F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0023/CSA pubblicata del 7 Novembre 2024 – Ascoli Calcio 1898 FC

Decisione/0023/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0040/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo - Vice Presidente

Francesca Mite - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0040/CSA/2024-2025, proposto dell società Ascoli Calcio 1898 FC in data 11.10.2024,

per la riforma della decisione della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 37/DIV del 08.10.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 24.10.2024, l' Avv. Francesca Mite e udito l'Avv. Paolo Rodella per la reclamante; sentito l'Arbitro;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il reclamo ha per oggetto la sanzione della squalifica per 3 (tre) giornate effettive di gara, inflitta dal Giudice Sportivo di Lega Pro al calciatore della Società Ascoli Calcio 1898 F.C S.p.a., Luigi Caccavo, ex art. 38 CGS, in relazione alla gara Ascoli / Pescara, valevole per la 8° giornata di andata del Campionato Serie C Lega Pro 2024-2025, disputata il giorno 6 Ottobre 2024 “per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con un calcio all’altezza del polpaccio, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e la natura del gesto, posto in essere senza la possibilità di giocare il pallone, considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere”.

Il reclamo assume che l’illecito ascritto sia sussumibile nella meno grave condotta antisportiva ex art. 39 CGS, rilevando che:

- il pallone non fosse affatto “non a distanza di gioco” ma al contrario, che nell’azione fosse “sotto il controllo (proprio) del calciatore venialmente colpito dal Caccavo”;

- il giocatore del Pescara non avrebbe avuto alcuna difficoltà, dopo il fallo subìto, a rialzarsi ed a continuare l’incontro non avendo, evidentemente, subìto la “benchè minima conseguenza fisica a seguito del contatto con il Caccavo”.

A dire della reclamante il Caccavo, “nel tentare in ogni modo di recuperare palla sulla linea dell’out, all’altezza della panchina occupata dalla squadra ospitante (quindi a non meno di 60 metri di distanza dalla porta del Pescara), irrompeva in una “mischia” venutasi a creare tra due calciatori avversari ed un suo compagno di squadra e colpiva – non violentemente e senza cattiveria- un calciatore del Pescara al polpaccio”.

La condotta del Caccavo consisterebbe, pertanto, in un gesto non caratterizzato dagli elementi della violenza e della intenzionalità integranti la fattispecie di cui all’art. 38 CGS.

La reclamante chiede, quindi, la rideterminazione della sanzione nella squalifica per 2 (due) giornate effettive di gara e, in via istruttoria, che venga sentito il direttore di gara sulle circostanze esposte in narrativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Nel rapporto arbitrale si legge che al 45° minuto del secondo tempo Luigi Caccavo“ Colpisce un avversario con un calcio all’altezza del polpaccio, con il pallone non a distanza di gioco. Non reca danni particolari all’avversario”.

Per tale fatto, il Giudice Sportivo ha irrogato la sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica per condotta violenta, “ in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta e la natura del gesto, posto in essere senza la possibilità di giocare il pallone, considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere”.

Convocato nella camera di consiglio, al fine di chiarire l’esatta dinamica del fatto, l’arbitro ha dichiarato che il colpo è stato inferto nel corso dell’azione di gioco, al fine di recuperare la palla.

Nel merito, quanto alla qualificazione giuridica dell’evento nella presente fattispecie, giova ribadire che il Codice di Giustizia Sportiva distingue due tipologie di evento falloso: la condotta violenta, ex art. 38 e la condotta gravemente antisportiva, ex art. 39.

L’art. 38 prevede, al netto di circostanze aggravanti ed attenuanti, una sanzione minima indicata in 3 giornate di squalifica o a tempo determinato, potendosi raggiungere, nei casi più gravi, la squalifica fino a 5 giornate.

L’art. 39 prevede, sempre al netto di circostanze aggravanti ed attenuanti, una sanzione minima di 2 giornate di squalifica.

In relazione all’inquadramento degli elementi costitutivi delle due fattispecie, piuttosto che a definizione codicistiche, che mancano nel dettaglio, occorre riferirsi alla loro individuazione giurisprudenziale.

Va, pertanto, richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui integra la fattispecie di “condotta violenta” di cui all’art. 38 CGS il comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti, tanto a produrre danni da lesioni personali, quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa ed incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. C.S.A. 4 novembre 2020, n. 11; C.S.A. 3 febbraio 2022, n. 157). Al contrario, l’ipotesi di condotta antisportiva di cui all’art. 39 CGS si risolve in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. C.G.F., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF).

Ciò detto, tenuto conto delle dichiarazioni rese dall’arbitro, il quale ha descritto un colpo non intenzionale, procurato in una azione di gioco e finalizzato al recupero della palla, il Collegio ritiene che la fattispecie in esame non possa inquadrarsi a pieno titolo nella condotta violenta.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto deve essere accolto.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Francesca Mite                                                       Pasquale Marino

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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