F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0043/CSA pubblicata del 12 Novembre 2024 – U.S.D. Atletico Uri/Gelbison SSD A.R.L.
Decisione/0043/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0047/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Alberto Urso - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 047/CSA/2024-2025, proposto dalla società U.S. U.S.D. Atletico Uri in data 11.10.2024,
contro
Gelbison SSD A.R.L.
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 33 del 8.10.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 28.10.2024, il Dott. Alberto Urso e uditi il dirigente Gavino Satta per la reclamante e l'Avv. Gaetano Aita per la società SSD Gelbison A.R.L..
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società U.S.D. Atletico Uri ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, Lega Nazionale Dilettanti Serie D (Com. Uff. n. 33 del 8.10.2024) in relazione all’omologazione del risultato della gara del Campionato di serie D, girone G, del 6 ottobre 2024 contro la Gelbison SSD A.R.L. conclusasi col risultato di gioco di 4 a 1.
Nel censurare la decisione, la reclamante deduce che alla fine del primo tempo il proprio calciatore Piacente Mattia, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, veniva violentemente strattonato e spinto, nonché - una volta giratosi - colpito da un violento pugno sulla bocca che gli provocava la rottura del labbro e lo faceva cadere in terra, e così battere la testa sul muro.
I compagni di squadra che si trovavano nelle vicinanze soccorrevano il Piacente, e le forze dell’ordine presenti, nonché alcuni testimoni oculari, riconoscevano nell’aggressore il magazziniere della Gelbison.
Dopo essere stato soccorso dai compagni, il Piacente veniva assistito dal personale presente nell’autoambulanza a disposizione presso l’impianto, e infine veniva condotto al vicino istituto ospedaliero, ove gli veniva refertato un trauma massiccio facciale da riferita aggressione, con piccola ferita del lato interno del labbro superiore, il tutto con prognosi di 5 giorni.
Deduce la reclamante come, in tale contesto, il risultato finale della gara sia dipeso dallo stato di shock e terrore in cui i tesserati dell’Atletico Uri erano stati costretti a giocare successivamente all’episodio verificatosi.
Alla luce di ciò, il dirigente dell’Atletico Uri predisponeva al termine della gara apposita segnalazione dell’accaduto che chiedeva di allegare al referto arbitrale, con il che formalizzando un vero e proprio ricorso al Giudice Sportivo, o quanto meno richiedendo la presa in esame dell’episodio.
Nondimeno, il Giudice Sportivo omologava il risultato di gara senza neanche prendere posizione sulle circostanze riferite dall’Atletico Uri.
Di qui la proposizione del reclamo, col quale l’Atletico Uri domanda di non omologare il risultato di gara alla luce dei fatti sopra riportati, idonei ad alterare il corretto svolgimento della gara, ciò che il Giudice Sportivo avrebbe dovuto rilevare d’ufficio quale organo competente a conoscere, a fini sportivi, delle dette circostanze, ben emergenti dalla segnalazione presente in atti, oltreché dai riferimenti contenuti nel rapporto arbitrale, e salvi gli eventuali approfondimenti istruttori ritenuti rilevanti.
Del resto, la segnalazione allegata al referto dovrebbe considerarsi del tutto equipollente a un ricorso al Giudice Sportivo, in quanto contenente tutti gli elementi occorrenti alla ricostruzione del fatto storico occorso, la richiesta di assunzione di provvedimenti e la conoscibilità alla controparte; senza considerare che, in ogni caso, lo stesso Giudice Sportivo avrebbe dovuto pronunciarsi d’ufficio sulla vicenda, per come emergente dagli atti di gara.
Peraltro, la stessa Atletico Uri e il calciatore Piacente presentavano anche rituale esposto presso la Procura Federale in relazione ai fatti occorsi, oltre a richiedere di poter adire le vie legali ordinarie.
Concludendo in conformità, la reclamante domanda di annullare la decisione reclamata e disporre la sconfitta per 0-3 in danno della Gelbison a causa della condotta del soggetto alla stessa riferibile, che aveva comportato la mancanza delle condizioni per il corretto svolgimento della gara; in subordine, l’annullamento della medesima decisione, con sospensione dell’omologazione della gara in attesa dell’esito del procedimento disciplinare finalizzato a verificare la condotta di un soggetto riconducibile alla Gelbison, che comportava appunto la non sussistenza delle condizioni idonee al corretto svolgimento della gara.
S’è costituita in giudizio la Gelbison, chiedendo la reiezione del reclamo.
