LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2024/2025 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 210 del 28.10.2024 – Delibera – RICORSO DELLA CALCIATRICE Clizia LEHMANN/A.S.D.LUCCHESE FEMM.
RICORSO DELLA CALCIATRICE Clizia LEHMANN/A.S.D.LUCCHESE FEMM.
La C.A.E. riunitasi in data 09.10.2024 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9 ; Premesso che nella precedente seduta del 18 settembre 2024 il Collegio constatata la regolarità della notifica del ricorso della calciatrice Clizia LEHMANN a mezzo p.e.c. in data 28.06.2024 alla società A.S.D. LUCCHESE FEMMINILE, verificata l’attestazione dell’avvenuto pagamento della tassa di € 100,00, rilevava, invece, che non vi era prova certa dell’avvenuto deposito presso il Dipartimento Calcio Femminile dell’accordo economico atteso che il documento prodotto dalla ricorrente non recava alcun timbro del Dipartimento Calcio Femminile ma solo l’annotazione, in alto a sinistra, della dicitura” pervenuto al DCF via pec del 27.10.2022” e, pertanto, incaricava la Segreteria di richiedere al Dipartimento Calcio Femminile informazioni in merito.
Nella seduta odierna si constatava che in data 24.09.2024, a seguito della richiesta della Segreteria della CAE, il Dipartimento Calcio Femminile, aveva inviato la copia dell’accordo economico depositato presso quell’Ufficio.
Constato, quindi, la regolarità del deposito dell’accordo economico e di tutti i presupposti regolamentari per l’ammissibilità del ricorso, nel merito si dà atto che con il ricorso notificato il 28 giugno 2024 la calciatrice Clizia LEHMANN espone che: a) per la stagione sportiva 2022/2023, si è tesserata con la società di calcio " ASD LUCCHESE FEMMINILE, militante nel campionato di calcio a 11,serie C, con la quale ha sottoscritto un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., che prevede un compenso globale annuo lordo di euro 6.000,00 ; b) la società per la stagione sportiva ha corrisposto alla calciatrice solamente la minor somma di euro 3.600,00; c) la calciatrice risulta, quindi, creditrice della somma di euro 2.400,00;
Tutto ciò premesso, la calciatrice Clizia LEHMANN conclude affinché la Commissione Accordi Economici condanni la società "A.S.D. LUCCHESE FEMMINILE al pagamento in favore della stessa della somma di euro 2.400,00, oltre interessi e valutazione monetaria.
Preso atto che la società regolarmente citata non si è costituita e che non ha fatto pervenire alcuna nota, il Collegio ritiene il ricorso fondato e degno di accoglimento.
L’accordo economico sottoscritto dalla calciatrice, e acquisito nei termini innanzi indicati, con la società ASD LUCCHESE FEMMINILE per la stagione sportiva 2022/2023 prevedeva il compenso lordo annuo forfettariamente determinato in € 6.000,00 e la calciatrice ha rappresentato di aver percepito dalla Società, per il periodo del vincolo contrattuale, la sola somma di € 3.600,00.
La società non si è costituita né ha fatto pervenire scritti a contestazione di quanto dedotto in ricorso sicché, in mancanza di obiezioni o dissensi, e preso atto del contenuto dell’accordo economico, si deve ritenere che le somme vantate dalla ricorrente siano quelle determinate nel ricorso.
Accertata, pertanto, la fondatezza del ricorso, nei termini indicati, si ritiene che la società ASD LUCCHESE debba essere condannata al pagamento dell’importo di € 2.400,00, oltre interessi maturati ( la rivalutazione monetaria non si ritiene dovuta non ricorrendone le condizioni di legge).
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causale di cui in motivazione, condanna la società ASD LUCCHESE FEMMINILE al pagamento in favore della calciatrice Clizia LEHMANN della somma di Euro 2.400,00 oltre interessi, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
Si fa obbligo alla Società di comunicare alla Divisione Calcio Femminile i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dalla stessa entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.