FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.69/AA del 09/08/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PESSOLANO PELUSO MAZZA A.S.D. SPORTING PONTECAGNANO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 985 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio PESSOLANO, Alfonso PELUSO, Angelo MAZZA, e della società A.S.D. SPORTING PONTECAGNANO, avente ad oggetto la seguente condotta:
ANTONIO PESSOLANO, Allenatore UEFA B all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, commi 1 e 2, 38, commi 1 e 4, delle NOIF e dagli artt. 33, comma 1, 37, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto, nella medesima stagione sportiva 2023 - 2024, dapprima regolarmente tesserato, l’attività di conduzione tecnica della squadra della società GIFFONESE - partecipante al campionato di Prima Categoria, girone H, del Comitato Regionale della Campania – e, successivamente, a seguito dell’esonero da responsabile della prima squadra della società GIFFONESE avvenuto in data 27 marzo 2024, attività tecnica in favore della squadra della società A.S.D. SPORTING PONTECAGNANO (partecipante al campionato di Promozione, girone D, del Comitato Regionale della Campania). In particolare, il sig. Pessolano, pur non essendo tesserato per la società A.S.D. SPORTING PONTECAGNANO, partecipava alle sedute di allenamento fornendo consigli di tipo tecnico – tattico;
ALFONSO PELUSO, dirigente della società A.S.D. SPORTING PONTECAGNANO all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1, delle NOIF, nonché dagli artt. 16, e 39, comma 1, lettera Da e Db), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto, a partire dal mese di marzo 2024 e fino alla fine del campionato di Promozione, girone D, del Comitato Regionale della Campania, stagione sportiva 2023 – 2024, l’attività di allenatore della squadra A.S.D. SPORTING PONTECAGNANO, sebbene fosse tesserato per la predetta società in qualità di dirigente e non fosse in possesso della qualifica di Allenatore di cui all’art. 16, del Regolamento del Settore Tecnico. Ciò, in occasione tanto delle sedute di allenamento unitamente al sig. Angelo Mazza e al sig. Antonio Pessolano, quanto in occasione delle gare del predetto campionato di Promozione, girone D, disputate dalla società A.S.D. SPORTING PONTECAGNANO nelle date del 23 marzo 2024, del 6 aprile 2024, del 13 aprile 2024 e del 21 aprile 2024;
ANGELO MAZZA, presidente e legale rappresentante della società A.S.D. SPORTING PONTECAGNANO all’epoca dei fatti, in violazione: a) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 23, commi 1 e 2, 38 commi 1 e 4, delle NOIF, e dagli artt. 33, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito e, comunque, per non aver impedito al sig. Antonio PESSOLANO, allenatore UEFA B già tesserato nella stagione sportiva 2023 – 2024 per la società GIFFONESE - partecipante al campionato di Prima Categoria, girone H, del Comitato Regionale della Campania –, di svolgere, a seguito dell’esonero da parte della società GIFFONESE in data 27 marzo 2024, attività tecnica nella medesima stagione sportiva per la squadra della società A.S.D. SPORTING PONTECAGNANO (partecipante al campionato di Promozione, girone D, del Comitato Regionale della Campania), in occasione delle sedute di allenamento; b) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 23, commi 1 e 2, 38 commi 1 e 4, delle NOIF, nonché dagli artt. 16 e 39, comma 1, lettere Da) e Db) del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto, a partire dal mese di marzo 2024 e fino alla fine del campionato di Promozione, girone D, del Comitato Regionale della Campania, stagione sportiva 2023 – 2024, l’attività di allenatore della squadra A.S.D. SPORTING PONTECAGNANO, sebbene fosse tesserato per la predetta società in qualità di presidente e non fosse in possesso della qualifica di Allenatore di cui all’art. 16 del Regolamento del Settore Tecnico. Ciò, in occasione tanto delle sedute di allenamento unitamente al sig. Antonio Pessolano e al sig. Alfonso Peluso, quanto delle gare del predetto campionato di Promozione, girone D, disputate dalla società A.S.D. SPORTING PONTECAGNANO nelle date del 23 marzo 2024, del 6 aprile 2024, del 13 aprile 2024 e del 21 aprile 2024. Inoltre, a seguito dell’esonero dell’allenatore responsabile della squadra dell’A.S.D. SPORTING PONTECAGNANO, partecipante al campionato di Promozione, girone D, il sig. MAZZA ometteva di procedere al conferimento della responsabilità tecnica della squadra, mediante il relativo tesseramento, ad altro allenatore abilitato alla conduzione della stessa;
A.S.D. SPORTING PONTECAGNANO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti risultavano tesserati i soggetti avvisati, sig. Angelo MAZZA (presidente) e sig. Alfonso PELUSO (dirigente), nonché al cui interno e nel cui interesse il sig. Antonio PESSOLANO ha posto in essere gli atti e comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Antonio PESSOLANO, Alfonso PELUSO, e dal Sig. Angelo MAZZA, in proprio e, in qualità di Presidente e Legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SPORTING PONTECAGNANO; - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Antonio PESSOLANO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Alfonso PELUSO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Angelo MAZZA, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SPORTING PONTECAGNANO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.