F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0088/TFN – SD del 30 Ottobre 2024 (motivazioni) – US Alessandria 1912 Srl – Reg. Prot. 74/TFN-SD
Decisione/0088/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0074/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Salvatore Accolla – Componente
Valentino Fedeli – Componente
Gaia Golia - Componente (Relatore)
Maurizio Lascioli - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 24 ottobre 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 8400/995pf23-24/GC/PM/mg del 2 ottobre 2024, depositato il 3 ottobre 2024, nei confronti della società US Alessandria 1912 Srl, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Procura Federale con provvedimento prot. n. 8400/995pf23- 24/GC/PM/mg del 2 ottobre 2024 ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, la società US Alessandria 1912 Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere rispettivamente dal proprio Presidente all’epoca dei fatti, sig. Enea Benedetto, e dai sig.ri Rinaldo Zerbo, all’epoca dei fatti Direttore Generale, e Luca Turco, all’epoca dei fatti Segretario della predetta società, così come riportati nei seguenti capi di incolpazione contenuti nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata:
"sig. Enea Benedetto all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società US Alessandria Calcio 1912: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del C.G.S. vigente, anche in relazione agli artt. 33 e 93 delle NOIF, per avere consentito e comunque non impedito l’apposizione, in calce all'istanza di revoca della richiesta di tesseramento del calciatore Daniele Belgiovine del 7.8.2023, in calce al modulo di variazione di tesseramento per calciatore giovane di serie tra la società US Alessandria Calcio 1912 ed il calciatore Daniele Belgiovine del 4.9.2023, in calce alla dichiarazione di non essere stato tesserato per società affiliate a federazioni estere del calciatore Daniele Belgiovine del 4.9.2023 ed in calce alla dichiarazione di prestazione di natura volontaria per il tesseramento del calciatore giovane di serie Daniele Belgiovine del 4.9.2023, delle firme apocrife del sig.Daniele Belgiovine";
"sig. Rinaldo Zerbo, all'epoca dei fatti Direttore Generale della Società US Alessandria Calcio 1912: a) violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del C.G.S. vigente, anche in relazione agli artt. 33 e 93 delle NOIF, per avere richiesto al sig. Luca Turco, all'epoca dei fatti segretario della US Alessandria Calcio 1912, di apporre in calce all'istanza di revoca della richiesta di tesseramento del calciatore Daniele Belgiovine del 7.8.2023, in calce al modulo di variazione di tesseramento per calciatore giovane di serie tra la società US Alessandria Calcio 1912 ed il calciatore Daniele Belgiovine del 4.9.2023, in calce alla dichiarazione di non essere stato tesserato per società affiliate a federazioni estere del calciatore Daniele Belgiovine del 4.9.2023 ed in calce alla dichiarazione di prestazione di natura volontaria per il tesseramento del calciatore giovane di serie Daniele Belgiovine del 4.9.2023, le firme apocrife del sig. Daniele Belgiovine; b) violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per i giorni 27.5.24 e 25.6.2024, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento";
"sig. Luca Turco, all'epoca dei fatti segretario della US Alessandria Calcio 1912: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del C.G.S. vigente, anche in relazione agli artt. 33 e 93 delle NOIF, per avere apposto in calce all'istanza di revoca della richiesta di tesseramento del calciatore Daniele Belgiovine del 7.8.2023, in calce al modulo di variazione di tesseramento per calciatore giovane di serie tra la società US Alessandria Calcio 1912 ed il calciatore Daniele Belgiovine del 4.9.2023, in calce alla dichiarazione di non essere stato tesserato per società affiliate a federazioni estere del calciatore Daniele Belgiovine del 4.9.2023 ed in calce alla dichiarazione di prestazione di natura volontaria per il tesseramento del calciatore giovane di serie Daniele Belgiovine del 4.9.2023, le firme apocrife del sig. Daniele Belgiovine".
La fase istruttoria
Il procedimento trae origine dalla segnalazione del 21/03/2024 con la quale l’Avv. Gianluca D’Angelo inviava alla Procura Federale copia della Denuncia-Querela presentata dal sui assistito, sig. Daniele Belgiovine, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, esponendo che in data 10/08/2023 il Belgiovine aveva sottoscritto con la U.S. Alessandria Calcio 1912 un contratto di apprendistato professionalizzante per un importo complessivo lordo di € 18.740,00 e che la predetta società aveva effettuato, in data 04/09/2023, un aggiornamento della sua posizione di tesseramento quale giovane di serie in prestazione volontaria, documento che il denunciante non aveva sottoscritto e che, tuttavia, recava la sua firma.
In sede di audizione, in data 02.05.2024, il sig. Belgiovine ha confermato il contenuto della denuncia-querela: per quanto riguarda la “Variazione di tesseramento per calciatore giovane di serie” tra la Società Alessandria Calcio 1912, datata 04/09/2023, con “Dichiarazione del calciatore” del 04/09/2023 e “Dichiarazione di prestazione di natura volontaria per il tesseramento del Calciatore Giovane di Serie di cui all’art. 33, comma 2 delle N.O.I.F.” del 04/09/2023, pratica depositata in LEGA PRO in data 04/09/2023, dichiarava “non riconosco in alcun modo come mie tutte le firme apposte sul documento a me posto in visione, non ho mai visto tale documento, né mi è stata comunicata alcuna variazione contrattuale da parte degli organi della Società Alessandria Calcio, società per la quale ho continuato a giocare fino agli inizi di dicembre 2023”.
Il sig. Enea Benedetto, Presidente della società Alessandria Calcio 1912, audito il 02.05.2024, con riferimento alla medesima documentazione ha dichiarato “non riconosco le mie firme apposte sulla documentazione datata 04/09/2023 e ad oggi, non ero a conoscenza della stessa… chi ha seguito materialmente e fisicamente il perfezionamento del tesseramento dei calciatori erano il Direttore Sportivo, sig. Umberto Quistelli … e il Direttore Generale, Sig. Rinaldo Zerbo…”.
Il sig. Umberto Quistelli, Direttore Sportivo della società, audito il 15.07.2024, “…in nessun documento oggi visionato ho assistito alla sottoscrizione di firme da parte del presidente Enea Benedetto e del calciatore Daniele Belgiovine, incombenze piuttosto che ha gestito e formalmente trattato la segreteria della società”.
Il sig. Luca Turco, Segretario della società Alessandria Calcio 1912, audito il 24.07.2024, dichiarava con riguardo all'istanza di revoca della richiesta tesseramento del calciatore Daniele Belgiovine del 7 agosto 2023 “ora che mi viene mostrato questo documento mi ricordo che la società, nella persona del sig. Rinaldo Zerbo, mi chiese di revocare il tesseramento del sig. Belgiovine in quanto con lo stesso veniva superato il limite della fideiussione rilasciata alla società per i tesseramenti; mi veniva richiesto di ottemperare a tale richiesta con la massima urgenza e quindi, contro la mia volontà, mi veniva richiesto di apporre sull'istanza di revoca della richiesta di tesseramento la firma del calciatore che, dunque, provvedevo a riportare facendo presente al sig. Zerbo che non ero d'accordo e che non mi sarei assunto la responsabilità di quanto andavo a fare; confermo, dunque, che la sottoscrizione del calciatore apposta sul modulo è apocrifa ed è stata apposta dal sottoscritto”…“anche con riguardo a questo modulo di variazione di tesseramento per calciatore giovane di serie, alla dichiarazione del calciatore del 4 settembre 2023 ed alla dichiarazione di prestazione di natura volontaria per il tesseramento del calciatore, ricordo che si rivolse a me il sig. Rinaldo Zerbo che mi chiese nuovamente di apporre le firme del calciatore sui predetti tre documenti ed io apposi le sottoscrizioni del calciatore manifestando nuovamente tutta la mia contrarietà. Non so dire per quale motivo la documentazione non fu fatta firmare direttamente dal calciatore, forse perché stava iniziando il campionato e non c'era il tempo necessario. Dopo aver predisposto la predetta documentazione, la stessa mi era stata riconsegnata già firmata dal Presidente e poi avevo apposto io le firme per il calciatore. Confermo, dunque, che le sottoscrizioni del calciatore apposte sui documenti che mi sono stati fatti visionare sono apocrife e sono state apposte dal sottoscritto”.