All’udienza del 28 ottobre 2024 il reclamo è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, esaminati gli atti, ritiene che il reclamo vada dichiarato inammissibile, in accoglimento della corrispondente e assorbente eccezione sollevata dalla Gelbison.
Alcun ricorso l’Atletico Uri ha infatti proposto in primo grado ai sensi dell’art. 66, comma 1, lett. b), e art. 67 C.G.S. per far valere le dedotte irregolarità nello svolgimento della gara, né del resto alcuna pertinente decisione in primo grado, passibile di reclamo ex art. 71 C.G.S. dinanzi a questo giudice di appello, risulta adottata (cfr., al riguardo, CSA, III, 4 giugno 2024, n. 238).
A ben vedere, quanto rappresentato dall’appellante corrisponde a una deduzione d’irregolarità nello svolgimento della gara (per fatti non investenti decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro) ex art. 65, comma 1, lett. b), ovvero, al più, alla verificazione di condotte meritevoli di sanzione ex art. 65, comma 1, lett. a), in relazione all’art. 10, comma 5, C.G.S.
In tale contesto, le relative circostanze addotte costituiscono il frutto di una allegazione della stessa interessata, e non derivano dalle “risultanze dei documenti ufficiali” ex art. 66, comma 1, lett. a), C.G.S. (né peraltro da altre fonti di prova, secondo il regime previsto dagli artt. 61 e 62 C.G.S., richiamati dall’art. 65, comma 1, lett. a)), che nulla riferiscono al riguardo, dando semplicemente conto delle dichiarazioni e della presentazione della “riserva” dell’Atletico Uri (cfr. il referto arbitrale, ove si legge semplicemente: “Mi è stato comunicato dalla società ospite che il calciatore titolare (nr 6) dell’Atletico Uri, Piacente Mattia, è stato portato all’ospedale per fatti non rilevati dalla terna arbitrale, accaduti nell’intervallo tra il primo e il secondo tempo in zona spogliatoi, quindi fuori dal terreno di gioco e dal campo per destinazione. In allegato assieme al rapporto è presente una riserva scritta della società, presentatami a fine gara, scritta e firmata dal dirigente accompagnatore dell’Atletico Uri, Fanari Carlo”).
Né può rilevare in diverso senso la suddetta “riserva”, che, da un lato, costituisce atto della stessa società interessata, e non una “risultanz[a] dei documenti ufficiali”, dall’altro non ha un effetto e un significato specifico e tipizzato in relazione a fattispecie quali quella in esame (cfr., diversamente, l’art. 67, comma 4, C.G.S. per la distinta ipotesi ex art. 65, comma 1, lett. c), C.G.S.).
Allo stesso modo, la detta riserva (indirizzata “Alla terna arbitrale della partita”) non può valere quale ricorso al Giudice Sportivo, difettandone tutti gli elementi in rito ex art. 67 C.G.S. (i.e., comunicazione di preannuncio, deposito e trasmissione alla controparte, al di là del versamento del contributo ex art. 48 C.G.S.) e non presentando neppure, sul piano sostanziale, uno specifico e coerente petitum, né peraltro manifestando specifici elementi relativi alla pretesa situazione di “ shock” in capo ai tesserati ai fini della regolare prosecuzione della gara; in tale prospettiva, la detta riserva si risolve a ben vedere in una semplice narrativa di parte in ordine a fatti che si sarebbero verificati al di fuori della percezione (e refertazione) degli organi arbitrali.
Del resto, a ben vedere, non è neanche ravvisabile nella specie un provvedimento del Giudice Sportivo passibile d’impugnazione, giacché non v’è una formale “omologazione” del risultato di gara (quale quella che vi sarebbe stata in caso di ricorso di parte, respinto dal Giudice Sportivo), bensì la semplice presa d’atto dei risultati maturati sul campo di gioco e comunicati dagli arbitri, in assenza - per quanto qui di rilievo - di ricorso di parte.
Di qui l’assorbente inammissibilità del reclamo.
In tale contesto, il Collegio ritiene nondimeno opportuno disporre la trasmissione degli atti del procedimento alla Procura Federale per quanto di competenza in relazione ai gravi fatti accaduti alla fine del primo tempo ai danni del calciatore Piacente Mattia.
In conclusione, per le suesposte ragioni, il reclamo va dichiarato inammissibile, con trasmissione degli atti alla Procura Federale.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.
Rimette gli atti del procedimento alla Procura Federale per quanto di competenza.
Dispone la comunicazione alle parti con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alberto Urso Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce