F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0039/CSA pubblicata del 8 Novembre 2024 – A.S.D. Ferrandina Sport Academy/A.S.D. Aradeo

Decisione/0039/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0059/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente (Relatore)

Francesca Mite – Componente

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0059/CSA/2024-2025, proposto dalla società A.S.D. Ferrandina Sport Academy in data 23.10.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5, di cui al Com. Uff. n. 120 del 18.10.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 06.11.2024,  l'Avv. Fabio Di Cagno e uditi il Dott. Giampiero Recchia per la reclamante e l'Avv. Carlo Mormando per la società A.S.D. Aradeo;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 21.10.2024, la società Ferrandina Sport Academy ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Divisione Calcio a 5 (Com. Uff. n. 120 del 18.10.2024) ha respinto il ricorso tendente a far infliggere alla consorella A.S.D. Aradeo la punizione sportiva della perdita, con il punteggio di 0–6, della gara Aradeo – Ferrandina Sport Academy, disputata ad Aradeo (LE) il 12.10.2024 e valevole per il Campionato Nazionale di Serie B Calcio a 5: ciò per avere essa schierato, in occasione della gara in questione, il calciatore Macaolo Bruno, nonostante che sul medesimo gravasse una squalifica per due giornate (C.U. della Divisione Calcio a 5 n. 812 del 23.3.3024) per una espulsione rimediata in occasione di una gara della fase nazionale della Coppa Italia vincenti la Coppa Regionale Maschile (Final Four).

Il Giudice Sportivo aveva motivato il proprio provvedimento di reiezione ricordando innanzi tutto che nella normativa in tema di esecuzione delle sanzioni (essenzialmente gli artt. 19, commi 4 e 6 e 21, commi 6 e 7, C.G.S.), “viene codificato il cd. principio di distinzione (o principio di omogeneità) delle competizioni secondo cui la squalifica deve essere scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato e non è possibile espiare sanzioni in una competizione diversa da quella nella quale le stesse sono state irrogate, che viene ritenuto prevalente dalla giurisprudenza sportiva”. Riportando ampi stralci della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 11/2023 che, richiamando proprie precedenti decisioni, aveva ribadito la sussidiarietà del principio di afflittività della sanzione, rispetto alla prevalenza del principio di omogeneità (laddove applicabile), il Giudice Sportivo aveva ritenuto che la squalifica del calciatore Macaolo, in quanto inflitta in una gara di Coppa Italia, doveva essere scontata in una gara della medesima Coppa Italia, con conseguente legittima partecipazione del medesimo calciatore alla gara del Campionato di serie B del 12.10.2024.

La reclamante lamenta che il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto in debito conto la circostanza che la c.d. “Final Four” della Coppa Italia regionale è una manifestazione organizzata dalla Divisione Nazionale Calcio a 5, indipendente dalla fase regionale organizzata invece dai Comitati Regionali L.N.D.: conseguentemente, avrebbe dovuto applicarsi l’art, 21, comma 7, C.G.S., ai cui sensi “le sanzioni di squalifica, irrogate nell’ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale Calcio a cinque, per le sole società aderenti alla medesima Divisione che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo”.

Conclude pertanto per l’annullamento della decisione impugnata e per la comminazione alla società A.S.D. Aradeo della sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-6.

Ha resistito la A.S.D. Aradeo con memoria difensiva del 28.10.2024 eccependo l’inammissibilità dell’impugnazione ex art. 71, comma 4, C.G.S., sotto un duplice profilo: in primo luogo perché il reclamo non muoverebbe alcuna specifica censura alla decisione assunta dal Giudice Sportivo; in secondo luogo perché, mutando una precedente prospettazione formulata in primo grado circa la violazione in cui sarebbe incorsa l’A.S.D. Aradeo (conseguente all’insussistenza della distinzione di cui all’art. 19, comma 4, C.G.S.), in sede di gravame avrebbe per la prima volta proposto una domanda nuova, consistente nella anzidetta violazione dell’art. 21, comma 7, C.G.S..

