F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0091/TFN – SD del 5 Novembre 2024 (motivazioni) – US Alessandria 1912 Srl – Reg. Prot. 78/TFN-SD

Decisione/0091/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0078/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Pierpaolo Grasso - Vice Presidente

Giammaria Camici - Componente (Relatore)

Claudio Croce – Componente

Valentino Fedeli – Componente

Ermando Bozza - Componente (Relatore)

Claudio Sottoriva - Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 29 ottobre 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 8957 /565pf23-24/GC/blp dell’8 ottobre 2024 nei confronti della società US Alessandria Calcio 1912 Srl, la seguente

DECISIONE

Con atto del giorno 8 ottobre 2024, depositato lo stesso giorno, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale la società U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.r.l. per rispondere a titolo di:

a) responsabilità propria, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 80 delle N.O.I.F. che pone gli obblighi in esame a carico anche alle Società in modo diretto, per non aver depositato, entro il termine del 30 novembre 2023, la documentazione relativa a: 1) la situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre 2023, di cui all’art. 85, lett. C), par. III) delle NOIF (vigente all’epoca dei fatti) unitamente alla seguente documentazione: - note esplicative dei principi e criteri di redazione e commenti alle principali voci e variazioni intervenute di cui all’art. 85, lett. C), par. III), comma 1, lett. a) delle NOIF (vigente all’epoca dei fatti); - relazione contente il giudizio della società di revisione di cui all’art. 85, lett.C), par. III), comma 1, lett. b) delle NOIF (vigente all’epoca dei fatti); - verbale di approvazione, di cui all’art. 85, lett. C), par. III), comma 1, lett. c) delle NOIF (vigente all’epoca dei fatti); 2) l’indicatore di Liquidità calcolato sulle risultanze della situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre 2023, di cui all’art. 85, lett. C), par. VI) delle NOIF (vigente all’epoca dei fatti); 3) l’indicatore di Indebitamento calcolato sulle risultanze della situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre 2023, di cui all’art. 85, lett. C), par. VII) delle NOIF (vigente all’epoca dei fatti); 4) l’indicatore di Costo del Lavoro Allargato, di cui all’art. 85, lett. C), par. VIII) delle NOIF (vigente all’epoca dei fatti);

b) responsabilità diretta, per violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. vigente, per i comportamenti ascritti al sig. Enea Benedetto, Presidente all’epoca dei fatti del Consiglio di amministrazione e Legale Rappresentante della società, così come riportati nei seguenti capi di incolpazione: “violazione di cui agli artt. 4, comma 1, del C.G.S. e 31, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 80 delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver depositato, entro il termine del 30 novembre 2023: 1) la situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre 2023, di cui all’art. 85, lett. C), par. III) unitamente alla seguente documentazione: - note esplicative dei principi e criteri di redazione e commenti alle principali voci e variazioni intervenute di cui all’art. 85, lett. C), par. III), comma 1, lett. a); - relazione contente il giudizio della società di revisione di cui all’art. 85, lett. C), par. III), comma 1, lett. b); - verbale di approvazione, di cui all’art. 85, lett. C), par. III), comma 1, lett. c); 2) l’indicatore di Liquidità calcolato sulle risultanze della situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre 2023, di cui all’art. 85, lett. C), par. VI);3) l’indicatore di Indebitamento calcolato sulle risultanze della situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre 2023, di cui all’art. 85, lett. C), par. VII); 4) l’indicatore di Costo del Lavoro Allargato, di cui all’art. 85, lett. C), par. VIII)".

La fase istruttoria

In data 19.12.2023 la Procura Federale, a seguito di segnalazione del 18.12.2023 della Segreteria Co.Vi.So.C., pervenutale lo stesso giorno, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 839pf23-24 avente ad oggetto “Segnalazione della Covisoc in

ordine al mancato deposito da parte della società U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. entro il termine del 30 novembre 2023: 1) della situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre 2023, di cui all’art. 85, lett. C), par. III), comma 1, nonché della documentazione a corredo di cui all’art. 85, lett. C), par. III), comma 1, lett. a), lett. b) e lett. c); 2) dell’indicatore di Liquidità calcolato sulle risultanze della situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre 2023, di cui all’art. 85, lett. C), par. VI), dell’indicatore di Indebitamento calcolato sulle risultanze della situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre 2023, di cui all’art. 85, lett. C), par. VII) e dell’indicatore di Costo del Lavoro Allargato, di cui all’art. 85, lett. C), par. VIII)”.

Con la comunicazione di cui si è detto la Co.Vi.So.C. informava la Procura Federale che nella riunione del 15 dicembre 2023 aveva riscontrato, all'esito delle verifiche effettuate dall'Ufficio preposto, che la società U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.r.l. non aveva provveduto, entro il termine del 30 novembre 2023, al deposito della documentazione che costituisce l’oggetto del procedimento.

L’Ufficio inquirente limitava la propria attività istruttoria all’acquisizione del foglio di censimento e della visura camerale della Società e, ritenendo il procedimento istruito “per tabulas”, in data 11.01.2024 notificava al sig. Enea BENEDETTO e alla società U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.r.l. la comunicazione di chiusura delle indagini con la quale contestava ai predetti la violazione delle norme indicate dalla Co.Vi.So.C..

