achmea.com” (indirizzo individuato tramite ricerca sul web) una comunicazione avente ad oggetto la riferibilità alla società Achmea della nota ricevuta e, in ogni caso, richiedeva conferma della validità della polizza assicurativa depositata l’8 agosto 2024 per conto della società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l..
Con nota ricevuta a mezzo mail in data 3 settembre 2024, proveniente dall’indirizzo di posta elettronica lukas.rijk@achmea.com, il Dott. Rijk, Risk & Compliance Manager della Achmea Reinsurance Company N.V., comunicava testualmente che ““la società Achmea, visionati i documenti trasmessi dalla Lega Pro, riferisce che gli stessi sono “fraudolenti” e che alcuna valida garanzia è stata rilasciata dalla stessa o da propria società sussidiaria”.
La società deferita, in data 14 settembre 2024, presentava quindi alla Lega Pro fidejussione sostitutiva da parte di Generali S.p.a. Tali fatti sono pacifici e documentalmente dimostrati, e alla luce di ciò ritiene il Tribunale che debba ravvisarsi la responsabilità dei deferiti.
1. Quanto alla posizione del Presidente Lee Rosenzweig deve osservarsi che la fidejussione, poi rivelatasi del tutto invalida ed inefficace veniva inviata alla Lega Pro in data 8 agosto 2024 debitamente sottoscritta dallo stesso sig. Lee Rosenzweig.
Appare comprovato “per tabulas” come si evince da: 1) disposizioni dello statuto sociale pubblicato c/o il Registro Imprese; 2) delibere del CdA presenti nel fascicolo, che solo al Presidente della U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l. e dunque al sig. Lee Rosenzweig, spettava e spetta il potere di sottoscrivere contratti di fidejussione del valore di oltre 2 milioni di euro come quello in esame; al contrario l’amministratore delegato (Dott. Sebastiano Stella) poteva (e può) sottoscrivere contratti di fidejussione solo per importi ben più modesti, e comunque non superiori ad € 50.000,00 per singola operazione.
Dunque, contrariamente a quanto sostiene la difesa dei deferiti non spettava - perché privo delle dovute deleghe – all’A.D. Dott. Stella gestire autonomamente la sottoscrizione della polizza in esame, tant’è che la stessa, poi rivelatasi del tutto non veridica, è stata, come detto, sottoscritta in data 8 agosto 2024 dal Presidente Lee Rosenzweig.
Nella vicenda in esame non può quindi sostenersi la totale estraneità del Presidente, anzi – a ben vedere – l’eventuale disinteresse ovvero il minimo coinvolgimento del sig. Lee Rosenzweig nel perfezionamento della fidejussione in esame costituisce elemento aggravante della responsabilità del medesimo.
Ed invero spettando al Presidente e solo ad esso il potere di sottoscrizione del contratto in esame, dalle conseguenti obbligazioni negoziali e contrattuali non può ora di certo liberarsi lo stesso sig. Lee Rosenzweig confidando sull’attività di altri soggetti privi del relativo potere gestorio.
D’altra parte il potere di firma degli atti, la suddivisione dei compiti gestori, l’attribuzione di deleghe interne ad una società di capitali, lungi dall’essere un vuoto formalismo, rappresenta la fondamentale suddivisione delle competenze, anche di fronte ai terzi, e delle conseguenti responsabilità in capo alla persona giuridica; la sottoscrizione di un atto contrattuale costituisce infatti la manifestazione di paternità dello stesso con i conseguenti effetti in tema di efficacia ed attribuzione.
Tali conclusioni non sono – per la verità – contraddette nemmeno dalla giurisprudenza endofederale citata dalla difesa dei deferiti (cfr. GU n. 70/CGF del 16.11.2009, caso Perugia Calcio S.p.a. ove, in quel caso, il legale rappresentante dell’epoca non risultava aver sottoscritto gli atti incriminati).
Il Presidente Lee Rosenzweig non può pertanto dirsi estraneo alla vicenda che riguarda atti da Lui sottoscritti; ed invero se anche la fase di negoziazione o di trattativa può essere, in astratto, demandata ad altri dirigenti o amministratori, la sottoscrizione dell’atto e la conclusione del negozio che rientra nei propri poteri statutari, ne comporta ovviamente l’assunzione di paternità e di conseguente responsabilità; d’altra parte è evidente che “la sottoscrizione costituita dalla firma del dichiarante, cioè dal nome e cognome scritti di suo pugno o quantomeno da una sigla caratteristica ed identificabile, ovvero, in caso di documento informatico, dalla firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, rappresenta l'espressione grafica della paternità ed impegnatività della dichiarazione che la precede (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 24/07/2023, n. 22012).
