F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0087/TFN – SD del 29 Ottobre 2024 (motivazioni) – Mohammed Belhaj – Reg. Prot. 72/TFN-SD
Decisione/0087/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0072/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica - Presidente
Pierpaolo Grasso - Vice Presidente
Claudio Croce - Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 29 ottobre 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 8281/1144pf 2324/GC/SA/ep del 2 ottobre 2024 nei confronti del sig. Mohammed Belhaj, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 8281/1144pf 23-24/GC/SA/ep del 2 ottobre 2024 nei confronti del sig. Mohammed Belhaj, all’epoca dei fatti arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Alessandria, per rispondere della violazione dell’art. 42, comma 1 e comma 3, lett. a) e h), del vigente Regolamento A.I.A. sia in via autonoma sia in riferimento all'art. 6.3, comma 1, del vigente Codice Etico A.I.A., per avere questi omesso di comunicare all'A.I.A. il tesseramento del di lui fratello, sig. Imad Belhaj, quale calciatore per la ASD Castelnovese Castelnuovo, e per aver diretto la gara Pozzolese - Castelnovese Castelnuovo del 28.4.2024, valevole per il campionato di Seconda Categoria, alla quale prendeva parte il sig. Imad Belhaj quale calciatore titolare nelle fila della ASD Castelnovese Castelnuovo, pur trovandosi in una situazione di incompatibilità per conflitto di interessi di cui ometteva di notiziare preventivamente l'A.I.A.
L’accordo ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e il sig. Mohammed Belhaj hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, letta la proposta di accordo e udito in udienza l’Avv. Alessandro D'Oria in rappresentanza della Procura Federale, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l’accordo;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica al sig. Mohammed Belhaj la sanzione di mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci) di sospensione. Dichiara la chiusura del procedimento.
Così deciso nella Camera di consiglio del 29 ottobre 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Claudio Croce Carlo Sica
Depositato in data 29 ottobre 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai