FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.100/AA del 30/08/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da LACQUANITI A.S.D. FRANCICA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1003 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Gennaro LACQUANITI, e della società A.S.D. FRANCICA, avente ad oggetto la seguente condotta:

GENNARO LACQUANITI, dirigente e calciatore tesserato per la società A.S.D. Francica all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in occasione della gara San Calogero Calimera – Francica del 17.3.2024 valevole per il girone E del campionato di Terza Categoria, alla quale assisteva dalla tribuna coperta dell’impianto sportivo nel quale la stessa aveva luogo, rivolto all’osservatore arbitrale anch’egli posizionato nel medesimo settore dell’impianto, espressioni offensive;

A.S.D. FRANCICA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Gennaro LACQUANITI; −

 vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gennaro LACQUANITI, e dal Sig. Francesco ANCORA in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. FRANCICA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione e 3 (tre) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Gennaro LACQUANITI, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. FRANCICA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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