FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.65/AA del 07/08/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ASD REAL CASSINO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 920 pfi 23-24 adottato nei confronti della società ASD REAL CASSINO, avente ad oggetto la seguente condotta:
ASD REAL CASSINO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dal Sig. Roberto Monaco, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Real Cassino, per avere lo stesso, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in data 18 febbraio 2024, al termine dell’incontro Monti Ausoni – Real Cassino valevole per il campionato Provinciale Giovanissimi U15, nonostante rivestisse il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della Real Cassino, consentito e comunque non impedito al sig. M.D.M., soggetto non tesserato, l’ingresso negli spogliatoi, compreso anche quello dell’arbitro dell’incontro;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Diego Capitanio, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD REAL CASSINO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società ASD REAL CASSINO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.