F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0054/CSA pubblicata del 21 Novembre 2024 – calciatore Francesco Gabriele Palomino Mendez
Decisione/0054/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0055/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Savio Picone - Componente (Relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo n. 0055/CSA/2024-2025, proposto dal calciatore Francesco Gabriele Palomino Mendez in data 26.10.2024,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 18 del 17.10.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 06.11.2024, il dott. Savio Picone; sentito l'Assistente Arbitro n. 1;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Il reclamante Francesco Gabriele Palomino Mendez chiede l’annullamento ovvero la riduzione della squalifica fino al 30 ottobre 2025, inflitta in relazione alla gara U.S. Albenga / Imperia S.S.D. (Campionato Juniores under 19) disputata il 16 ottobre 2024.
Il Giudice Sportivo, con la decisione impugnata (Com. Uff. n. 18 del 17 ottobre 2024), ha così motivato: “Al termine della gara, si avvicinava all’arbitro e gli lanciava dell’acqua da una borraccia che lo attingeva al petto. Successivamente lanciava la borraccia piena (da 1,5 l.) all’indirizzo del direttore di gara, il quale era costretto a fare un passo indietro per schivarla. Sanzione così determinata ai sensi dell’articolo 35 comma 7 (…) ai fini dell’applicazione delle misure amministrative a carico della società”. In realtà, dal referto di gara e dalla successiva integrazione istruttoria (e-mail in data 17 ottobre 2024), emerge che il destinatario del lancio dell’acqua e della borraccia sia stato l’assistente dell’arbitro, sig. Lumicisi, autore della segnalazione.
Il reclamante ha chiesto la riduzione della sanzione. A suo dire, avrebbe svuotato dell’acqua la borraccia puntandola a terra, avvicinandosi all’assistente ma senza colpirlo; in ogni caso, non avrebbe affatto lanciato la borraccia; quanto riportato nel referto sarebbe frutto di travisamento dei fatti, probabilmente a causa della concitazione e della tensione verificatesi al termine della partita, nel momento del rientro negli spogliatoi; non ricorrerebbero, pertanto, i presupposti di cui all’art. 35 C.G.S., ai fini della squalifica per un anno.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza, il giorno 6 novembre 2024, è stato ascoltato l’assistente sig. Lumicisi ed il ricorso è stato ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso deve essere parzialmente accolto.
Come è noto, alle risultanze dei documenti ufficiali di gara deve attribuirsi valore di “piena prova” ex art. 61.1 C.G.S.; si legge nel rapporto dell’assistente dell’arbitro che “(…) DOPO IL TRIPLICE FISCHIO, ANCORA SUL TGD, IL SIGNOR PALOMINO MENDEZ FRANCESCO, N.14 SOCIETA’ ALBENGA, MI SI AVVICINAVA E CON UNA BORRACCIA PIENA D’ACQUA MI BAGNAVA IL PETTO E SUCCESSIVAMENTE ME LA LANCIAVA, SENZA COLPIRMI”.
Con messaggio trasmesso al Giudice Sportivo in data 17 ottobre 2024 e, in seguito, con dichiarazione resa in udienza dinanzi a questa Sezione, l’assistente ha sostanzialmente confermato la descrizione della condotta attribuita al Mendez, il quale avrebbe spruzzato acqua sul suo petto e subito dopo avrebbe lanciato la borraccia, da una distanza di un paio di metri, senza colpirlo.
Ai fini della decisione della presente controversia, l’art. 35 C.G.S. (nel testo modificato per effetto del Com. Uff. n. 165/A del 20 aprile 2023) prevede la sanzione minima della squalifica per due anni, a carico dei calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara. Tale è da considerarsi, in ogni caso, quella addebitata al Mendez, stando alla descrizione desumibile dal rapporto scritto dell’assistente sig. Lumicisi.
Nella specie, tuttavia, il Collegio ravvisa i presupposti per l’applicazione della circostanza attenuante generica, ai sensi dell’art. 13, secondo comma, C.G.S., idonea a determinare una riduzione della squalifica: a tal fine, deve considerarsi che la condotta del Mendez, sebbene connotata dall’intenzione di colpire l’assistente dell’arbitro (con lo spruzzo d’acqua e poi con un oggetto astrattamente idoneo ad arrecare un danno fisico, scagliato da brevissima distanza), non ha cagionato effetti lesivi gravi, verosimilmente anche in ragione di un’aggressività attenuata e, in definitiva, di una volontà di non provocare danni o lesioni apprezzabili. In tal senso, il fatto che il sig. Lumicisi sia riuscito a schivare la borraccia, scagliata da meno di due metri, fa supporre che il lancio non sia stato violento, ché altrimenti sarebbe stato impossibile per la vittima evitare del tutto di essere colpito.
Per quanto detto, in considerazione della ridotta offensività della condotta attribuita al Mendez, la sanzione determinata dal Giudice Sportivo è equitativamente ridotta nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica fino al 31.03.2025.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Savio Picone Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce