Decisione T.F.N.- Sezione Tesseramenti: Decisione n. 5/TFNT del 24 Ottobre 2024 (motivazioni)
Impugnazione Istanza: Ricorso sul ricorso proposto dalla società US Triestina Calcio 1918 Srl (945182) avverso il provvedimento di diniego al tesseramento del calciatore M.O. (5486141), trasmesso alla ricorrente il 16 settembre 2024 dall’Ufficio Tesseramento FIGC
Massima: Accolto il ricorso della società con il quale è stato impugnato il provvedimento di diniego al tesseramento del calciatore da parte dall’Ufficio Tesseramenti F.I.G.C. e, per l'effetto, dichiarata la validità del tesseramento del calciatore con la stessa a far data dal deposito dello stesso.….non può non rilevarsi, innanzitutto, come il sopra più volte citato C.U. n. 255/A, posto all’attenzione di questo Tribunale, dichiari espressamente la propria ratio nell’epigrafe, individuandola nella sostenibilità e del contenimento dei costi con riferimento al costo del lavoro. In ragione di tale obiettivo contempla per le società del calcio professionistico alcuni adempimenti e statuisce espressamente le conseguenze delle inadempienze, stabilendo che l’inosservanza di tale prescrizione determinerà la mancata esecutività dei contratti (e la conseguente caducazione degli effetti del deposito), da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della Lega Italiana Calcio Professionistico, nonché l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, nella misura minima di 1 punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2024/2025. La sanzione contemplata presenta i caratteri dell’effettività e dell’afflittività, proprie del diritto sportivo. E così la mancata esecutività dei contratti (con conseguente caducazione degli effetti del deposito) colpisce la società, ed i richiedenti il tesseramento, sul piano “personale” e strutturale, mentre la penalizzazione in classifica (da scontarsi nella stagione coeva all’inadempienza) affligge la stessa società sul piano sportivo, vale a dire nell’ambito ultimo dove essa opera ed al quale sono destinati gli effetti ed i risultati dell’intera organizzazione societaria. Il comunicato aderisce a una ratio pluridecennale con la sottointesa consapevolezza dell’autonomia dell’ordinamento sportivo. La recente riforma legislativa statale (D. Lgs n.36/2021) impone, però, all’interprete l’adozione di strumenti ulteriori, in effetti già rinvenibili nell’ambito federale a seguito di un percorso che considera l’attività sportiva come inserita in un contesto di esigenze più ampie ed articolate di quelle più prossime alla mera attività agonistica. Così se, da un lato, la “sostenibilità” dei costi è una ratio sintomatica della complessità dell’attività federale, dall’altro, la normazione statale indica d’impero all’interprete alcune categorie, nozioni e tutele, individuandole come imprescindibili, vale a dire il “lavoratore sportivo”, la “disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo”, il “rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici”, ecc. La normativa statale, con tali scelte legislative, in effetti, raccoglie le “istanze” del “mondo calcio” come esso attualmente vive, in una realtà complessa e globalizzata, proteggendone i profili meritevoli di protezione e misurandone, contenendole, le propagazioni che si dimostrino pregiudizievoli per i consociati sportivi, considerati necessariamente (e comunque) anche quali soggetti di ordinamenti superiori a quello federale. L’adempimento dell’obbligo di prestare la garanzia fideiussoria evidentemente persegue, quale unica finalità, quella di tutelare la posizione creditoria di soggetti tesserati dalla società, per l’ipotesi che quest’ultima superi un determinato massimale del costo del lavoro; di talché è evidente che, nel meccanismo previsto e voluto dal legislatore federale, non vi siano soggetti controinteressati, quanto, piuttosto, come evidenzia il caso in esame, interessi di segno convergente.Se, dunque, questa è indubitabilmente la ratio che ha ispirato la previsione in esame, segnatamente la finalità di apprestare tutela al tesserato della società in ordine alla posizione creditoria dallo stesso assunta, questo Organo di giustizia sportiva deve preoccuparsi di operare una interpretazione applicativa di tale disposizione che consenta di realizzare, nella misura massima possibile, il soddisfacimento di tale esigenza di tutela, senza che ciò determini un ingiustificato sacrificio di interessi che dovessero, in ipotesi, palesarsi come confliggenti con il primo. Questo Tribunale ritiene che tale risultato possa essere conseguito, nel caso di specie, solo attraverso una decisione che riconosca validità ed efficacia giuridica nell’ordinamento sportivo, al tesseramento del calciatore …., depositato dalla società Triestina in data 30 agosto 2024. Una diversa e opposta conclusione, non solo frustrerebbe irrimediabilmente tale interesse da ritenersi meritevole di tutela, ma presenterebbe profili di insanabile contrasto con tutte le altre operazioni di tesseramento (ben 11, come evidenziato dalla ricorrente anche nella memoria integrativa successivamente depositata) effettuate dalla Triestina Calcio nei mesi di agosto e settembre, sia prima di ricevere la comunicazione, in data 3 settembre 2024, dalla Lega Pro riguardante la mancata accettazione della garanzia fideiussoria della società …. – e, quindi, in posizione di assoluta analogia con quella del calciatore … – sia, addirittura, in data successiva a tale comunicazione (vedasi, in particolare, i tesseramenti del direttore sportivo …, avvenuto in data 4 settembre 2024 e del calciatore …, avvenuto in data 16 settembre 2024, entrambi validati e ratificati dalla Lega Pro in un momento successivo alla invalidazione della polizza …) tutti tuttora riconosciuti in corso di validità, evidentemente sul presupposto della loro “copertura” ad opera della polizza “….” intervenuta in data 14 settembre 2024….L’aporia originata dalla coesistenza del contenuto sanzionatorio del CU 255/A con gli obiettivi del Legislatore nazionale si rivela solo apparente, laddove si consideri che se, da un lato, il modus vivendi dell’ordinamento sportivo è caratterizzato dall’effettività e dall’afflittività delle sanzioni, dall’altro, vi è l’esigenza statale, non abdicabile, della tutela di una pluralità di interessi e situazioni soggettive molto più ampia e pregnante di quella tradizionalmente propria dell’ordinamento federale. E, così, la disamina del tema del latente concorso di normazioni contrastanti, e dell’esistenza di aree di potenziale conflitto tra i due ordinamenti, non deve trascurare la ovvia circostanza che in alcuni ambiti lo Stato non può rinunciare a far valere la propria primazia. Come appunto, oggi, si riscontra per la tutela del lavoratore sportivo. Si presentano perfettamente aderenti a tale cornice gli accadimenti del caso sottoposto a questa Sezione e gli istituti di riferimento. Occorre esaminare, innanzitutto, la condotta della ricorrente, che merita di essere valutata non tanto e non solo nella sua assolutezza, ma come parametro del corrispondente apprezzamento della posizione della Juventus e del Calciatore, con i quali è venuta negozialmente “in contatto”, ed a cui fa seguito la collegata possibilità di sanare il tempestivo mancato adempimento, ad opera della società Triestina, delle prescrizioni previste dal punto 2) di cui all'allegato A) del C.U. F.I.G.C. n. 255/A del 14/06/2024. Ecco, dunque, che già su un piano di mera obiettività, il disvelarsi imprevisto e tardivo delle criticità degli adempimenti della ricorrente, appalesa corrispondentemente il pregiudizio proprio degli intervenuti, sia con riferimento agli effetti immeditatamente nocivi del prospettato mancato buon esito della negoziazione singolarmente presa, sia con riferimento alle conseguenze sul loro stesso inserimento nel sistema federale. Come, del resto, da costoro manifestatamente espresso nel corso dell’udienza del procedimento. L’insieme di queste considerazioni induce, quindi, questa Sezione a ritenere sanato il mancato tempestivo adempimento dell’onere di garanzia fideiussoria da parte della società Triestina, attraverso la successiva copertura realizzata dalla polizza “….”. A ciò non è da ritenersi di ostacolo la natura perentoria del termine previsto da tale disposizione normativa, aspetto della vicenda affrontato dalle parti del procedimento. Sul punto appare opportuno richiamare, preliminarmente, l’orientamento giurisprudenziale consolidato per il quale la perentorietà di un termine, laddove non espressamente prevista, può desumersi anche dalle conseguenze o dagli effetti, normativamente contemplati, che derivano dal suo superamento, quali una preclusione o una decadenza (tra le tante si veda Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare, Decisione n. 244/TFN-SD/2023-2024 - massima n. 18/TFN/2024-2025/C – pubblicata nel n. 83 della Rassegna del 16.09.2024). Canone ermeneutico di spicco, al riguardo, si pone la previsione di sanzioni incisive e repentine quali la mancata esecutività dei contratti e la conseguente caducazione degli effetti del deposito, da comunicare alle parti interessate con immediatezza da parte della Lega Italiana Calcio Professionistico, nonché l’applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all’art. 8, comma 1, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, nella misura minima di 1 punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato 2024/2025. La collocazione di siffatta previsione afflittiva immediatamente dopo l’individuata fissazione dei termini (ai quali si collega per tramite della locuzione relativa all’inosservanza di “tale prescrizione”) offre conferma di tale interpretazione, individuando contemporaneamente uno dei temi crocevia della decisione. Perentorietà che, evidentemente, non viene espressamente proclamata come tale in ragione di palesate inderogabili necessità strutturali dell’ordinamento (in ogni caso non suscettibili di essere procrastinate), ma che viene statuita a contrario (tramite l’inflizione di sanzioni) in ragione dell’esigenza di uno svolgimento coordinato delle varie attività federali; svolgimento che non può subire disequilibri a causa di ragioni contingenti di singoli consociati. Deve ritenersi, dunque, che tale costruzione della norma da parte del Legislatore Sportivo lasci uno spazio alla salvaguardia di quel tesseramento caratterizzato da profili di eccezionalità nel suo svolgersi – evidentemente sussistenti nel caso in esame – e che abbiano consentito di realizzare ugualmente le finalità perseguite dalla norma, senza determinare pregiudizio alcuno alla posizione di eventuali soggetti controinteressati e all’ordinamento sportivo nel suo complesso. Limitatamente al complessivo thema decidendum offerto a questa Sezione, ed in ragione di quanto sin qui illustrato, si deve, dunque, ritenere valido ed efficace il tesseramento del calciatore …. a far data dal deposito dello stesso.