LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2024/2025 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 190 del 10.10.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Giacomo UGAS/SSD ARL FUTSAL PISTOIA
RICORSO DEL CALCIATORE Giacomo UGAS/SSD ARL FUTSAL PISTOIA
La C.A.E. riunitasi in data 18.09.2024 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore JACOPO UGAS, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. alla società S.S.D. FUTSAL PISTOIA e successivamente trasmesso a questa Commissione,
PRESO ATTO
della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola;
VALUTATA
la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione;
OSSERVA
quanto segue:
Il sig. JACOPO UGAS espone di aver sottoscritto apposito accordo economico con la S.S.D. FUTSAL PISTOIA per lo svolgimento dell’attività sportiva per la stagione 2022/2023.
Il ricorrente ha ritualmente adito codesta Commissione con ricorso notificato per ottenere il pagamento delle somme previste dal predetto accordo economico annuale stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., il quale prevedeva un compenso annuo lordo di Euro 9.000,00.
Lo stesso espone di aver regolarmente svolto le prestazioni sportive e, ciononostante, la S.S.D. FUTSAL PISTOIA avrebbe corrisposto il solo minor importo di € 5.600,00, ragion per cui l’odierno ricorrente risulterebbe creditore di € 3.400,00.
La S.S.D. FUTSAL PISTOIA, pur ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio. Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dal Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.
Nel merito, va osservato che la S.S.D. FUTSAL PISTOIA non si è costituita in giudizio, con la conseguenza che può ritenersi pacificamente esistente il credito azionato, il quale risulta documentalmente provato per mezzo dell'accordo economico sottoscritto e regolarmente depositato presso la LND.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la ragioni di cui in motivazione, dichiara la contumacia della S.S.D. FUTSAL PISTOIA, accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la predetta società al pagamento in favore del sig. JACOPO UGAS della somma di Euro 3.400,00 (tremilaquattrocento/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
Ordina alla predetta società di comunicare alla Divisione Calcio A/5 i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del ricorrente regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.