FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.101/AA del 30/08/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CASELLI FERRARI S.S.D. POLINAGO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1078 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sigg. Paolo CASELLI, Fausto FERRARI, e della società S.S.D. POLINAGO, avente ad oggetto la seguente condotta:
PAOLO CASELLI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSD Polinago all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, delle N.O.I.F., nonché dagli artt. 47, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, e 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso quantomeno dal 13 dicembre 2023 fino al termine della stagione sportiva 2023 – 2024, affidato il ruolo ed i compiti di vice allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Prima Categoria al Sig. Fausto Ferrari, pur essendo lo stesso sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39, del Regolamento del Settore Tecnico;
FAUSTO FERRARI, Dirigente tesserato per la società SSD Polinago all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso quantomeno dal 13 dicembre 2023 fino al termine della stagione sportiva 2023 – 2024, svolto il ruolo ed i compiti di vice allenatore della squadra della SSD Polinago militante nel campionato di Prima Categoria, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico;
S.S.D. POLINAGO, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i Sigg. Paolo Caselli e Fausto Ferrari all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Paolo CASELLI, Fausto FERRARI, e dal Sig. Raffele IACCHERI, in qualità di legale rappresentante pro tempore, per conto della società S.S.D. POLINAGO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Paolo CASELLI, di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Fausto FERRARI, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società S.S.D. POLINAGO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.