Esperita l’attività di indagine, è seguita, pertanto, in data 23.08.2024 la notifica della Comunicazione di Chiusura Indagini ai sig.ri Enea Benedetto, Rinaldo Zerbo, Luca Turco ed alla società US Alessandria Calcio 1912 ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2 CGS. In data 02.10.2024 il Procuratore Federale disponeva la separazione della posizione del sig. Rinaldo Zerbo con la formazione di autonomo fascicolo procedimentale.
I sig.ri Enea Benedetto e Luca Turco, all’esito della notifica della Comunicazione di Chiusura delle Indagini, definivano con la Procura Federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, condivisa dalla Procura Generale dello Sport con nota del 13.9.2024.
In data 03.10.2024, quindi, la Procura Federale notificava il deferimento in oggetto alla US Alessandria Calcio 1912.
La fase predibattimentale
In vista dell’udienza non sono state compiute attività difensive dalla società deferita.
Il dibattimento
All’udienza del 24.10.2024, svoltasi in videoconferenza, giusto il Decreto della Presidenza di questo Tribunale del 1° luglio 2024, risultava presente in collegamento da remoto l’Avv. Enrico Liberati, in rappresentanza della Procura Federale, nessuno per la US Alessandria Calcio 1912.
Il Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, dava la parola alla Procura Federale la quale, richiamato l’atto di deferimento, concludeva per il suo accoglimento con l’irrogazione della sanzione di euro 2.000,00 di ammenda.
La decisione
L’istruttoria ha permesso di accertare la violazione delle norme federali oggetto di contestazione di cui la società deferita US Alessandria Calcio 1912 è chiamata a rispondere ex art. 6, commi 1 e 2 CGS, in relazione agli atti e comportamenti posti in essere dal Presidente, sig. Enea Benedetto, e dal Segretario, sig. Luca Turco.
In particolare, risulta provato per tabulas che in data 7.8.2024 la società US Alessandria Calcio 1912 depositava presso l'Ufficio Tesseramento della Lega Pro un'istanza di revoca della richiesta di tesseramento del calciatore Daniele Belgiovine ove era stata apposta la firma apocrifa di quest'ultimo da parte del Segretario della società, sig. Luca Turco, ed in data 4.9.2024 depositava presso l'Ufficio Tesseramento della Lega Pro un'istanza di tesseramento del medesimo calciatore Belgiovine quale giovane di serie contenente la dichiarazione del calciatore di non essere stato tesserato per società affiliate a federazioni estere nonché la dichiarazione del medesimo di prestazione di natura volontaria, tutte recanti firme apocrife del sig. Belgiovine in quanto apposte dal Segretario della società, sig. Luca Turco.
Gli atti di indagine, con particolare riferimento alle dichiarazioni confessorie rese dal segretario sig. Turco, hanno confermato i fatti oggetto di deferimento e risulta, quindi, provata la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, (Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari) del C.G.S. vigente, anche in relazione agli artt. 33 (I “giovani di serie”) e 93 (Contratti tra società e tesserati ) delle NOIF da parte dei soggetti che hanno agito in nome e per conto della US Alessandria 1912 Srl,.
La fondatezza degli addebiti ed in particolare, per quel che ancora rileva, la responsabilità diretta ed oggettiva del sodalizio sportivo ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, CGS per le violazioni ascritte al Presidente, al Direttore Generale ed al Segretario, deve così ritenersi definitivamente acquisita.
Sotto il profilo sanzionatorio, valutate tutte le circostanze del caso, il Tribunale ritiene eque le sanzioni nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società US Alessandria 1912 Srl la sanzione di euro 2.000,00 (duemila/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Gaia Golia Carlo Sica
Depositato in data 30 ottobre 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai