LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2024/2025 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 190 del 10.10.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Marco BELLONI/SSD ARL FUTSAL PISTOIA
RICORSO DEL CALCIATORE Marco BELLONI/SSD ARL FUTSAL PISTOIA
La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 18.9.2024, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Marco Belloni del 18.6.2024, ricevuto a mezzo pec il 28.6.2024 e regolarmente notificato alla SSDARL Futsal Pistoia il 19.6.2024 (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);
RILEVATA
l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.) e la mancata costituzione in giudizio della SSDARL Futsal Pistoia (nel termine perentorio prescritto dall’art. 28, comma 5, del Regolamento L.N.D.) seppur ritualmente chiamata nel procedimento,
PRESO ATTO
della richiesta di discussione in pubblica udienza formulata dal legale del calciatore;
VALUTATI
il ricorso e la documentazione allegata di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, attraverso un sostituto processuale del proprio difensore, all’udienza fissata;
OSSERVA
Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ex art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la SSDARL Futsal Pistoia nel quale è previsto, per la stagione sportiva 2022/2023, un compenso lordo annuo forfettariamente determinato in euro 12.000,00.
Il sig. Belloni, in particolare, ha dedotto che la società, nonostante egli avesse adempiuto regolarmente alle proprie obbligazioni, gli avrebbe corrisposto il minor importo di euro 6.000,00, venendo, poi, meno anche al successivo accordo del 3.11.2023 – che prevedeva il pagamento della somma ancora dovuta in quattro rate da euro 1.500,00 scadenti rispettivamente il 3.1.2024,28.2.2024, 31.3.2024 e 30.4.2024 – avendo versato – il 18.1.2024 – il minor importo di euro 1.000,00, ragione per la quale ne ha chiesto la condanna al pagamento della somma di euro 5.000,00.
All’udienza del 18.9.2024 il sostituto processuale nominato dal difensore del ricorrente si è riportato al ricorso introduttivo, insistendo per l’accoglimento delle rassegnate conclusioni.
La C.A.E. ritiene fondato il ricorso considerato che la SSDARL Futsal Pistoia non si è costituita in giudizio e, dunque, non ha contestato la debenza delle somme vantate dal sig. Belloni, con la conseguenza che la controversia non può che essere decisa sulla base dell’accordo economico, il quale offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata, risultando provata sia la sua conclusione sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. Con riferimento al quantum debeatur si deve, invece, tenere conto dell’importo medio tempore corrisposto dalla società convenuta, nella misura dichiarata dal ricorrente nell’atto introduttivo.
Accertata, dunque, la fondatezza del ricorso si ritiene che la SSDARL Futsal Pistoia debba essere condannata al pagamento dell’importo di euro 5.000,00.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l’effetto, condanna la SSDARL Futsal Pistoia, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. Marco Belloni dell’importo di euro 5.000,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
Ordina alla SSDARL Futsal Pistoia di comunicare alla Divisione Calcio A/5i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.