F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0040/CSA pubblicata del 21 Novembre 2024 – ASD Brian Lignano Calcio

Decisione/0040/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0065/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Francesca Mite - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0065/CSA/2024-2025, proposto dalla società ASD Brian Lignano Calcioin data 28.10.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 43 del 22.10.2024;

visto reclamo e i relativi allegati;

 visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 06.11.2024, l'Avv. Francesca Mite e udito l'Avv. Nicola Paolini per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società ASD Brian Lignano Calcio ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al calciatore Mladen Mutavcic dal Giudice Sportivo LND serie D (cfr C.U. n. 43 del 22.10.2024), in relazione alla gara di campionato di serie D, girone C, Brian Lignano Calcio /Cjarlins Muzane del 19.10.2024.

Con la predetta decisione il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per quattro giornate effettive di gara “ Per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del Direttore di gara”.

La reclamante ha chiesto la riduzione della sanzione deducendone l’eccessiva afflittività rispetto al comportamento posto in essere dal calciatore nelle circostanze per cui è causa e ha valorizzato la circostanza che, subìto dopo il provvedimento di espulsione, il tesserato abbia abbandonato il terreno di gioco senza ulteriormente protestare; in particolare, a parere della reclamante, la condotta contestata al Mutavcic integrerebbe una semplice protesta.

A supporto, ha prodotto registrazioni video dell’episodio pubblicate su youtube e sui social.

La reclamante ha chiesto, altresì, l’applicazione delle attenuanti generiche, ex art.13 C.G.S. comma 2, della concitazione, dell’assenza di intenzionalità e capacità lesiva del gesto, dell’assenza di recidiva.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 6 novembre 2024 è comparso, per la reclamante, l’Avv. Nicola Paolini, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

In primo luogo, deve rilevarsi l’inammissibilità delle registrazioni video prodotte dai reclamanti, ai sensi della normativa regolamentare che disciplina l’impiego dei mezzi audiovisivi a fini probatori nei procedimenti instaurati dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva della Figc, rinvenibile essenzialmente negli artt. 58, 61 e 62 del CGS. Le fattispecie in presenza delle quali può farsi legittimo ricorso alla prova televisiva quale mezzo di prova sono state rigorosamente e tassativamente codificate dal legislatore sportivo (anche nel 2019) e si pongono in rapporto di specialità rispetto all’utilizzo generalizzato dei rapporti degli ufficiali di gara, che, ai sensi dell’art. 61 del CGS, costituiscono la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. La ratio di questa impostazione codicistica, che esprime il principio della predominanza della prova cartacea risultante dai rapporti degli ufficiali di gara, è quella di evitare che possano fare ingresso nel procedimento giustiziale sportivo mezzi di prova difformi rispetto a quelli espressamente previsti e che possano incidere su quanto percepito e refertato dall’arbitro e dai suoi Assistenti, alle cui dichiarazioni ufficiali è stata attribuita efficacia probatoria generalmente dirimente. La giurisprudenza sportiva è unanime nello statuire l’inammissibilità del mezzo probatorio audiovisivo per finalità o in fattispecie diverse da quelle espressamente previste dal Codice di Giustizia Sportiva, anche al fine di salvaguardare il principio di certezza e di intangibilità delle risultanze del campo, che non possono essere messe in discussione da una rivalutazione postuma degli eventi in sede giudiziaria (per tutte, Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 240 del 5 aprile 2022, Corte Sportiva di Appello, Sez. III, decisione n. 030 del 14 dicembre 2020; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 055 del 09 novembre 2018; Corte Sportiva di Appello, Sez. I, decisione n. 106 del 22 febbraio 2019).

Nel merito dei fatti, dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta che al 39° del 2° tempo Mladen Mutavcic è stato espulso per aver pronunciato un insulto dopo il fischio dell’Arbitro, che aveva assegnato una punizione alla squadra avversaria. Segnatamente, si legge nel referto dell’arbitro che il giocatore “Usa un linguaggio o fa dei gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi”, “Il giocatore in questione mi diceva gesticolando con la mano: ma vai a fare in culo va!”.

Ai fini della decisione della presente controversia, l’art. 36 C.G.S. (nel testo modificato per effetto del Com. Uff. n. 165/A del 20 aprile 2023) prevede la sanzione minima della squalifica per quattro giornate, a carico dei calciatori e tecnici responsabili di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Tale è da considerarsi quella contestata al Mladen Mutavcic, stando alla puntuale descrizione desumibile dal rapporto scritto dell’arbitro.

Le risultanze dei documenti ufficiali di gara, infatti, confermano il tenore offensivo e irriguardoso della espressione refertata che non può essere ricondotta ad una mera foga agonistica.

Nella specie, il Collegio non ravvisa i presupposti per l’applicazione di circostanze attenuanti, ai sensi dell’art. 13 comma 2, del C.G.S., della concitazione, dell’assenza di intenzionalità e capacità lesiva del gesto, nonché dell’assenza di recidiva, idonee a determinare una riduzione della squalifica al di sotto del minimo edittale.

La sanzione complessivamente determinata dal Giudice Sportivo, pari a quattro giornate di squalifica, è pertanto congrua e giustificata dall’obiettivo svolgimento dei fatti, tenuto altresì conto che l’espressione proferita dal calciatore è stata oltretutto percepita chiaramente dal Direttore di Gara, né dal referto ufficiale emerge alcuna incertezza sull’effettivo destinatario della frase in questione.

Ne discende il rigetto del reclamo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE           

Francesca Mite                                                                 Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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