F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0042/CSA pubblicata del 11 Novembre 2024 – S.S.D. A.R.L. Manfredonia Calcio 1932

Decisione/0042/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0039/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente (Relatore)

Agostino Chiappiniello - Componente

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0039/CSA/2024-2025, proposto dalla società S.S.D. A.R.L. Manfredonia Calcio 1932 in data 14.10.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 33 del 08.10.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 28.10.2024 , l'Avv. Fabio Di Cagno e udito l’Avv. Monica Fiorillo per la reclamante; sentito l'assistente arbitrale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 14.10.2024, a seguito di rituale preannuncio, la società Manfredonia Calcio 1932 SSDARL, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 33 del 8.10.2024, con la quale è stata comminata al calciatore Scaringella Michele, proprio tesserato, la squalifica per otto giornate effettive di gara “per avere, calciatore in panchina, a gioco fermo, lanciato una bottiglietta piena d’acqua all’indirizzo di un A.A. che lo colpiva alla gamba destra”, Episodio occorso durante l’incontro Ugento – Manfredonia Calcio, disputatosi a Gallipoli (LE) il 6.10.2024, valevole per il Campionato Nazionale di Serie D – Girone H, così riferito dallo stesso A.A. nel proprio referto: “Al 46st, facevo espellere il n. 9 della società Manfredonia Calcio 1932, il sig. Scaringella, poiché dalla panchina mi lanciava una bottiglietta piena di acqua, colpendomi alla gamba destra, senza arrecarmi alcun danno”.

La reclamante lamenta innanzi tutto che non vi sarebbe stata alcuna volontarietà da parte dello Scaringella, il quale, stizzito per la rete appena incassata dalla propria squadra, avrebbe dato un calcio ad una bottiglietta presente a terra nelle vicinanze della panchina e che solo per un caso fortuito la bottiglietta avrebbe impattato contro la gamba dell’Assistente.

La reclamante evidenzia altresì come, in fattispecie analoghe ma ben più gravi, le sanzioni comminate sono state più blande.

Conclude pertanto per una congrua riduzione della squalifica irrogata al proprio calciatore, in quanto passibile tutt’al più di condotta antisportiva.

 CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è fondato e deve conseguentemente essere accolto nei termini di cui al dispositivo.

Ascoltato a chiarimenti l’assistente sig. Sorgente Gianmarco, la dinamica dell’evento può ritenersi così acclarata: a seguito della rete segnata dall’Ugento al 45° del s.t., il calciatore Scaringella del Manfredonia Calcio si alzava (abusivamente) dalla panchina e, senza curarsi della presenza dell’assistente posizionato a circa tre metri dinanzi a lui, compiva un gesto di stizza calciando violentemente una bottiglietta che andava ad impattare contro la gamba dell’assistente medesimo, senza tuttavia creare a costui alcun danno o dolore.

Si tratta, dunque, di un comportamento palesemente antisportivo e gravemente imprudente, privo tuttavia di quella connotazione volontaria che l’espressione “lancio” di una bottiglietta piena d’acqua all’indirizzo dell’assistente lascerebbe invece presupporre: da sanzionare pertanto, ben oltre il minimo edittale previsto dall’art. 39, con la squalifica per quattro giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 4 (quattro) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Fabio Di Cagno                                                      Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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