Stabilito dunque il diretto coinvolgimento del Presidente nella vicenda, deve ora affrontarsi il merito.
2. Costituisce ormai un principio granitico di questo Tribunale quello per cui l’Ordinamento sportivo richiede l’assoluta regolarità dei versamenti ovvero il rispetto degli altri adempimenti amministrativi al fine di dimostrare l’affidabilità delle società iscritte ai campionati tanto da presidiarne la corretta ottemperanza con l’indicazione di precisi termini di scadenza e obblighi di comunicazione all’autorità federale di controllo, sanzionandone, altresì, con severità la violazione, tanto da prevedere non solo sanzioni economiche, ma anche punti di penalizzazione nello svolgimento delle gare e/o campionati.
Con particolare riguardo poi alle fidejussioni richieste dall’Ordinamento sportivo non vi è dubbio che la presentazione di una (valida ed efficace) fidejussione bancaria o assicurativa costituisca elemento fondamentale in ordine al regolare svolgimento dei campionati e dei tornei; l’organizzazione e la corretta gestione dei relativi profili amministrativi e pubblicistici in rilievo rappresenta poi attività demandata al controllo della stessa FIGC (cfr. Corte Federale d’Appello n. 93/CFA/2018-2019).
Del resto la garanzia fidejussoria di cui trattasi rappresenta un fondamentale strumento di tutela per la categoria dei lavoratori interessati (calciatori) ed anche per questo l’ordinamento federale circonda di particolare attenzione la sua regolare, tempestiva, utile ed efficace produzione da parte delle società.
Orbene in tale quadro il comportamento assunto dalla U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l. nella vicenda in esame non può andare esente da censure.
3. In primo luogo deve infatti rilevarsi un’evidente carenza nell’attività di verifica e controllo, da parte della deferita, nella stipula del contratto in esame; la scelta del soggetto fidejussore è – come visto - attività fondamentale e rilevante per l’Ordinamento sportivo a cui le società affiliate devono adempiere con cura. Dagli atti di causa emergono invece chiari sintomi di come l’adempimento in esame sia stato affrontato con leggerezza o comunque poca diligenza; invero già prima della fidejussione non veritiera della Achmea, la deferita aveva tentato di reperire analoga garanzia presso una banca cinese che la Lega Pro aveva immediatamente ritenuto soggetto non idoneo.
Allo stesso modo la scelta del broker Puglisi e la sottoscrizione della fidejussione con la “presunta” Achmea non risultano preceduti da serie verifiche ed attente analisi circa l’idoneità e la serietà dei soggetti coinvolti. In verità dagli atti di causa, in relazione alla polizza Achmea del 8 agosto 2024, non emerge e risulta dunque assente ogni attività istruttoria di verifica o controllo da parte della deferita sulla scelta dei broker, dei consulenti ovvero sulla bontà della polizza e della società garante.
Non possono dunque condividersi le tesi difensive della buona fede ovvero dell’incolpevole affidamento sull’attività di terzi (i.e. broker o consulenti) se solo si consideri che la non veridicità della polizza è emersa poi in tempi abbastanza rapidi, ma solo grazie alle verifiche della stessa Lega Pro; verifiche che non risultano essere state nemmeno di grande complessità, essendo bastate due semplici comunicazioni di posta elettronica. Invero la Lega Pro, ricevuta la comunicazione del 29 agosto 2024, con cui si confermava la validità della garanzia rilasciata, inviava immediatamente all’indirizzo di posta elettronica “achmeareinsurance@achmea.com” (indirizzo individuato tramite una banale ricerca sul web e ben diverso da quello da cui era pervenuta la comunicazione sopra indicata, ossia “achmea@achmeareinsurancegroup.nl”) una nota a chiarimento, che aveva come esito quello di appurare come fraudolenti tutti gli atti in precedenza ricevuti.
