FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.66/AA del 08/08/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CASCARINI ASD LITTORIANA FUTSAL C5

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1175 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Silviano CASCARINI, e della società ASD LITTORIANA FUTSAL C5, avente ad oggetto la seguente condotta: SILVIANO CASCARINI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Littoriana Futsal C5, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 53, comma 5, lett. A) n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver omesso di dare notizia alle proprie tesserate, sigg.re Claudia Maria Silvi e Beatrice Bellato, della loro convocazione presso la Procura Federale per i giorni 5 e 12 aprile 2024 a seguito di rituale convocazione da parte della Procura Federale; ASD LITTORIANA FUTSAL C5, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti era tesserato il sig. Silviano Cascarini;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Silviano CASCARINI, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD LITTORIANA FUTSAL C5;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Silviano CASCARINI, e di € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società ASD LITTORIANA FUTSAL C5;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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