F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0090/TFN – SD del 5 Novembre 2024 (motivazioni) – Pietro Paolella e NF Ardea Calcio (ora ASD Team Nuova Florida 2005) – Reg. Prot. 76/TFN-SD

Decisione/0090/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0076/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Pierpaolo Grasso - Vice Presidente

Giammaria Camici – Componente

Claudio Croce – Componente

Valentino Fedeli - Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 29 ottobre 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 8665/1241pf 2324/GC/PM/mg del 7 ottobre 2024 nei confronti del sig. Pietro Paolella e della società NF Ardea Calcio (ora ASD Team Nuova Florida 2005), la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, in data 7 ottobre 2024, ha deferito a questo Tribunale il sig. Pietro Paolella, all’epoca del fatto Presidente e legale rappresentante della società NF Ardea Calcio (ore denominata ASD Team Nuova Florida 2005), al quale ha contestato la violazione dell’art. 4 comma 1 CGS sia in via autonoma che in relazione agli artt. 94 ter comma 5 NOIF e 31 commi 6 e 7 CGS per non aver corrisposto al calciatore Giorgio Valentini la somma di 11.300,00 a titolo di residuale compenso pattuito nell’accordo economico sottoscritto dalla società e dal calciatore per la stagione sportiva 2022/2023; tale credito del calciatore era stato accertato dalla Commissione Accordi Economici LND con decisione del 6 marzo 2024, in pari data pubblicata e comunicata alla società a mezzo pec ed era rimasta inadempiuta nel termine di giorni trenta decorrente dalla data di detta comunicazione.

Siffatta decisione, maturata all’esito dell’accoglimento del ricorso del calciatore risalente al 7 novembre 2023, aveva trovato conferma nella successiva decisione del 10 aprile 2024 di questo Tribunale - Sezione Vertenze Economiche, a cui la società si era rivolta con reclamo del 13 marzo 2024, finalizzato alla riforma della decisione della CAE.

Anche quest’ultima pronuncia, recante l’ulteriore condanna della società a pagare al Valentini l’importo di 500,00 per spese di lite, era stata anch’essa comunicata alla pec della società ed era rimasta inadempiuta al pari della precedente nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Nel contempo la Procura Federale ha altresì deferito la società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6 comma 1 CGS per la violazione ascritta al Paolella.

La fase predibattimentale

La Procura Federale, che aveva avviato l’indagine a seguito della segnalazione 3 giugno 2024 della Segreteria della LND – Serie D per il seguito di competenza ai sensi e per gli effetti degli artt. 94 ter NOIF e 8 comma 9 CGS, in quanto la società risultava inadempiente per gli omessi pagamenti delle somme poste a suo carico, in data 26 agosto 2024 notificava agli indagati la Comunicazione di Conclusione delle Indagini, alla quale seguiva da parte del Paolella e della società, entrambi rappresentati dall’avv. Leonardo Mennella, la memoria 10 settembre 2024, contenente istanza di archiviazione del procedimento perché la decisione del TFN-SVE del 10 aprile 2024 non era definitiva in quanto impugnata da entrambi gli indagati innanzi il Collegio di Garanzia dello Sport con ricorso del 10 maggio 2024.

L’istanza  non trovava accoglimento e ad essa seguiva il deferimento.

Il dibattimento

All’udienza del 29 ottobre 2024, tenutasi in modalità videoconferenza, si è collegato per la Procura Federale l’avv. Alessandro D’Oria il quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento con le sanzioni della inibizione di mesi sei a carico del Paolella e a carico della società della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica e dell'ammenda di 600,00.

Per la società deferita si è collegato l’avv. Mennella, il quale si è riportato alla memoria difensiva depositata il 24 ottobre 2024, di cui si dirà dappresso, ed ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni ivi precisate.

Il Paolella non si è collegato, né ha depositato scritti difensivi.

Il Tribunale si è riservato di decidere.                                                                                                                                                           

La decisione

La società NF Ardea Calcio, ora ASD Team Nuova Florida 2005, con la memoria sopra richiamata a firma dell’avv. Mennella, difensore costituito per la società in persona dell’attuale legale rappresentante sig.ra Jessica Pizi, ha reiterato la richiesta di proscioglimento, già formulata nelle precedenti fasi del procedimento, sul presupposto che la sentenza di questo Tribunale - Sezione Vertenze Economiche depositata il 10 aprile 2024 era stata impugnata da essa società innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport con atto datato 10 maggio 2024 e che, pertanto, non poteva essere considerata definitiva, al pari di quella della CAE – LND del 6 marzo 2024, sottesa alla pronuncia del TFN-SVE.

A ciò conseguiva che il termine di giorni trenta dalla comunicazione di entrambe le decisioni non era decorso, in quanto sospeso e/o interrotto dal semplice ricorso al Collegio di Garanzia, sicché il procedimento disciplinare incardinato dalla Procura Federale il 28 giugno 2024 non poteva né doveva essere avviato perché intempestivo.

La società, nel sostenere il proprio convincimento, si è riferita al previgente art. 94 ter comma 11 NOIF, il cui principio ha ritenuto per analogia applicabile al  caso in esame, in forza del quale il pagamento delle somme deve essere effettuato entro trenta giorni della documentazione della decisione, ma solo in caso di mancata impugnativa della decisione stessa innanzi il TFN-SVE.

Il Tribunale osserva quanto segue.

L’art. 94 ter NOIF, attualmente in vigore nella sua nuova versione, al comma 5 espone che le somme accertate dai competenti organi di giustizia sportiva devono essere versate all’avente diritto nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione della decisione e che, trascorso inutilmente tale termine, si applica alle parti inadempienti la sanzione di cui all’art. 31 comma 6  CGS.

Tale formulazione lascia chiaramente intendere che è la semplice inosservanza del termine di giorni trenta entro il quale il pagamento deve essere eseguito a determinare la responsabilità disciplinare della parte obbligata; nel caso in esame tale inosservanza si è pacificamente verificata, essendo incontestato il mancato pagamento della società in favore del calciatore, con la conseguenza che vanno irrogate ai deferiti le sanzioni chieste dalla Procura Federale, con esclusione dell’ammenda a carico della società, in quanto non prevista dal comma 6  dell'art. 31 CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Pietro Paolella, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società NF Ardea Calcio (ora ASD Team Nuova Florida 2005), punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva.

Così deciso nella Camera di consiglio del 29 ottobre 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Valentino Fedeli                                                                  Carlo Sica

 

Depositato in data 5 novembre 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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