FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.64/AA del 07/08/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MAIO SCARDAMAGLIA CORTESE POL. LUZZESE CALCIO 1965 E Altri
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 889 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonello MAIO, Francesco SCARDAMAGLIA, Gianluca CORTESE, Francesco FILIDORO, Samuel CAPUTO, Manolo MOSCIARO, Francesco CAPUTO, Domenico BUONGIORNO, Francesco Antonio TENUTA, Henry Ndubueze OKOROJI, Francesco PERRI, Bright IDANOSA e Luca SCARPELLI, e della società POL. LUZZESE CALCIO 1965, avente ad oggetto la seguente condotta:
ANTONELLO MAIO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Luzzese Calcio 1965, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso consentito al sig. Gianluca Cortese di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente addetto all’arbitro in occasione della gara Luzzese Calcio 1965 - Real Cosenza del 10.2.2024 valevole per il campionato di Prima Categoria, nonostante lo stesso non fosse tesserato per la Luzzese Calcio 1965;
FRANCESCO SCARDAMAGLIA, all'epoca dei fatti tecnico tesserato per la società Luzzese Calcio 1965, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per essersi lo stesso presentato, prima dell’inizio della gara Luzzese Calcio 1965 - Real Cosenza del 10.2.2024 valevole per il campionato di Prima Categoria, al momento del riconoscimento da parte dell’arbitro ed all’ingresso delle squadre in campo per la foto di rito, con la bocca coperta da un nastro adesivo in segno di protesta per la designazione arbitrale di un direttore di gara della sezione AIA di Rossano;
GIANLUCA CORTESE, all’epoca dei fatti persona che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Luzzese Calcio 1965, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso svolto il ruolo ed i compiti di dirigente Addetto all’arbitro in occasione della gara Luzzese Calcio 1965 - Real Cosenza del 10.2.2024 valevole per il campionato di Prima Categoria, sebbene non fosse tesserato per tale società; FRANCESCO FILIDORO, SAMUEL CAPUTO, MANOLO MOSCIARO, FRANCESCO CAPUTO, DOMENICO BUONGIORNO, FRANCESCO ANTONIO TENUTA, HENRY NDUBUEZE OKOROJI, FRANCESCO PERRI, BRIGHT IDANOSA e LUCA SCARPELLI, all’epoca dei fatti calciatori tesserati per la società Luzzese Calcio 1965, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per essersi gli stessi presentati, prima dell’inizio della gara Luzzese Calcio 1965 - Real Cosenza del 10.2.2024 valevole per il campionato di Prima Categoria, al momento del riconoscimento da parte dell’arbitro ed all’ingresso delle squadre in campo per la foto di rito, con la bocca coperta da un nastro adesivo in segno di protesta per la designazione arbitrale di un direttore di gara della sezione AIA di Rossano;
POL. LUZZESE CALCIO 1965, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Antonello Maio ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Gianluca Cortese ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonello MAIO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POL. LUZZESE CALCIO 1965, e dai Sig.ri Francesco SCARDAMAGLIA, Gianluca CORTESE, Francesco FILIDORO, Samuel CAPUTO, Manolo MOSCIARO, Francesco CAPUTO, Domenico BUONGIORNO, Francesco Antonio TENUTA, Henry Ndubueze OKOROJI, Francesco PERRI, Bright IDANOSA e Luca SCARPELLI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Antonello MAIO, di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Francesco SCARDAMAGLIA, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Gianluca CORTESE, di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Francesco FILIDORO, di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Samuel CAPUTO, di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Manolo MOSCIARO, di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Francesco CAPUTO, di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Domenico BUONGIORNO, di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Francesco Antonio TENUTA, di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Henry Ndubueze OKOROJI, di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Francesco PERRI, di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Bright IDANOSA, di 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Luca SCARPELLI, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società POL. LUZZESE CALCIO 1965;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.