F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0051/CSA pubblicata del 21 Novembre 2024 – Como 1907 S.r.l.

Decisione/0051/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0070/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Umberto Maiello – Presidente

Paolo Del Vecchio - Componente

Andrea Lepore - Componente (Relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0070/CSA/2024-2025, proposto dalla società Como 1907 S.r.l. in data 30.10.2024;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 65 del 22.10.2024;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 08.11.2024, il Prof. Avv. Andrea Lepore uditi l'Avv. Davide Ursoleo, in sostituzione dell'Avv. Maurizio Maria Scaccabarozzi, e il calciatore Italo Bulgheroni;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Como ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Italo Bulgheroni, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (cfr. Com. Uff. n. 65 LNPB del 22 ottobre 2024), in relazione alla gara valevole per il Campionato Primavera 2 Renate/Como del 19.10.2024.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per 3 giornate effettive di gara il Bulgheroni «per avere, al 48° del secondo tempo, a giuoco fermo colpito con una manata al volto un calciatore avversario».

La società lariana sostiene l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata dal Giudice di prime cure rispetto al comportamento tenuto dal proprio tesserato nella circostanza per cui è causa.

Ad avviso della reclamante, infatti, il comportamento del Bulgheroni non potrebbe qualificarsi quale condotta violenta delineata dall’art. 38 CGS, e in ogni caso per lo svolgimento della vicenda ritiene andrebbe applicata l’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), CGS, in quanto il tesserato della squadra del Como avrebbe agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui.

Pertanto, chiede, in via principale, di qualificare la condotta del sig. Bulgheroni quale “meramente antisportiva” e, per l’effetto, ridurre la sanzione inflitta a una giornata effettiva di gara;  in via subordinata, di qualificare la condotta quale “gravemente antisportiva” e, stante la sussistenza di circostanze attenuanti ex art. 13 CGS, ridurre la sanzione inflitta a una giornata effettiva di gara; in via ulteriormente subordinata, qualora la condotta dovesse essere qualificata come “condotta violenta”, stante la sussistenza di circostanze attenuanti ex art. 13 CGS, rideterminare la sanzione al di sotto del minimo edittale.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 8 novembre 2024 sono comparsi, per la parte reclamante, l'Avv. Davide Ursoleo e il calciatore Italo Bulgheroni, i quali, dopo aver esposto i motivi di gravame, hanno concluso in conformità.

Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere parzialmente accolto, per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61, comma 1, CGS, emerge che il calciatore sanzionato è stato espulso per aver colpito con la mano un giocatore avversario, a gioco fermo, ma «in risposta alla manata ricevuta».

Orbene, in ragione di tali premesse, è incontrovertibile che il comportamento del Bulgheroni configuri la fattispecie di condotta violenta ex art. 38 CGS, posta in essere – peraltro – a gioco fermo, dal momento che, proprio in ragione delle divisate circostanze di contesto, la condotta qui in rilievo deve chiaramente intendersi come supportata dalla finalità di arrecare danno all'avversario, essendo poi evidentemente irrilevante che non siano maturati, in concreto, eventi lesivi. Il Collegio, tuttavia, ritiene che i fatti refertati consentano di affermare che nel caso di specie ricorra l’attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), del CGS, ossia di aver agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui, in quanto il Bulgheroni rispondeva con la manata a un colpo inferto e dunque appare chiaro che non sia stato lui a prendere l’iniziativa (cfr., di recente, nella medesima direzione, Corte Sportiva d'Appello, 29 ottobre 2024, dec. n. 0026).

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Andrea Lepore                                                                 Umberto Maiello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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