FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.63/AA del 05/08/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ARL FOOTBALL CLUB MATESE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 907 pf 23-24 adottato nei confronti della società SSD ARL FOOTBALL CLUB MATESE, avente ad oggetto la seguente condotta:
SSD ARL FOOTBALL CLUB MATESE, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dal Sig. Luigi REGA, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società S.S.D. ARL FOOTBALL CLUB MATESE, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito, in qualità di Presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di far svolgere un allenamento al calciatore Dario Aceto in data 16/10/2023 con il FOOTBALL CLUB MATESE presso il campo sportivo di Sepicciano, Comune di Piedimonte Matese (CE), pur non essendo tesserato per la società da lui presieduta;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Carmine Matera, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSD ARL FOOTBALL CLUB MATESE;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società SSD ARL FOOTBALL CLUB MATESE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.