F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0052/CSA pubblicata del 21 Novembre 2024 – calciatore Frazzetto Mattia

Decisione/0052/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0054/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Antonino Tumbiolo - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero n. 0054/CSA/2024-2025, proposto dalla sig.ra Mazzara Monica (genitore del calciatore Frazzetto Mattia) in data 26.10.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 18 del 17.10.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 06.11.2024, il dr. Antonino Tumbiolo; udito l'Assistente Arbitro n. 1; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il calciatore Frazzetto Mattia, rappresentato dal genitore esercente la potestà genitoriale signora Mazara Monica,  ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2026, inflittagli in relazione alla gara di Campionato Juniores Nazionali, Girone A, Albenga Unione Sportiva - Imperia Calcio srl del 16.10.2024;  (cfr. Com. Uff. n. 18 del 17.10.2024).

Il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Frazzetto Mattia la suddetta sanzione, motivando così il provvedimento: “Per avere, nell'abbandonare il recinto di gioco, lanciato uno sputo all'indirizzo del direttore di gara, senza tuttavia colpirlo, mentre rivolgeva espressioni offensive nei confronti della Terna arbitrale. Sanzione così determinata ai sensi dell'articolo 35 comma 7 che "vanno considerate ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico della società". (R A - R AA) ".

Il reclamo è fondato su una ricostruzione dei fatti diversa da quella prospettata nel referto arbitrale, nel quale è contenuta la dichiarazione dell'Assistente Arbitrale 1 sig. Federico Lumicisi che cosi riporta quanto accaduto: “A gioco fermo segnalavo all’Ae, al minuto 47 del secondo tempo, il signor Frazzetto Mattia n15 societa’ Albenga nell’abbandonare il recinto di gioco, passandomi dietro le spalle sputava al mio indirizzo senza attingermi e diceva: ‘Avete rovinato una partita, siete imbarazzanti’."

Il reclamante sostiene di essersi alzato dalla panchina per prestare soccorso al fratello Alessio, che stava disputando la gara ed in quell’occasione, accompagnando il fratello fuori dal terreno di gioco, camminava dietro l’assistente dell’arbitro sig. Federico Lumicisi senza proferire parola alcuna e senza neppure rivolgere lo sguardo nei suoi confronti.

Il Frazzetto evidenzia una supposta incongruenza nel rapporto dell'Assistente Arbitrale 1 in relazione alla dinamica della condotta sanzionata, fondata sul fatto che lo stesso Assistente riportava nel referto che il calciatore passava alle sue spalle, circostanza questa  di per sé sufficiente, a parere del reclamante stesso, ad escludere la possibilità che si possa attribuirgli la responsabilità di uno sputo, anche in considerazione del fatto che l'Assistente non è stato attinto dallo stesso.

Quanto alle espressioni offensive nei confronti della Terna Arbitrale, cui fa riferimento il provvedimento di squalifica, il reclamante nega di averle proferite ed, in ogni caso, sostiene la mancanza di offensività nelle stesse.

In conclusione, il reclamante richiamato il valore rieducativo della sanzione, che nel caso di specie, verrebbe compromesso dalla eccessiva afflittività della pena, chiede, in via principale, l'annullamento della squalifica e, in via subordinata, la sua riduzione nella misura massima di 5 giornate di squalifica e/o nella misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti.

Alla riunione svoltasi il 6 ottobre 2024, la Corte, dopo aver sentito a chiarimenti l'Assistente Arbitrale 1, sig. Federico Lumicisi, il quale, nell'illustrare l'episodio, ha dichiarato di avere avuto percezione dello sputo per averlo "udito" ed ha  confermato di non essere stato attinto dallo stesso, ha ritenuto il reclamo in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte a sostegno del reclamo, nonché i chiarimenti forniti dall'assistente arbitrale, ritiene che lo stesso debba essere parzialmente accolto.

Occorre, preliminarmente, ricordare che l’art. 35 C.G.S., punisce ogni condotta intenzionalmente diretta a produrre una lesione personale mediante un’azione caratterizzata da una volontaria aggressività, “ivi compreso lo sputo” e che, come confermato da una recente sentenza della Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite, con tale disposizione il Legislatore federale, nell’evidente intento di tutelare l’interesse giuridico alla salvaguardia della incolumità degli ufficiali di gara, ma anche la regolarità di ogni competizione e più in generale il prestigio della Istituzione federale nel suo complesso, ha costruito la norma fornendo una definizione chiara del concetto di condotta violenta, facendovi rientrare qualsiasi atto intenzionalmente diretto a produrre una lesione personale che si concretizzi in una azione impetuosa e incontrollata, connotata da una volontaria aggressività.

Ciò precisato, ritiene la Corte che, in considerazione della incertezza in ordine alla dinamica dell'episodio e alla effettiva intenzione di colpire l'Assistente Arbitrale (che conferma di aver avuto percezione del lancio - avvenuto alle sue spalle - di uno sputo verso la sua direzione), che, comunque, non è stato attinto dallo sputo (il che, vista la vicinanza tra il Frazzetto e il Lumicisi, sembra invero deporre, ad avviso del Collegio, nel senso della non intenzionalità), la condotta in oggetto debba essere inquadrata nella fattispecie prevista dall'art. 36 CGS, nella quale devono anche essere ricondotte le parole proferite dal calciatore nella circostanza, di per sé non meritevoli di specifica censura. Ne consegue la rimodulazione della sanzione nella misura ritenuta di giustizia di cui al dispositivo.

P.Q.M

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica fino al 31.12.2024.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonino Tumbiolo                                                Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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