FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.102/AA del 30/08/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BALDUIN GUERRA COLETTA ASD JANUS NOVA 2017

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1089 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Francesco BALDUIN, Michele GUERRA, Emanuele COLETTA, e della società A.S.D. JANUS NOVA 2017, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO BALDUIN, allenatore UEFA B tesserato per la società Usma Padova A.S.D. sino alla data delle sue dimissioni (13 ottobre 2023), in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F, e dagli artt. 33, comma 1, 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2023 – 2024, successivamente alla data delle sue dimissioni dalla società Usma Padova A.S.D. (13 ottobre 2023), condotto le sedute preparatorie di allenamento della squadra della società A.S.D. Janus Nova 2017, prendendo altresì parte in qualità di privo di tesseramento alla gara Usma Padova – Janus Nova del 17 dicembre 2023, sebbene nel corso della stessa stagione sportiva 2023 – 2024 il sig. Francesco Balduin avesse già svolto, sino alla data delle sue dimissioni (13 ottobre 2023), attività di allenatore della società Usma Padova A.S.D.;

MICHELE GUERRA, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore responsabile del settore giovanile per la società A.S.D. Janus Nova 2017, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F, e dagli artt. 33, comma 1, 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2023 – 2024, successivamente alla data delle dimissioni del sig. Francesco Balduin dalla società Usma Padova A.S.D., preso contatti con il predetto tecnico dimissionario proponendogli di collaborare sotto il profilo tecnico, conducendo le sedute preparatorie di allenamento della squadra della società A.S.D. Janus Nova 2017, nonché di prendere parte in qualità di tecnico privo di tesseramento alla gara Usma Padova – Janus Vena del 17 dicembre 2023, sebbene nel corso della stessa stagione sportiva 2023 – 2024 il sig. Francesco Balduin avesse già svolto, sino alla data delle sue dimissioni (13 ottobre 2023), attività di allenatore della società Usma Padova A.S.D.;

EMANUELE COLETTA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Janus Nova 2017, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F, e dagli artt. 33, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso consentito e/o comunque non impedito al sig. Francesco Balduin, allenatore UEFA B tesserato sino alla data della sue dimissioni (13 ottobre 2023) per la società Usma Padova A.S.D. di condurre le sedute preparatorie di allenamento della squadra della società dallo stesso rappresentata, nonché di prendere parte in qualità di tecnico privo di tesseramento alla gara Usma Padova – Janus Nova del 17 dicembre 2023, sebbene nel corso della stessa stagione sportiva 2023 – 2024 il sig. Francesco Balduin avesse già svolto, sino alla data delle sue dimissioni (13 ottobre 2023), attività di allenatore della società Usma Padova A.S.D.;

A.S.D. JANUS NOVA 2017, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Emanuele Coletta, Michele Guerra e nel cui interesse il sig. Francesco Balduin ha svolto attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Francesco BALDUIN, Michele GUERRA, e dal Sig. Emanuele COLETTA, in proprio e, in qualità di Presidente e Legale rappresentante, per conto della società A.S.D. JANUS NOVA 2017;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Francesco BALDUIN, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Michele GUERRA, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Emanuele COLETTA, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. JANUS NOVA 2017;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it