FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.76/AA del 20/08/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da RACANELLI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1104 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Pierfranco RACANELLI, avente ad oggetto la seguente condotta:
PIERFRANCO RACANELLI, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli AIA con la qualifica di Osservatore Arbitrale (appartenente alla Sezione AIA di BARI), in violazione dell’art. 42 co. 1, 2 e 3 lett. a), b) e c) del vigente Regolamento AIA così come integrato quest’ultimo anche dagli artt. 4, 5, 6.1 e 6.7 del Codice Etico e di Comportamento dell’AIA, per aver costui, quale Osservatore Arbitrale designato per valutare l’operato dell’AE Sig. Francesco LONGO (appartenente alla Sezione AIA di BARI) cui era stata affidata la direzione della gara A.S.D. POLIMNIA CALCIO vs A.S.D. LA TORITTESE disputata in data 09.03.24 e valida per il Campionato Juniores Regionali Gir. C della stagione sportiva 2023/2024, assunto verso quest’ultimo, in occasione del previsto colloquio di fine gara intrattenuto con lo stesso, un atteggiamento molesto, volgare e finanche lesivo della di lui dignità e integrità psicofisica. E più precisamente per avere nel corso di quel colloquio (istituzionalmente finalizzato ad una disamina tecnicoanalitica della direzione di gara al fine di valutare la prestazione del DDG): i) rivolto all’A.E. LONGO domande del tutto personali, decontestualizzate e in alcun modo attinenti alla valutazione tecnica della direzione di gara; ii) nello spiegare all’A.E. LONGO alcuni errori commessi durante la direzione di gara tenuto comportamenti tali da aver suscitato nell’A.E. LONGO un senso di profondo disagio e disappunto in quanto avvertiti come oggettivamente molesti per aver arrecato ad esso disturbo, fastidio e prodotto un perdurante turbamento della propria tranquillità emotiva;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pierfranco RACANELLI;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di sospensione per il Sig. Pierfranco RACANELLI;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.