Orbene tali semplici controlli ben potevano (rectius dovevano) essere svolti preventivamente dalla stessa società deferita, la quale aveva l’obbligo comunque di rivolgersi a soggetti in possesso dei requisiti di serietà e solidità di cui ai modelli della Lega Italiana Calcio Professionistico in tema di garanzie; controlli ed istruttoria omessi dalla deferita che non risultano poi affatto insostenibili per una società professionistica, che come riconosciuto dalla stessa difesa, ha avuto in dotazione ingenti capitali da parte della proprietà nell’ultimo periodo.
4. In secondo luogo – ed il rilievo appare tranchant - pur prescindendo dalla carente ovvero indimostrata attività di verifica e controllo della deferita – l’eventuale comportamento inadempiente, o anche truffaldino dei terzi consulenti o broker incaricati dalla Società medesima non può comunque giustificare od esimere la stessa dai propri obblighi od oneri; ed infatti per la giustizia sportiva, ancora in tema di fidejussioni si è precisato che “l’asserito mancato adempimento del terzo non scrimina e non esonera la società … (la sola ad essere obbligata per l’ordinamento federale), esulando dalla presente sede di giustizia sportiva eventuali profili di responsabilità negoziale sottesi alla vicenda dedotta in giudizio e lamentati dai ricorrenti. (cfr. Corte Federale d’Appello n. 93/CFA/2018-2019).
Dunque le vicende endosocietarie ovvero contrattuali, dedotte dalla deferita, che hanno portato la stessa alla stipula della fidejussione non valida non rilevano di fronte agli obblighi imposti dall’Ordinamento sportivo; d’altra parte, l’attività contrattuale e negoziale delle società affiliate – anche svolta tramite incaricati o ausiliari - non può che comportare una loro diretta responsabilità. L’incarico affidato dalla U.S. Triestina Calcio 1918 a consulenti e broker comporta infatti certamente la responsabilità della società deferita anche ai sensi dell’art. 1228 c.c. secondo cui “il debitore, che nell’adempimento dell’obbligazione si vale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro”.
In definitiva non possono pertanto esimersi da responsabilità i deferiti per aver prodotto agli uffici della Lega Pro una fidejussione non vera e per averla poi sostituita, solo grazie alle verifiche degli uffici competenti, con altra garanzia, ma fuori dai termini di cui al Comunicato Ufficiale n. 255/A della F.I.G.C. Sul punto del tutto irrilevante risulta poi la convalida dei tesseramenti effettuati dalla U.S. Triestina Calcio 1918 nel periodo agosto-settembre, ossia sotto la copertura della polizza scopertasi invalida ovvero anche alla luce della nuova fidejussione Generali; d’altra parte, che sino al 3 settembre 2024 e cioè sino al riscontro delle richieste di verifica della Lega Pro, la fidejussione fraudolenta fosse stata ritenuta valida ed efficace non conduce certo all’infondatezza delle violazioni contestate.
5. Quanto infine alla argomentazioni difensive circa l’insussistenza nell’ordinamento federale della c.d. responsabilità propria della società affiliata deve rilevarsi come tali motivi, alla luce di quanto sinora esposto, risultino ormai del tutto irrilevanti ed assorbiti dalla riconosciuta responsabilità del proprio tesserato sig. Lee Rosenzweig.
Dunque, al di là dell’analisi sulla sussistenza o meno di una autonoma responsabilità propria della società affiliata ovvero della sussistenza di c.d. “norme-sanzione” che non introducono alcuna novità rispetto alle tradizionali tipologie di responsabilità ascrivibili ai club sportivi, in questa sede deve comunque riconoscersi la violazione delle norme contestate con conseguente responsabilità dei deferiti sia per la violazione dell’art. 31 CGS che di quanto previsto e disposto dall'allegato A, par. 2, del Comunicato Ufficiale n. 255/A della F.I.G.C. del 14 giugno 2024.
Alla luce di quanto esposto deve pertanto ravvisarsi la responsabilità dei deferiti per le violazioni contestate con applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo, commisurando la misura dell’ammenda alla natura professionistica dell’affiliata ed all’entità degli interessi economici coinvolti nella vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Benjamin Lee Rosenzweig, mesi 6 (sei) di inibizione;
- per la società US Triestina Calcio 1918, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, e ammenda di euro 10.000,00 (diecimila/00) con diffida.
Così deciso nella Camera di consiglio del 17 ottobre 2024.
I RELATORI IL PRESIDENTE
Roberto Pellegrini Carlo Sica
Carlo Purificato
Depositato in data 28 ottobre 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai