LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2024/2025 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 190 del 10.10.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Davie PAUSELLI/A.C.CITTA’ DI CASTELLO
RICORSO DEL CALCIATORE Davie PAUSELLI/A.C.CITTA’ DI CASTELLO
Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 28 giugno 2024, e proseguito alla CAE in pari data, il calciatore Davide PAUSELLI (nel seguito, anche, il calciatore), nato a Gubbio il 5 luglio 2003, ha esposto quanto segue: nella stagione sportiva 2022/2023 ha sottoscritto un accordo economico, con durata dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023, con la AC Città di Castello SSD ARL (nel seguito, la Società) che prevedeva un compenso globale lordo di euro 4.000,00 (quattromila/00); nel mese di dicembre 2022 il calciatore è stato trasferito in altro club; la Società ha pagato due mensilità – agosto e settembre – per complessivi euro 800,00 (ottocento/00).
Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la Società al pagamento della somma di euro 800,00 (ottocento/00), oltre interessi e rivalutazione. Altresì ha chiesto l’audizione personale, anche a mezzo di nominati procuratori.
La Società non si è costituita in giudizio e, dunque, nulla può asserirsi in ordine all'an ed al quantum della pretesa del calciatore, che, in assenza di controdeduzioni, non può che essere ritenuta fondata.
La causa è venuta in discussione all’udienza del 18 settembre 2024, in assenza di parte ricorrente.
Va rilevato infine che sono state adempiute tutte le prescrizioni dettate dal comma 4 dell'articolo 28 del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione:
accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna la AC Città di Castello SSD ARL a riconoscere al Sig. Pauselli, come in epigrafe individuato, la somma di euro 800,00 (ottocento/00) da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente; dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
ordina alla AC Città di Castello SSD ARL, di comunicare al Comitato Regionale Umbria i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.