F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0094/TFN – SD del 12 Novembre 2024 (motivazioni) – Niccolò Berti – Reg. Prot. 51/TFN-SD
Decisione/0094/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0051/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Roberto Proietti – Presidente
Gianfranco Marcello - Componente (Relatore)
Roberto Pellegrini - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 6 novembre 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 5614/170pf2425/GC/GR/ff del 3 settembre 2024 nei confronti del sig. Niccolò Berti, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 2 Settembre 2024 il Procuratore Federale deferiva innanzi a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare il sig. Niccolò Berti all’epoca dei fatti allenatore della società San Donato Tavernelle srl, per rispondere:
- della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, a seguito della pubblicazione della decisione n. 8 del 12.7.2024 con la quale il Tribunale Federale Nazionale ha irrogato nei suoi confronti la sanzione della squalifica per mesi sei, a mezzo di un messaggio di posta elettronica avente quale oggetto “squalifica” inviato in data 6 agosto 2024 alle ore 11.50 dal proprio indirizzo di posta elettronica (niknike@libero.it) agli indirizzi di posta elettronica del Tribunale Federale Nazionale (tribunalefederale.nazionale@figc.it e tfn.disciplinare@pec.figc.it) e della Procura Federale (procura@pec.figc.it), espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso e degli Organi di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio, con specifico riferimento al Tribunale Federale Nazionale ed alla Procura Federale; nella citata mail, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: “ Sono Berti Niccolò, non saluto neanche, perché non sento giusta la sentenza. Non è stato punito neanche l’illecito commesso, tra l’altro non sportivo, ma ben più grave, schifosi. Mi verrà mandata la lettera della sentenza o qui in Italia si fa ancora più le cose a caso? Una schifezza di sentenza, la monnezza vale più di voi. Facile col coltello dalla parte del manico e la corte corrotta. A me tocca abitare in un paese del genere!? I peggio mali a voi, fautori di ingiustizia! La cosa che fa più male è che il tribunale è peggio di voi !! chi vi ha dato la morale!? La merda di cervello che vi trovate. P.S. è già la seconda mail che vi mando questa mail. Siete merda! NON siete meritevoli di ossigeno! Voi e gran parte della gente di questo mondo! Per colpa di voi questo mondo è ingiusto! Siete solo valevoli di offese! Uno contro di voi, neanche nelle peggiori risse. Siete dei criminali! Peggio dei regimi totalitari! Fino a che non muoio vi tirerò il cancro a voi e progenie! Fino a che non morirete il prima possibile non ci sarà giustizia, siete solo monnezza !!! Gente di merda e basta, speriamo vi venga il cancro a voi e famiglia e il mondo si liberi della merda che siete!!” Il Procuratore Federale, inoltre, configurava l’ipotesi di recidiva di cui all’art 18 comma 1 C.G.S., atteso che il sig. Niccolò Berti era stato già sanzionato per violazioni della stessa natura nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 1116pf 23-24, definito con decisione del Tribunale Federale nazionale n. 008/TFNSD/2024-2025 del 12 luglio 2024.
La fase predibattimentale
In data 6 Agosto 2024, a seguito della pubblicazione della decisione n. 8 del 12.07.2024, con la quale il Tribunale Federale Nazionale ha irrogato nei confronti di Niccolò Berti la sanzione della squalifica per mesi sei ( 6 ), quest’ultimo dal proprio indirizzo di posta elettronica ha inviato all’indirizzo pec del Tribunale Nazionale Federale ed alla Procura Federale un messaggio di posta elettronica nel quale sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: “ Sono Berti Niccolò, non saluto neanche, perché non sento giusta la sentenza. Non è stato punito neanche l’illecito commesso, tra l’altro non sportivo, ma ben più grave, schifosi. Mi verrà mandata la lettera della sentenza o qui in Italia si fa ancora più le cose a caso? Una schifezza di sentenza, la monnezza vale più di voi. Facile col coltello dalla parte del manico e la corte corrotta. A me tocca abitare in un paese del genere!? I peggio mali a voi, fautori di ingiustizia! La cosa che fa più male è che il tribunale è peggio di voi !! chi vi ha dato la morale!? La merda di cervello che vi trovate. P.S. è già la seconda mail che vi mando questa mail. Siete merda! NON siete meritevoli di ossigeno! Voi e gran parte della gente di questo mondo! Per colpa di voi questo mondo è ingiusto! Siete solo valevoli di offese! Uno contro di voi, neanche nelle peggiori risse. Siete dei criminali! Peggio dei regimi totalitari! Fino a che non muoio vi tirerò il cancro a voi e progenie! Fino a che non morirete il prima possibile non ci sarà giustizia, siete solo monnezza !!! Gente di merda e basta, speriamo vi venga il cancro a voi e famiglia e il mondo si liberi della merda che siete!!”.
Stante la natura del mezzo utilizzato che ha determinato la conoscenza e conoscibilità da parte di tutti coloro che hanno accesso ai messaggi di posta elettronica dei sopra indicati uffici e la gravità delle affermazioni contenute nella e-mail, la Procura Federale avviava immediatamente le indagini nei confronti del sig. Niccolò Berti al quale, in data 8 Agosto 2024, veniva notificato il provvedimento di comunicazione di conclusione delle indagini.
Il sig. Niccolò Berti non ha provveduto in alcun modo a smentire o rettificare le dichiarazioni lesive della reputazione delle istituzioni federali.
Conseguentemente, la Procura Federale in data 2 Settembre 2024 notificava al deferito e depositava presso il Tribunale Federale Nazionale il predetto atto di deferimento.
Il dibattimento
In sede di discussione erano presenti l’avv. Alessandro Doria in rappresentanza della Procura Federale, nessuno per il deferito. La Procura Federale si riportava integralmente al contenuto ed alle conclusioni dell’atto di deferimento e sottolineando la recidiva, chiedeva l’irrogazione nei confronti del deferito della sanzione di anni uno di squalifica.
Il sig. Niccolò Berti inviava a codesto Tribunale Federale Nazionale, all’indirizzo pec, una e-mail datata 29 ottobre 2024 con la quale comunicava di non presenziare all’udienza fissata in data odierna e ribadiva ulteriori dichiarazioni lesive della reputazione di codesto Tribunale Federale Nazionale.
La decisione
Il deferimento è fondato e documentato e, in particolare, la trasmissione della comunicazione alla posta certificata del Tribunale Nazionale Federale e della Procura Federale contenente le dichiarazioni contestate da quest’ultima è stata confermata dal deferito Niccolò Berti.
Evidente è poi il rilievo gravemente lesivo delle prefate dichiarazioni che travalicano il diritto di critica e di opinione, stante la palese offensività delle affermazioni contenute nella e-mail del 6 agosto 2024.
Sul punto sono oramai consolidati gli orientamenti degli organi della giustizia endofederale in ordine al contenuto e ai limiti del diritto di critica e di opinione nell’ordinamento sportivo: “Ai sensi dell’art. 23 del CGS che vieta di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA, costituisce presupposto necessario per il legittimo esercizio del diritto di critica, la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti, da intendersi nel senso che l’informazione non deve assumere contenuto lesivo dell’immagine e del decoro altrui ( Cass. civ., Sez. III Ord, 31.01.2018 n. 2357 ); al fine di configurare la scriminante del diritto di critica, è necessario quindi che non sia travalicato il limite della forma nella comunicazione della notizia e che, soprattutto, si eviti di trascendere in espressioni inutilmente disonorevoli e dispregiative o esageratamente aggressive verso la persona oggetto di critica, perché questo non può mai ledere la integrità del soggetto. In concreto, non possono essere qualificate come continenti le espressioni che si connotino per una carica di intrinseca offensività; al contrario, potranno ritenersi continenti le espressioni che si rivelino funzionali ad una dialettica in atto con un dato interlocutore; ulteriormente, saranno contenenti le espressioni che assumano un carattere in sé non infamante od umiliante, non aggressive verso la persona del destinatario e non lesive della sua dignità ( CFA, SS.UU. n. 0018/CF/2021-2022).
Appare evidente, dunque, nella fattispecie che le gravi, offensive e minacciose dichiarazioni assumono un contenuto lesivo dell’immagine e del decoro degli organi della giustizia sportiva, reiterate anche nella e-mail del 29.10.2024 con la quale il Niccolò Berti, nel comunicare la mancata presenza all’odierna udienza, profferiva “ Purtroppo nessun saluto a chi si è sporcato le mani di ingiustizie gravi ……”
Né si può dubitare, alla luce dei consolidati orientamenti delle Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello che, la trasmissione di una mail non sia idonea a concretizzare la necessaria pubblicità. Secondo il richiamato indirizzo, infatti, “ la giurisprudenza, ha in più occasioni ribadito il principio secondo il quale la trasmissione a mezzo posta elettronica di messaggi contenenti espressioni potenzialmente lesive dell’altrui reputazione integra condotta disciplinarmente rilevante anche nell’ipotesi di diretto ed esclusivo invio dei messaggi ai soli indirizzi dei destinatari, in quanto ciò non può valere ad escludere la potenziale accessibilità a tali messaggi da parte di terzi diversi dai destinatari, come nel caso di mail istituzionali alle quali ovviamente hanno acceso libero tutti i componenti della struttura nell’ambito della quale il singolo organo è chiamato ad operare ed a svolgere le proprie molteplici funzioni” ( precedente riferito proprio all’indirizzo di posta elettronica della Procura Federale, CFA, SS.UU. n. 0081/CFA/20222023).
La sanzione richiesta dalla Procura Federale nei confronti del sig. Niccolò Berti appare congrua alla luce sia delle dichiarazioni rese, nelle quali si mette in dubbio la liceità della condotta degli organi federali, arrecando rilevante pregiudizio alla reputazione e credibilità dell’istituzione, sia della reiterazione delle condotte contestate.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Niccolò Berti la sanzione di anni 1 (uno) di squalifica.
Così deciso nella Camera di consiglio del 6 novembre 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Gianfranco Marcello Roberto Proietti
Depositato in data 12 novembre 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai