F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0096/TFN – SD del 15 Novembre 2024 (motivazioni) – Ivan Castaldi- Reg. Prot. 84/TFN-SD
Decisione/0096/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0084/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Antonella Arpini – Componente
Giammaria Camici - Componente (Relatore)
Amedeo Citarella – Componente
Roberto Pellegrini - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 14 novembre 2024, sul Deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 10029/257pf2425/GC/blp del 17 ottobre 2024, nei confronti del sig. Ivan Castaldi, la seguente
DECISIONE
Con atto del giorno 17 ottobre 2024, depositato lo stesso giorno, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale il sig. Ivan CASTALDI, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC quale “Allenatore UEFA B”, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, del C.G.S. e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, sia in via autonoma che in relazione all’art. 23 del C.G.S., per aver lo stesso, nel commentare le operazioni di voto prodromiche e relative allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle cariche elettive del Comitato Regionale Lazio per il nuovo quadriennio olimpico in calendario alla data del 14.09.2024 espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia, dell’Assemblea elettiva del Comitato Regionale Lazio, sia, del Collegio di Garanzia Elettorale presso il Comitato Regionale Lazio, nonché, per l’effetto e più in generale, dei componenti persone fisiche tutti di entrambi tali organo e autorità, mediante le seguenti frasi ed espressioni quali postate, rispettivamente in data 13 e 14 settembre 2024, sul proprio profilo personale del social media Facebook: <TRAMATI RIAMMESSO. Delibera della corte di appello federale. Eccellente lavoro degli avvocati che hanno reso nullo l’ostruzionismo da parte del collegio di garanzia elettorale che ha sbagliato (volutamente) il conteggio delle schede valide a favore di Giacomo Tramati. La corte di appello federale ha accolto il ricorso e riammesso il candidato presidente. É la prima elezione libera nel comitato regionale Lazio da 40 anni a questa parte. Domani tutte le società aventi diritto devono andare a votare per eleggere il nuovo presidente. Un grande in bocca al lupo Giacomo!!> (post pubblicato il 13.09.2024 alle ore 14:31) e ancora <Elezione Presidente CR Lazio Sono iniziate le procedure di voto, con una montagna di dubbi. Siccome non si é mai votato, qui ci sono carta penna e calamaio. Non c’è ombra di organizzazione. Però tutti i loro uomini sono posizionati bene. Negli organi di controllo ci sono tutti i componenti Tribunale Federale Territoriale. Sono 40 anni che vengono pagati e incaricati dal comitato e adesso dovrebbero essere quelli che controllano? Uno dei controllori é il commissario di campo che taroccò le carte per eliminarci dalla coppa: “il vecchietto con baffo bianco e occhiali scuri” Sinceramente possono essere anche super onesti, ma solo a vederli mi vengono i brividi. Uno spaccato di Italia che è esattamente il mondo che viviamo. La procura federale dovrà fare luce su tanti lati oscuri> (post pubblicato il 14.09.2024 alle ore 12:59).
La fase istruttoria
In data 4.10.2024 la Procura Federale, a seguito di una nota di pari data inoltratale dal Presidente del Comitato Regionale Lazio della LND, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 257pf24-25 avente ad oggetto “Segnalazione del Presidente del Comitato Regionale Lazio in ordine alla pubblicazione su facebook di commenti disciplinarmente rilevanti da parte del tecnico Ivan Castaldi”.
Con la richiamata nota il Presidente del CR Lazio rimetteva alla Procura Federale la copia di due dichiarazioni postate in data 13 e 14 settembre 2024 dal sig. Ivan CASTALDI sul social network facebook ritenute offensive nei confronti delle istituzioni federali. L’attività istruttoria dell’Ufficio inquirente è consistita nell’acquisizione della scheda tecnica del soggetto coinvolto e, all’esito, ritenuto il procedimento istruito “per tabulas”, la Procura Federale, in data 7.10.2024, notificava al sig. Ivan CASTALDI la comunicazione di conclusione delle indagini contestandogli quanto riportato nel suddetto atto.
