F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0097/TFN – SD del 21 Novembre 2024 (motivazioni) – Antonio Piedepalumbo, Ciro Giardino, Simone Onofrio Magliacano e SS Turris Calcio Srl – Reg. Prot. 94/TFN-SD

Decisione/0097/TFNSD-2024-2025

Registro procedimenti n. 0094/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Pierpaolo Grasso - Vice Presidente

Giammaria Camici - Componente (Relatore)

Amedeo Citarella – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Carlo Purificato – Componente

Luca Voglino - Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 21 novembre 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 11471/305pf2425/GC/pe del 4 novembre 2024 nei confronti dei sigg.ri Antonio Piedepalumbo, Ciro Giardino, Simone Onofrio Magliacano, nonché nei confronti della società SS Turris Calcio Srl, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 11471/305pf24-25/GC/pe del 4 novembre 2024, nei confronti di:

1) sig. Antonio Piedepalumbo, all’epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società S.S. Turris Calcio s.r.l., per rispondere: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4 lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) punto 2), delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 16 ottobre 2024, al versamento delle ritenute Irpef (per un importo pari a circa Euro 74.886,00) e dei contributi INPS (per un importo pari a circa Euro 91.003,00) relativi agli emolumenti, ivi inclusi agli accordi di incentivi all’esodo, dovuti in favore dei tesserati, dei dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per le mensilità di luglio ed agosto 2024. Segnatamente, per non aver depositato presso la Covisoc, entro il termine del 16 ottobre 2024, i modelli F24 quietanzati, avendo prodotto solo della documentazione dalla quale non è stato possibile riscontrare l’effettivo assolvimento dell’adempimento, avendo peraltro l’Agenzia delle Entrate attestato alla Co.Vi.So.C. che i modelli F24, inviati il 16 ottobre 2024, non hanno avuto esito positivo perché la banca ha rifiutato l’addebito delle somme sul conto indicato dal contribuente;

2) sig. Ciro Giardino, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società S.S. Turris Calcio s.r.l., per rispondere: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia per avere lo stesso, in data 16 ottobre 2024, sottoscritto e depositato presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione attestante circostanze non veridiche. Segnatamente per aver dichiarato che la società S.S. Turris Calcio s.r.l., alla data del 16 ottobre 2024, ha effettuato tutti i versamenti delle ritenute IRPEF, dei contributi INPS e delle ritenute IRPEF relative agli incentivi all'esodo, dovuti per le mensilità di luglio e agosto 2024;

3) sig. Simone Onofrio Magliacano, all’epoca dei fatti sindaco unico della società S.S. Turris Calcio s.r.l., per rispondere: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia per avere lo stesso, in data 16 ottobre 2024, sottoscritto e depositato presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione attestante circostanze non veridiche. Segnatamente per aver dichiarato che la società S.S. Turris Calcio s.r.l., alla data del 16 ottobre 2024, ha effettuato tutti i versamenti delle ritenute lrpef, dei contributi INPS e delle ritenute IRPEF relative agli incentivi all'esodo, dovuti per le mensilità di luglio e agosto 2024;

4) SS Turris Calcio Srl: a. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Antonio Piedepalumbo, Ciro Giardino e Simone Onofrio Magliacano, rispettivamente amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza, dirigente e Sindaco Unico, così come descritti nel precedente capo di incolpazione; b. a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 33, comma 4 lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. A), par. VI) Procura Federale 6 punto 2), delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto.

L' accordo ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1, del CGS vigente, la Procura Federale e il sig. Antonio Piedepalumbo hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza l’Avv. Alessandro D'Oria, in rappresentanza della Procura Federale, e gli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Filippo Pandolfi, in rappresentanza del deferito, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l'accordo;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica al sig. Antonio Piedepalumbo la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.

Così deciso nella Camera di consiglio del 21 novembre 2024.

 

I RELATORI                                                                    IL PRESIDENTE

Giammaria Camici                                                                Carlo Sica

 Luca Voglino       

 

Depositato in data 21 novembre 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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