Nel merito, la resistente rileva la palese infondatezza del reclamo, sia in quanto nella stagione sportiva 2023/2024 (nel corso della quale era stata comminata la sanzione al calciatore Macaolo) la A.S.D. Aradeo non era società aderente alla Divisione Nazionale di Calcio 5 (con conseguente inapplicabilità della surrichiamata disposizione di cui al comma 7 dell’art. 21 C.G.S.), sia perché, a fronte del prevalente principio di omogeneità della sanzione, la squalifica inflitta al Macaolo andrebbe scontata esclusivamente in Coppa Italia, indipendentemente dalla “Lega” organizzatrice.

Conclude pertanto per la reiezione del reclamo e per la conferma della decisione del Giudice Sportivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo della società A.S.D. Ferrandina Sport Academy è infondato nel merito e deve conseguentemente essere respinto, pur nell’assenza di alcun motivo di inammissibilità.

La reclamante, difatti, ha sufficientemente dedotto il motivo di censura della decisione impugnata, ravvisabile nella presunta, omessa valutazione della circostanza che la fase finale “Final Four” della Coppa Italia regionale, in quanto organizzata dalla Divisione Nazionale, ai sensi dell’art. 21, comma 7, C.G.S. comporterebbe l’obbligo per il calciatore Macaolo di scontare la squalifica in campionato.

Neppure è ravvisabile alcuna domanda “nuova” formulata dalla reclamante in sede di gravame, essendosi quest’ultima limitata ad una diversa prospettazione difensiva, pur sempre funzionale a sostenere l’unica tesi propugnata: l’obbligo del calciatore di scontare la squalifica in campionato, piuttosto che nella Coppa Italia.

Appunto tale tesi, tuttavia, risulta destituita di fondamento.

Il Giudice Sportivo ha correttamente richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, soprattutto in relazione alla decisione n. 11/2023 del Collegio di Garanzia dello Sport che ha affermato la netta prevalenza del principio di omogeneità delle competizioni, rispetto al sussidiario principio di afflittività delle sanzioni (in quella sede ribadendo il concetto, sempre in ambito di calcio a 5, che la squalifica rimediata in campionato e non ancora scontata al termine della stagione sportiva, deve essere scontata solo e soltanto nel campionato successivo, non essendo a ciò idonea la mancata partecipazione ad una gara della Coppa della Divisione). Nella medesima direzione si pone la successiva pronuncia di questa Corte Sportiva, a Sezioni Unite, n. 196/CSA/20222023, ove pure si dà atto delle carenze normative e regolamentari (e delle conseguenti difficoltà interpretative) che ancora affliggono la materia delle esecuzioni delle squalifiche, “al di là degli ormai consolidati e del tutto condivisibili principi generali di omogeneità delle competizioni e di afflittività delle sanzioni che, come è ovvio, non possono che rappresentare solo la cornice al cui interno risolvere il caso concreto”.

Ebbene, nella presente fattispecie può trovare efficace e compiuta applicazione il prevalente principio di omogeneità delle competizioni, applicazione peraltro vieppiù legittimata dal dettato normativo: in particolare, l’art. 19, comma 4, C.G.S., ai sensi del quale “le sanzioni di cui all’art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e), inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni” ed il successivo comma 6, ai sensi del quale “le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe delle Regioni si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e dalle Coppe delle Regioni”.

Trattasi, cioè, di disposizioni che esaltano il principio di omogeneità, che addirittura “isolano” la Coppa Italia da tutte le altre competizioni e che appaiono di difficile (e veramente assai arduo) coordinamento con la “speciale” disposizione di cui all’art. 21, comma 7, C.G.S., nella parte in cui stabilisce, in via di eccezione, che “le sanzioni di squalifica, irrogate nell’ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale Calcio a cinque, per le sole società aderenti alla medesima Divisione che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo” (per di più, in palese contraddizione con la precisazione, contenuta nel medesimo comma, secondo cui “la distinzione di cui all’art. 19, comma 4, ultima parte , non sussiste nel caso in cui nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte”).