L’avvisato, a seguito di sua richiesta, veniva audito dall’Ufficio inquirente in data 15.10.2024 e in tale sede rilevava di aver espresso solo dubbi sui conteggi operati dal Collegio di Garanzia Elettorale in merito ai voti occorrenti al sig. Giacomo Tramati per potersi candidare alla Presidenza del C.R. Lazio, conteggi effettivamente errati per difetto e poi corretti dalla CFA. In merito alla seconda contestazione riferiva che anche in questo caso aveva solo espresso dubbi circa la regolarità delle operazioni di voto in quanto i controlli erano effettuati da dipendenti stessi del Comitato. Il riferimento a una specifica persona era solo uno sfottò nei confronti di un amico. Infine rappresentava di aver ricevuto, per tutta la campagna elettorale, messaggi di derisione e di minacce che, però, non potevano essere documentati a causa della loro autodistruzione dopo la lettura.
La Procura federale, ritenuto che quanto dichiarato dall’avvisato “…non offriva elementi e/o svolgeva considerazioni idonee a poter fondatamente portare ad una rivisitazione delle ragioni poste a fondamento del notificato atto prodromico all’esercizio dell’azione disciplinare”, con atto del 17 ottobre 2024, si determinava a deferirlo innanzi a questo Tribunale ascrivendo allo stesso
le contestazioni di cui si è detto in precedenza.
La fase predibattimentale
In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 14.11.2024.
L’udienza dell’14.11.2024
Alla ridetta udienza, svoltasi in modalità videoconferenza come da decreto del Presidente del Tribunale dell’1.07.2024, era presente, in rappresentanza della Procura Federale, il Procuratore Aggiunto Avv. Giorgio Ricciardi il quale, illustrato brevemente il deferimento, concludeva per l’irrogazione al sig. Ivan CASTALDI della sanzione della squalifica per mesi tre.
La decisione
Il Tribunale ritiene che dalla documentazione acquisita agli atti possa affermarsi la responsabilità disciplinare del tecnico sig. Ivan CASTALDI.
Il contenuto di quanto dallo stesso pubblicato sul proprio profilo Facebook, con riguardo al post del 13 settembre 2024, è certamente lesivo della dignità, della correttezza e della reputazione dei membri del Collegio di Garanzia Elettorale in quanto ai suoi componenti viene espressamente addebitato di aver volontariamente sbagliato, per difetto, il conteggio delle schede valide occorrenti al sig. Giacomo Tramati per potersi candidare alla Presidenza del C.R. Lazio, con ciò lasciando intendere che tale Collegio volesse intenzionalmente escludere dalla competizione elettorale un candidato concorrente alla carica di Presidente del Comitato.
Ugualmente il post pubblicato il 14 settembre 2024 è da ritenersi lesivo del prestigio, della correttezza, dell’imparzialità e della reputazione dei componenti del Tribunale Federale Territoriale, organo istituzionale di controllo delle operazioni elettorali, dei quali viene messa in dubbio l’imparzialità sulla sola presunzione che gli stessi sarebbero inidonei a svolgere il ruolo di controllori in quanto nominati dal Comitato stesso e stipendiati da detto ente, imputando inoltre, a un controllore, “il vecchietto con baffo bianco e occhiali scuri”, di essere “il commissario di campo che taroccò le carte per eliminarci dalla coppa”.
Il mezzo usato dal sig. CASTALDI per diffondere le proprie esternazioni, il social network facebook, è certamente idoneo a integrare l’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 23 del CGS e ciò consente di affermare che le dichiarazioni erano destinate ad essere conosciute nell’immediatezza da più persone e sono quindi da considerare “pubbliche”.
Risultano pertanto integrate le violazioni degli artt. 4, comma 1, del C.G.S. e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, sia in via autonoma che in relazione all’art. 23 dello stesso codice ricorrendo, con riferimento a quest’ultima norma, entrambi gli elementi che debbono concorre affinché si possa affermare la sussistenza della sua violazione e cioè il contenuto lesivo delle propalazioni e la circostanza che le stesse possano essere conosciute da più persone in virtù del mezzo usato per la loro diffusione.
In considerazione di quanto sopra e quindi della violazione delle norme contestate, il Tribunale ritiene congruo determinare la sanzione nella misura richiesta dalla Procura Federale e indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Ivan Castaldi la sanzione di mesi 3 (tre) di squalifica.
Così deciso nella Camera di consiglio del 14 novembre 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Giammaria Camici Carlo Sica
Depositato in data 15 novembre 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai