FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.67/AA del 09/08/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ATTANA’
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 921 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Daniele ATTANA’, avente ad oggetto la seguente condotta: DANIELE ATTANA’, all’epoca dei fatti Arbitro Effettivo appartenente alla Sezione Associazione Italiana Arbitri di Chiavari, in violazione dell’art. 42, commi 1, 2 e 3 lett. a) e lett. i) del Regolamento dell’A.I.A., per aver attestato nel referto redatto in occasione della gara A.P.D. PSM RAPALLO – SSDARL GOLFO PARADISO PRO RECCO CAMOGLI AVEGNO SSDRSSL del 28.01.2024, valevole per il girone A del campionato Allievi Under 17 provinciali, a motivazione del provvedimento di espulsione adottato al 26’ del secondo tempo nei riguardi del calciatore A.M., tesserato con la società Golfo Paradiso Pro Recco Camogli Avegno SSDRLSSL, una condotta ascritta al predetto calciatore rivelatasi non veridica;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Daniele ATTANA’;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di sospensione per il Sig. Daniele ATTANA’;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.