Sta di fatto che la reclamante, sul presupposto che la “Final Four” di Coppa Italia regionale è manifestazione organizzata appunto dalla Divisione nazionale, sostiene appunto la ricorrenza dell’ipotesi di cui alla predetta disposizione.

Va innanzi tutto premesso che il suddetto art. 21, comma 7, C.G.S., proprio perché norma di carattere speciale ed in parte derogativa della regola generale (come tale insuscettibile di alcuna interpretazione estensiva), può e deve intendersi riferita esclusivamente - e rigorosamente - alle particolari ipotesi che è chiamata a disciplinare e, laddove se ne prevede l’applicazione solo alle sanzioni “irrogate nell’ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale Calcio a cinque”, non sembra interessare il caso di specie, posto che, nella stagione 2023/2024, la Coppa Italia cui ha partecipato la società A.S.D. Aradeo era la Coppa Italia regionale, che tale resta anche se la relativa fase finale (solo una fase, appunto) viene rimessa all’organizzazione della Divisione nazionale: Divisione alla quale la A.S.D. Aradeo non può ritenersi società “aderente” per il solo fatto di tale partecipazione, posto che tale “adesione” si è invece solo successivamente realizzata nella presente stagione sportiva 2024/2025 per effetto della sua partecipazione al Campionato nazionale di serie B.

In altri termini, la speciale disposizione surrichiamata ed invocata dalla reclamante, indipendentemente dalla sua scarsa compatibilità con il sistema, deve intendersi riferita esclusivamente alle gare della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale ed alla quale partecipano le società che disputano i campionati nazionali (e che, per tale motivo, “aderiscono” alla Divisione nazionale): in tutti gli altri casi, dalla indiscussa prevalenza del principio di omogeneità delle competizioni e dalla corretta applicazione della normativa scaturente dai ricordati artt. 19, commi 4 e 6 e 21, comma 7, prima parte, C.G.S., è possibile inferire la regola generale secondo la quale le squalifiche rimediate in Coppa Italia vanno scontate nell’ambito della stessa manifestazione, anche se organizzata da una Lega diversa, eventualmente anche nella stagione sportiva successiva.

Con specifico riferimento alla posizione del calciatore Macaolo Bruno, preso atto delle disposizioni organizzative della Coppa Italia Serie B impartite dalla Divisione Calcio a 5 per la stagione sportiva 2024/2025 (C.U. n. 47 del 26.9.2024), alla cui 1^ fase “sono iscritte d’ufficio 32 squadre, ovvero le squadre classificatesi dal 1° al 4° posto di ciascun Girone di Serie B, al completamento delle gare del Girone di andata”, l’eventuale esigenza applicativa del principio di effettività della sanzione, in pregiudizio del principio di omogeneità delle competizioni, potrà manifestarsi solo nel momento e nella misura in cui, al termine del girone di andata del Campionato di serie B, dovesse risultare preclusa la partecipazione della A.S.D. Aradeo alla Coppa Italia Serie B: perché solo allora si realizzerebbe l’impossibilità, per il calciatore, di scontare la squalifica in tale competizione nella corrente stagione sportiva (ex art. 21, comma 6, C.G.S, quale stagione sportiva successiva a quella in cui la sanzione è stata rimediata) e sorgerebbe il suo obbligo di scontare la squalifica stessa nella prima gara ufficiale della società di appartenenza (presumibilmente, la prima giornata del girone di ritorno del campionato di serie B).

In definitiva, l’impiego del calciatore Macaolo in occasione della gara Aradeo – Ferrandina Sport Academy, disputata ad Aradeo il 12.10.2024 e valevole per il Campionato Nazionale di Serie B Calcio a 5, era da considerarsi legittimo e, come tale, insuscettibile di inficiare la regolarità della gara medesima.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Fabio Di Cagno                                                                Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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