La Società, previo deposito di memoria da parte del difensore di fiducia che, invocando il vincolo della continuazione per le violazioni contestate, chiedeva di poter accedere ai benefici previsti dalla procedura di cui all’art. 126 del CGS, raggiungeva un accordo sanzionatorio con la Procura Federale sulla base di un’ammenda iniziale di euro 11.000,00 ridotta, in virtù del patteggiamento, a euro 5.500,00, nel mentre il sig. Enea BENEDETTO, dopo la notifica del deferimento, in data 16.02.2024, depositava una istanza indirizzata al TFN e alla Procura Federale,  con la quale dichiarava che “… in qualità all'epoca dei fatti di Presidente del CDA, che al termine del 30/11/2023 non è stato possibile adempiere agli obblighi di deposito sopra richiamati per difficoltà organizzative determinate dai noti contrasti dell'Organo Gestorio e dal cambio del sindaco in ragione delle dimissioni irrevocabili del precedente, Dott. Rayneri. A tal fine chiedo all'ill.mo Tribunale Federale Nazionale di tenere conto delle suindicate, circostanze attenuanti al fine della graduazione della sanzione che chiedo possa essere determinata in una sanzione pecuniaria di euro 2.500 in luogo della sanzione dell'inibizione”. Tale richiesta non trovava il consenso della Procura Federale e, quindi, lo stesso veniva deferito e giudicato da questo Tribunale (decisione n. 167 TFNSD 2023-24).

L’U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.r.l. non ottemperava, tuttavia, all’accordo intervenuto di talché lo stesso veniva dichiarato risolto dalla F.I.G.C. con C.U. n. 138/AA del 23 settembre 2024 e la Procura Federale, con atto del giorno 8 ottobre 2024, si determinava a deferire la società U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.r.l. innanzi a questo Tribunale ascrivendo alla stessa le contestazioni di cui si è detto in precedenza.

La fase predibattimentale

In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 29.10.2024. La parte deferita non depositava memoria.

Il dibattimento

All’udienza del 29.10.2024, tenutasi in modalità videoconferenza come da decreto 1.07.2024 del Presidente del Tribunale, era presente il Sostituto Procuratore Avv. Alessandro D’Oria in rappresentanza della Procura Federale il quale, illustrato brevemente il deferimento, concludeva per l’irrogazione all’U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.r.l. della sanzione dell’ammenda di euro 14.500,00.

Per la società deferita nessuno era presente.

La decisione

Ritiene il Tribunale che tutti gli addebiti contestati all’U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.r.l. a seguito della segnalazione della Co.Vi.So.C. risultino provati e peraltro pacificamente ammessi dalla Società stessa, nella memoria nella quale ha chiesto di potersi avvalere del vincolo della continuazione, nonché dal suo Presidente del Consiglio d’Amministrazione e legale rappresentante, sig. Enea Benedetto, nel suo scritto difensivo successivo alla notifica del deferimento di cui si è riportato il testo in precedenza.

Gli omessi depositi, entro la data del 30 novembre 2023, della situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre 2023, unitamente (i) alla note esplicative dei criteri di redazione e dei commenti alle principali voci e variazioni intervenute, (ii) alla relazione contenente il giudizio della società di revisione e del verbale di approvazione; (iii) all'indicatore di liquidità calcolato sulle risultanze della situazione patrimoniale intermedia; (iv) all'indicatore di indebitamento calcolato sulle risultanze della situazione patrimoniale intermedia ed all'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, oltre a violare varie fattispecie regolate dall'art. 85 NOIF, costituiscono illeciti amministrativi ai sensi dell'art. 31, comma 1, CGS eludendo la normativa federale in materia gestionale ed economica.

La responsabilità di tali omissioni è riconducibile al legale rappresentante del sodalizio sportivo destinatario degli obblighi violati che, anche se si avvalesse di dipendenti e/o collaboratori, risponderebbe direttamente del loro operato in ragione del ruolo ricoperto.

Da ciò discende, per la Società, in conseguenza dei comportamenti ascritti al sig. Enea Benedetto, all’epoca dei fatti legale rappresentante della stessa, la violazione dell’art. 6, comma 1, del C.G.S. nonché la responsabilità propria, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 80 delle N.O.I.F. che pone gli obblighi contestati nella nota Co.Vi.Soc. e nell’atto di deferimento anche a carico delle Società in modo diretto.

Con riferimento al profilo sanzionatorio, il Collegio ritiene congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale, atteso che le stesse risultano conformi all’indirizzo più volte affermato da questo Tribunale che, in caso di mancato rispetto degli accordi conclusi ai sensi dell’art. 126 CGS, prevede un aggravamento della sanzione originariamente pattuita dalle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società US Alessandria 1912 Srl la sanzione di euro 14.500,00 (quattordicimilacinquecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 29 ottobre 2024.

 

I RELATORI                                                                    IL PRESIDENTE

Giammaria Camici                                                                 Carlo Sica

Ermando Bozza

Claudio Sottoriva  

 

Depositato in data 5 novembre 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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