FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.70/AA del 19/08/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PAGLIAROLI GALANTE TIRINO BUSSI ASD

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 881 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Roberto PAGLIAROLI e Lino Paride GALANTE, e della società TIRINO BUSSI ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

 ROBERTO PAGLIAROLI, all’epoca dei fatti tecnico Uefa C non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Tirino Bussi A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 38, comma 1, delle N.O.I.F, 33, comma 1, 37, comma 1, e all’art. 39 lettera G) del Regolamento del Settore Tecnico, anche in relazione alla Sezione 1), lett. c), del Comunicato Ufficiale Settore Giovanile e Scolastico n. 1 del 7 luglio 2023 per la Stagione Sportiva 2023-2024, per aver svolto, pur non essendo tesserato, la funzione di Allenatore delle squadre della società Tirino Bussi A.S.D. militanti nel Settore Giovanile e Scolastico ed in particolare Piccoli Amici, Primi Calci e Pulcini nella stagione sportiva 2023-2024 per il periodo tra settembre 2023 ed il 17 gennaio 2024;

LINO PARIDE GALANTE, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Tirino Bussi A.S.D., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F e all’art. 39, lettera G), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché anche in relazione alla Sezione 1), lett. c), del Comunicato Ufficiale Settore Giovanile e Scolastico n. 1 del 7 luglio 2023 per la Stagione Sportiva 2023-2024, per aver affidato, senza provvedere al suo tesseramento, nella stagione sportiva 2022-2023 per il periodo tra il settembre 2023 ed il 17 gennaio 2024, le squadre della propria società di appartenenza militanti nel Settore Giovanile e Scolastico ed in particolare Piccoli Amici, Primi Calci e Pulcini al Sig. Roberto Pagliaroli; TIRINO BUSSI ASD, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale, all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, era tesserato il Sig. Lino Paride Galante, quale Presidente dotato dei poteri di rappresentanza, e volgeva attività rilevante per l'ordinamento federale il Sig. Roberto Pagliaroli;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Lino Paride GALANTE, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società TIRINO BUSSI ASD, e dal Sig. Roberto PAGLIAROLI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Roberto PAGLIAROLI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Lino Paride GALANTE, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società TIRINO BUSSI ASD;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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