FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.62/AA del 05/08/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SCHIAVI IZZO ASD ARANOVA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 933 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea SCHIAVI e Marco IZZO, e della società ASD ARANOVA, avente ad oggetto la seguente condotta:
ANDREA SCHIAVI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Aranova, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 27 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023–2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore dei portieri della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Eccellenza al sig. Marco Izzo, nonostante quest’ultimo fosse sprovvisto della necessaria abilitazione di cui all’art. 26 del Regolamento del Settore Tecnico;
MARCO IZZO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società ASD Aranova, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 27 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC per avere lo stesso svolto, nella stagione sportiva 2023-2024, il ruolo ed i compiti di allenatore dei portieri della squadra ASD Aranova militante nel campionato di Eccellenza, pur essendo sprovvisto della necessaria abilitazione di cui all’art. 26 del Regolamento del Settore Tecnico;
ASD ARANOVA, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg. Andrea Schiavi e Marco Izzo all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi d’incolpazione;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea SCHIAVI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD ARANOVA, e dal Sig. Marco IZZO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Andrea SCHIAVI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Marco IZZO, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASD ARANOVA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.