F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0037/CSA pubblicata del 8 Novembre 2024 – Ternana Calcio S.p.A./Campobasso F.C.
Decisione/0037/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0037/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Savio Picone - Componente (Relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo n. 0037/CSA/2024-2025, proposto dalla società Ternana Calcio S.p.A. in data 09.10.2024.
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico, di cui al Com. Uff. n. 024/Campionati Giovanili del 04.10.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 24.10.2024, il dott. Savio Picone e uditi gli Avv.ti Fabio Giotti e Filippo
Pandolfi per la reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Ternana Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo del Settore Giovanile e Scolastico (Com. Uff. n. 024 del 4 ottobre 2024), con la quale è stato respinto il ricorso della stessa, presentato in relazione alla gara, del Campionato Under 15 di Serie C, tra Ternana e Campobasso, disputata il 22 settembre 2024 e terminata con il risultato di 1 – 1.
La ricorrente ha chiesto di “decretare la sanzione della perdita della gara per 3-0 a carico del Campobasso Calcio, ai sensi dell’art. 10 comma 1 CGS”, per aver effettuato quattro sostituzioni utilizzando quattro slot (interruzioni di gara), anziché i tre previsti dal vigente regolamento dei campionati giovanili. Ed in effetti, dal referto di gara emerge che il Campobasso ha effettuato quattro sostituzioni di calciatori in quattro momenti di gara (segnatamente al 9°, al 21°, al 28° ed al 32° del secondo tempo).
Il Giudice Sportivo ha respinto il ricorso ed omologato il risultato di gioco di 1-1, infliggendo alla società Campobasso l’ammenda di € 500,00.
Nella decisione qui impugnata, si dà atto che l’art. 11 del regolamento (allegato n. 7 del Com. Uff. n. 06/Campionati Giovanili del 9 agosto 2024) stabilisce che ogni squadra può effettuare le sette sostituzioni in tre momenti qualsiasi di gara, oltre all’intervallo tra il primo ed il secondo tempo, e che “l’inosservanza di tale norma è punita con le sanzioni previste dall’art. 8 del Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve le ulteriori sanzioni applicabili”; l’art. 8, primo comma, C.G.S. indicherebbe, in termini generali e meramente descrittivi, le sanzioni che possono essere inflitte in caso di violazioni delle norme statutarie e di ogni altra disposizione dell’ordinamento, rimettendo agli organi di disciplina di punire le società “con una o più delle sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi”; mentre l’art. 8, secondo comma, stabilisce che “alla società può inoltre essere inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara nei casi previsti dall'art. 10”; secondo il Giudice Sportivo, pertanto, con il rinvio generico alle sanzioni di cui all’art. 8 C.G.S., il regolamento non avrebbe inteso stabilire che la predetta violazione determini l’automatica applicazione delle più afflittive sanzioni di cui all’art. 10 C.G.S., tra cui la perdita della gara, come invece previsto in relazione ad altre e più gravi infrazioni (es. nel caso di violazione della norma sul numero massimo di sostituzioni); pertanto, spetterebbe al Giudice Sportivo valutare quale sanzione applicare, nel novero di quelle indicate dall’art. 8 C.G.S.; nella specie, in adesione a taluni precedenti di questa Sezione, dovrebbe ritenersi che la sanzione della perdita della gara trovi applicazione per il caso in cui la squadra faccia partecipare calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte; secondo i canoni di proporzionalità ed adeguatezza, la più grave sanzione di cui all’art. 10 C.G.S. non potrebbe invece essere applicata all’ipotesi di mera violazione delle modalità delle sostituzioni (tre interruzioni di gioco, oltre quella dell’intervallo).
La reclamante Ternana Calcio chiede, in riforma della decisione impugnata, che sia inflitta al Campobasso la sanzione della perdita della gara con il risultato di 3-0, ai sensi dell’art. 10, primo comma, C.G.S., con conseguente assegnazione dei tre punti in classifica alla stessa Ternana.
Resiste al reclamo il Campobasso F.C. chiedendone la reiezione.
Alla riunione del 24 ottobre 2024, uditi gli avv.ti Fabio Giotti e Filippo Pandolfi, il reclamo è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
In rito, deve dichiararsi irricevibile la memoria difensiva depositata dal Campobasso F.C. in data 21 ottobre 2024, in violazione del termine previsto dall’art. 72, secondo comma, C.G.S.
Nel merito, deve osservarsi che l’interpretazione affermata da questa Sezione (cfr. CSA, sez. III, sent. n. 14 del 2019) e richiamata dal Giudice Sportivo è stata disattesa dal Collegio di Garanzia dello Sport, che si è pronunciato diversamente su fattispecie pressoché identica a quella in esame (cfr. Coll. Gar. CONI, sez. I, n. 38 del 2019), sebbene con riferimento al previgente Codice. Si legge nella motivazione della pronuncia del Collegio: “(…) Deve innanzitutto escludersi che il caso di specie rientri nelle ipotesi sanzionabili con la mera ammenda (e con la inibizione temporanea), di cui al comma 6 dell’ art. 17 CGS FIGC (lì dove vi è l’elencazione di diversi casi in cui tale sanzione verrebbe applicata), non trattandosi né di mero inadempimento formale (come sostenuto anche in motivazione della Corte Federale) né di quanto nella stessa disposizione previsto alle lettere “a)” e “b)”. Quanto alla sanzione della perdita della gara, come conseguenza di irregolare svolgimento della stessa, è vero, però, che il comma 5 dello stesso art. 17 non contempla il caso oggetto della presente controversia, in quanto la casistica, a giudizio di questo Collegio da ritenere tassativa, data la gravità della sanzione, prevede detta contestazione soltanto in relazione al caso di partecipazione alla gara di calciatori (come di tecnici ed assistenti) che ne siano inibiti (anche in base alle disposizioni di cui ai commi 1 e 33 dell’art. 34 e 34 bis delle NOIF) o che comunque non ne abbiano titolo. A questo punto occorre aggiungere che, anche il dubbio se la previsione di cui al detto comma 5 possa consistere, o meno, in una specificazione dei casi in cui comminare la perdita della gara, rispetto a quanto previsto dalla lettera “b” del comma 4, è risolto dal richiamo espresso all’art. 29, comma 7, che si occupa proprio della irregolarità della partecipazione di calciatori, tecnici ed assistenti. Insomma, il richiamo a dette disposizioni, così come si riscontra nella lettura del comma 5 dell’art. 17, autorizza a ritenere circoscritti ai soli casi ivi previsti la penalizzazione della perdita della gara. Resta il fatto che la lettera “c)” del comma 4 dell’art. 17 CGS FIGC prevede, in caso di irregolare svolgimento della gara, la ripetizione della stessa e tale “rimedio” non trova nelle disposizioni vigenti alcuna limitazione od eccezione. D’altra parte, non sembra potersi dubitare che, a mente dell’art. 4 del C.U. n. 9/18, la gara in questione abbia avuto un irregolare svolgimento, non potendosi relegare detta norma secondaria ad un rango meramente formale, ivi prevedendosi le modalità regolamentari vere e proprie”.
I riferimenti all’art. 17, commi 4-ss., del previgente C.G.S. devono intendersi sostituiti, nella controversia qui in esame, con il richiamo di quanto stabilito dall’art. 10, quinto comma – lett. c), C.G.S., ove è prevista la misura della ripetizione della gara, in presenza di fatti che abbiano avuto influenza sulla regolarità del suo svolgimento. Tale deve qualificarsi l’accertata violazione delle modalità delle sostituzioni dei giocatori, oltre il numero massimo di tre interruzioni di gioco.
Tuttavia, la società reclamante non ha domandato la ripetizione della gara, neppure in via subordinata o implicita, bensì ha circoscritto il petitum alla irrogazione, nei confronti del Campobasso, della più grave sanzione della perdita della gara con il risultato di 3-0, ai sensi dell’art. 10, primo comma, C.G.S.; pertanto, non è dato a questa Sezione di pronunciare oltre i limiti della domanda dell’appellante.
Stando al richiamato orientamento interpretativo del Collegio di Garanzia dello Sport, non può disporsi la sanzione della perdita della gara, che è prevista dall’art. 10, sesto comma, C.G.S. esclusivamente per l’ipotesi di partecipazione di calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte.
In assenza di domanda di parte, neppure può disporsi la ripetizione della gara.
Ne discende il rigetto del reclamo.
P.Q.M.
Respinge il reclamo.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Savio Picone Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce