F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0045/CSA pubblicata del 12 Novembre 2024 – MestreFenice C5 S.S.D. a R.L.

Decisione/0045/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0053/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Antonino Tumbiolo - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero n.  0053/CSA/2024-2025, proposto dalla società MestreFenice C5 S.S.D. a R.L. in data 21.10.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque, di cui al Com. Uff. n. 101 del 16.10.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 28.10.2024, il dr. Antonino Tumbiolo; ritenuto in fatto e in considerato diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Mestrefenice C5 s.s.d. a r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione della  ammenda di Euro 500  inflittale in relazione alla gara di Campionato di Serie A2 Calcio a 5, Mesterfenice C5 - Maccan Prata del 12.10.2024 (cfr. Com. Uff. n.  101 del 16.10.2024).

Il Giudice Sportivo ha inflitto alla società la suddetta sanzione, motivando così il provvedimento: “Per non aver ottemperato all'obbligo di far presenziare l'ambulanza a bordo campo. CU 1/24 e 101/24 LND."

La società reclamante sostiene nel proprio ricorso che, erroneamente, nel referto arbitrale non è stata indicata la presenza dell'ambulanza e ha prodotto a fondamento delle proprie argomentazioni i seguenti documenti:

- dichiarazione del Medico della società;

dichiarazione della Croce Gialla con indicazione dell'orario di arrivo e di partenza dalla palestra ove si è svolta la gara, nonché dei nominativi del personale addetto;

- dichiarazione del Corpo di Polizia Locale, nella quale si afferma che dai filmati delle telecamere poste all'ingresso della palestra ove si è svolta la gara, risulta che l'ambulanza è entrata 20 minuti prima dell'inizio della gara ed è uscita 11 minuti dopo la fine della gara.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto.

La Corte ritiene che, nel caso di specie, il principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, non possa trovare  applicazione in presenza degli elementi probatori certi allegati dalla società reclamante.

Infatti, le dichiarazioni prodotte, per la terzietà che le caratterizza, provenendo da soggetti qualificati, anche in veste di pubblici ufficiali, rende evidente che l'ambulanza era effettivamente presente nella palestra ove si svolgeva la gare e che la terna arbitrale è incorsa in errore.

Ne consegue l'annullamento della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo alla società reclamante.

P.Q.M

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, annulla la sanzione impugnata.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonino Tumbiolo                                                Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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