F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0047/CSA pubblicata del 13 Novembre 2024 – U.S. Salernitana 1919 s.r.l.
Decisione/0047/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0046/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Carmine Volpe – Presidente
Lorenzo Attolico – Componente
Daniele Cantini - Componente (Relatore)
Franco Granato - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0046/CSA/2024-2025, proposto dalla società U.S. Salernitana 1919 s.r.l. in data 18.10.2024;
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 54 del 08.10.2024;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 30.10.2024, l’Avv. Daniele Cantini ed uditi l’Avv. Eduardo Chiacchio, il Prof. Avv. Francesco Fimmanò, il Prof. Avv. Salvatore Sica e il Dott. Massimiliano Dibrogni, Segretario Generale della società reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
la soc. U.S. Salernitana 1919 s.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (cfr. Com. Uff. n. 54 dell' 8.10.2024), in relazione alla gara del Campionato di Serie B, Palermo/Salernitana del 06.10.2024.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha comminato alla società reclamante un’ammenda di € 10.000,00.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere suoi sostenitori, al 2° ed al 3° del primo tempo, lanciato due petardi in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.”
La società U.S. Salernitana 1919 s.r.l. ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo ritenendolo eccessivamente severo e gravoso anche in considerazione del fatto che il Giudice di prime cure avrebbe completamente ignorato significative circostanze attenuanti. Infatti, il lancio dei due petardi nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, non avrebbe prodotto alcun tipo di danno a persone e/o cose e non avrebbe causato alcuna interruzione della gara, che è proseguita e terminata nella più perfetta normalità.
Sempre secondo la difesa della società reclamante, il Giudice Sportivo non avrebbe considerato che le responsabilità per i comportamenti dei sostenitori di una società ospitata devono essere valutate, secondo la giurisprudenza sportiva, in maniera più attenuata e benevola rispetto alla società alla quale compete l’organizzazione della gara.
Inoltre, il comportamento dei sostenitori della U.S. Salernitana 1919 s.r.l. sarebbe scaturito dalle provocazioni ricevute dai tifosi palermitani. I tifosi della U.S. Salernitana 1919 s.r.l. si sarebbero limitati a rimandare al mittente i petardi ricevuti prima che esplodessero
La società reclamante con il reclamo ha chiesto, in riforma dell’impugnata decisione, una congrua e sensibile riduzione della sanzione dell’ammenda irrogata dal Giudice Sportivo.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 30 ottobre 2024, sono comparsi l’Avv. Eduardo Chiacchio, il Prof. Avv. Francesco Fimmanò ed il Prof. Avv. Salvatore Sica per la società U.S. Salernitana 1919 s.r.l., i quali, dopo aver esposto i motivi di gravame, hanno concluso in conformità. Ha presenziato alla riunione altresì il Dott. Massimiliano Dibrogni, Segretario Generale della società reclamante.
Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
I fatti indicati nel referto di gara dai delegati della Procura Federale evidenziano comportamenti di notevole gravità posti in essere dai sostenitori della U.S. Salernitana 1919 srl.
Nel corso della gara, e più precisamente al 2° ed al 3° minuto del primo tempo, sono stati lanciati verso il settore occupato dai sostenitori della squadra palermitana due petardi, senza conseguenze lesive.
È dunque pacifica la responsabilità della società reclamante per il lancio dei due petardi, particolarmente grave essendo incontestabile il pericolo che ne è derivato per l’incolumità di una o più persone.
In merito alla richiesta di acquisizione agli atti di causa delle immagini televisive, preme rilevare che l’art. 58, comma 1, C.G.S., consente l’utilizzazione dei mezzi di prova audiovisivi nei procedimenti dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva “nei casi previsti dall’ordinamento federale”, ma il successivo art. 61, comma 2, C.G.S. precisa che tale ipotesi ricorre, diversamente dal caso di specie, solo “qualora dimostrino che i documenti ufficiali indichino quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione”.
Alla luce delle norme sopracitate, al di fuori delle fattispecie espressamente e tassativamente indicate, non è consentito l’utilizzo in giudizio dei filmati audiovisivi.
Le circostanze attenuanti addotte dalla difesa della U.S. Salernitana 1919 s.r.l. non possono essere tenute in considerazione, non trattandosi di elementi circostanziali previsti dall’art. 29 C.G.S., tanto meno idonei a diminuire la gravità e la pericolosità delle condotte sanzionate. Resta comunque il fatto che il Giudice Sportivo ha tenuto conto nella sua decisione della circostanza attenuante ex art. 29, comma 1, lett. b), C.G.S., a riduzione della sanzione ed a fronte del combinato disposto dei commi 3, 4 e 1 dell’art. 25 C.G.S., che prevedono, per l’introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere, per le società di Serie B, l’ammenda da € 6.000,00 ad un massimo di € 50.000,00.
Il Collegio, in considerazione dei gravi fatti accaduti, così come refertati dai delegati della Procura Federale, ritiene congrua la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo alla società reclamante.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Daniele Cantini Carmine Volpe
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce